IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
         il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 223-septiesdecies disp. att. del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Considerato  che  dagli  accertamenti  effettuati,  le settantatre'
societa' cooperative  riportate  nell'elenco,  parte  integrante  del
decreto, non depositano  il  bilancio  da  piu'  di  cinque  anni  e,
pertanto,   si   trovano   nelle   condizioni   previste    dall'art.
223-septiesdecies disp. att. del codice civile  il  quale  impone  lo
scioglimento d'autorita' di una societa' cooperativa che non deposita
il bilancio di esercizio da oltre cinque anni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di  n.  73
societa' cooperative aventi sede nelle  Regioni:  Abruzzo,  Calabria,
Campania,  Lazio,  Lombardia,  Marche,  Molise,  Puglia   e   Umbria,
riportate  nell'allegato   elenco   formante   parte   integrante   e
sostanziale del presente decreto.