IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
      della direzione generale per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  21876
del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il  quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e  successive
modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto  2012,  con
il quale e' stato riconosciuto il Consorzio tutela vini di Romagna ed
attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a
svolgere  le  funzioni   di   tutela,   promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle DOC «Romagna  Albana»,  «Romagna»,  «Colli  di  Faenza»,  «Colli
d'Imola» e  «Colli  di  Rimini»  ed  alle  IGP  «Forli'»,  «Ravenna»,
«Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  settembre  2015,  n.  59819  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale,  n.  232  del  6
ottobre 2015, con il quale  e'  stato  confermato  per  un  ulteriore
triennio l'incarico al Consorzio tutela vini di Romagna a svolgere le
funzioni di  tutela,  promozione,  valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma
1 e 4, del decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61  per  le  DOC
«Romagna Albana», «Romagna», «Colli di  Faenza»,  «Colli  d'Imola»  e
«Colli di Rimini» e per le  IGP  «Forli'»,  «Ravenna»,  «Rubicone»  e
«Sillaro» o «Bianco del Sillaro»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  forestali  e  del
turismo; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio tutela  vini  di  Romagna,
approvato da questa  amministrazione,  deve  essere  sottoposto  alla
verifica  di  cui  all'art.  3,   comma   2,   del   citato   decreto
dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del  Consorzio  tutela  vini  di
Romagna, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n.  238
del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini di  Romagna  puo'
adeguare il proprio statuto entro il  termine  indicato  all'art.  3,
comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto  il  Consorzio  tutela  vini  di
Romagna richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni
di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n.  238
per le DOC «Romagna Albana», «Romagna»,  «Colli  di  Faenza»,  «Colli
d'Imola», «Colli di Rimini» e «Colli Romagna Centrale» e per  le  IGP
«Forli'», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini di Romagna  ha  dimostrato
la rappresentativita' di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della  legge
n. 238 del 2016 per le DOC «Romagna  Albana»,  «Romagna»,  «Colli  di
Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» e per le  IGP  «Forli'»,
«Ravenna», «Rubicone»  e  «Sillaro»  o  «Bianco  del  Sillaro».  Tale
verifica e' stata eseguita sulla base delle  attestazioni  rilasciate
dall'organismo  di  controllo  Valoritalia  S.p.a.,   autorizzato   a
svolgere l'attivita' di controllo, sulle citate denominazioni, con le
note protocollo n. 16776/2018 del 21 settembre  2018,  n.  21221/2018
del 6 dicembre 2018 e n. 905/2019 del 21 gennaio 2019; 
  Considerato altresi' che dalla verifica  effettuata  dall'organismo
di controllo Valoritalia S.r.l, con  le  note  citate,  il  Consorzio
tutela  vini  di  Romagna  non  ha   dimostrato   di   possedere   la
rappresentativita' di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per
la DOC «Colli Romagna Centrale»; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela  vini  di  Romagna  a  svolgere  le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale  degli  interessi  relativi  per  le  DOC
«Romagna Albana», «Romagna», «Colli di  Faenza»,  «Colli  d'Imola»  e
«Colli di Rimini» e per le  IGP  «Forli'»,  «Ravenna»,  «Rubicone»  e
«Sillaro» o «Bianco del Sillaro», di cui all'art. 41, comma  1  e  4,
della legge n. 238 del 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e  successive  modifiche
ed integrazioni, al Consorzio tutela vini di Romagna, con sede legale
in Forli' (FC) - corso della Repubblica n. 5 - a svolgere le funzioni
di promozione, valorizzazione, vigilanza,  tutela,  informazione  del
consumatore e cura generale  degli  interessi  per  le  DOC  «Romagna
Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola»  e  «Colli  di
Rimini» e per le IGP «Forli'», «Ravenna», «Rubicone»  e  «Sillaro»  o
«Bianco del Sillaro», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n.
238 del 2016. 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste  nel  decreto  ministeriale  8  agosto  2012,  n.  18257   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  puo'  essere  sospeso   con
provvedimento  motivato  ovvero  revocato  in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti  dalla  legge  n.  238  del  2016  e  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 6 febbraio 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi