IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio  2019,
con la quale e' dichiarato, per dodici mesi dalla data  del  medesimo
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza  dell'eccezionale
movimento  franoso  verificatosi  il  giorno  29  gennaio  2019   nel
territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera; 
  Considerato  che  il  summenzionato   evento   ha   causato   gravi
danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonche' il crollo
di dodici unita' immobiliari; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Nomina commissario  e  piano  degli  interventi  e  ricognizione  dei
                        fabbisogni ulteriori 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della
Regione Basilicata e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, del sindaco del  Comune
di Pomarico, che agisce sulla  base  di  specifiche  direttive  dallo
stesso  impartite.  I  predetti  soggetti  possono  avvalersi   delle
strutture organizzative e del personale della  Regione  Basilicata  e
del Comune di Pomarico, nonche' delle altre strutture e degli  uffici
regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane,  delle  loro
societa' in house e  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche'  individuare  soggetti  attuatori  che  agiscono
sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   7,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
    b) gli interventi  per  il  ripristino  della  funzionalita'  dei
servizi pubblici e delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  alle
attivita' di gestione  dei  rifiuti,  delle  macerie,  del  materiale
vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti  dagli
eventi e alle misure volte a garantire la continuita'  amministrativa
nei comuni e territori  interessati,  anche  mediante  interventi  di
natura temporanea; 
    c) gli  interventi  urgenti  volti  alla  riduzione  del  rischio
residuo ed alle necessarie attivita' di monitoraggio; 
    d) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva
necessaria a far fronte ai potenziali effetti  diretti  ed  indiretti
del movimento franoso. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  7,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Il commissario delegato e' autorizzato, stante  l'urgenza  degli
interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso  alle  misure
ivi previste nelle more dell'approvazione del piano. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2, anche a titolo di anticipazione nel  limite  del  40%  del  valore
degli   interventi   assentiti,   e   sono   rendicontate    mediante
presentazione  di  documentazione  comprovante  la  spesa  sostenuta,
nonche' attestazione della sussistenza del nesso  di  causalita'  con
gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo
del commissario delegato. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.