IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2019, con la quale e' dichiarato, per dodici mesi dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno 29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera; Considerato che il summenzionato evento ha causato gravi danneggiamenti alle abitazioni pubbliche e private, nonche' il crollo di dodici unita' immobiliari; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; Dispone: Art. 1 Nomina commissario e piano degli interventi e ricognizione dei fabbisogni ulteriori 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata e' nominato commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi, in qualita' di soggetto attuatore, del sindaco del Comune di Pomarico, che agisce sulla base di specifiche direttive dallo stesso impartite. I predetti soggetti possono avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Basilicata e del Comune di Pomarico, nonche' delle altre strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro societa' in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; b) gli interventi per il ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) gli interventi urgenti volti alla riduzione del rischio residuo ed alle necessarie attivita' di monitoraggio; d) gli interventi di previsione e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte ai potenziali effetti diretti ed indiretti del movimento franoso. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 7, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Il commissario delegato e' autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano. 7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario delegato. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.