Estratto determina AAM/AIC n. 28/2019 dell'11 febbraio 2019 
 
    Autorizzazione  modalita'  di  somministrazione  sotto  forma  di
schiuma con il metodo Tessari per il dosaggio 3%. 
    E' autorizzata la modalita' di somministrazione  sotto  forma  di
schiuma con il metodo Tessari per il  dosaggio  3  %  del  medicinale
ATOSSISCLEROL nella forma e  confezione  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: la societa' Chemische  Fabrik  Kreussler  &  CO.
GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in  Rheingaustrasse  87-93,
-_Biebrich, D-65203 Wiesbaden Germania. 
    Confezione: «3% soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale
da 2 ml - A.I.C. n. 022199071 (in base 10) 0P5GSZ (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Dopo la prima apertura del contenitore, il medicinale deve essere
utilizzato  immediatamente  e  la  soluzione  residua   deve   essere
eliminata. 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore a 25° C. 
    Composizione 
    Principio attivo: ATOSSISCLEROL 3 % soluzione iniettabile per uso
endovenoso. 
    Una fiala da 2 ml contiene 60 mg di lauromacrogol 400. 
    Eccipienti:  Etanolo  96%,  sodio  fosfato   bibasico   diidrato,
potassio fosfato monobasico, acqua per preparazioni iniettabili. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Atossisclerol 3% 
    Come soluzione: terapia sclerosante di varici di grosso calibro e
di emorroidi (di primo e secondo grado); 
    Come schiuma: terapia  sclerosante  in  schiuma  di  vene  grandi
safene (VGS) con dimensioni di 4-8 mm. 
    La  classificazione  ai   fini   della   rimborsabilita'   e   la
classificazione ai fini della fornitura del medicinale  Atossisclerol
(A.I.C. n. 022199071) e' invariata. 
 
                              Stampati 
 
    1. E' approvato il riassunto delle caratteristiche  del  prodotto
ed il foglio  illustrativo,  allegati  alla  determina.  Il  titolare
dell'autorizzazione all'immissione in  commercio  deve  apportare  le
modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente
determinazione, al  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto;
entro  e  non  oltre  i  sei  mesi  dalla  medesima  data  al  foglio
illustrativo e all'etichettattura. 
    2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il foglio illustrativo e  le  etichette  devono  essere
redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali   in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma  1,  della  presente  determinazione,  che  non  riportino   le
modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino
alla data  di  scadenza  del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A
decorrere dal termine di trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente
determina,  i  farmacisti  sono  tenuti  a   consegnare   il   foglio
illustrativo aggiornato agli utenti, che  scelgono  la  modalita'  di
ritiro in formato cartaceo  o  analogico  o  mediante  l'utilizzo  di
metodi digitali alternativi. 
    Il titolare A.I.C. rende  accessibile  al  farmacista  il  foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.