IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
                           di concerto con 
 
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto  il  decreto-legge  30   gennaio   1979,   n.   26,   recante
provvedimenti  urgenti  per  l'amministrazione  straordinaria   delle
grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n.  95
e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto l'art. 7 della  legge  12  dicembre  2002,  n.  273,  recante
interventi   sulle   procedure   di   amministrazione   straordinaria
disciplinata dal decreto-legge 3 gennaio 1979, n. 26, convertito  con
modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; 
  Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27  dicembre
2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/2006); 
  Visti la sentenza del Tribunale di Verona  depositata  in  data  12
novembre 1994 e il successivo  decreto  del  Ministro  dell'industria
(ora dello sviluppo economico), emesso di concerto  con  il  Ministro
del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 6 dicembre 1994  con
il quale, ai sensi della sopra citata legge 3 aprile 1979, n. 95,  e'
stata  posta  in  amministrazione  straordinaria  la  S.p.a.  SIPA  -
Societa' italiana prodotti agroalimentari con sede legale in  Padova,
via Tommaseo n. 68,  e  si  e'  provveduto  alla  nomina  dell'organo
commissariale preposto alla predetta societa'; 
  Visti la sentenza del Tribunale di Verona  depositata  in  data  12
novembre 1994 ed il successivo decreto in data 7  dicembre  1994  del
Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico),  di  concerto
con il Ministro del tesoro (ora  dell'economia  e  finanze),  con  il
quale la procedura di amministrazione straordinaria e' stata  estesa,
ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95,  alla  impresa
del gruppo S.p.a.  Arena  finanziaria  con  attuale  sede  legale  in
Padova, via Tommaseo n. 68, codice fiscale n.  01300550017  e  numero
REA: PD - 385699, con la preposizione ad  essa  del  medesimo  organo
commissariale nominato per la capogruppo; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 10
marzo 2003 (ora dello sviluppo economico)  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/2002, sono stati nominati
commissari liquidatori delle imprese in amministrazione straordinaria
del gruppo SIPA i  signori  dott.  Riccardo  Bonivento,  avv.  Sergio
Mancini e dott. Mario Melandri; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  in  data  4
aprile 2007 con il quale, a norma del citato art. 1  della  legge  n.
296/2006 sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del
gruppo SIPA in amministrazione straordinaria i signori dott. Riccardo
Bonivento, dott. Wilmo Ferrari e prof. avv. Pierluigi Ronzani; 
  Visto il decreto in data 29 gennaio 2016, depositato  l'8  febbraio
2016, col quale il Tribunale di Verona ha omologato  la  proposta  di
concordato presentata dalla S.p.a. Mael e relativa alla S.p.a.  Arena
finanziaria; 
  Vista l'istanza in data 13  febbraio  2017  con  cui  i  commissari
liquidatori riferiscono che  e'  stata  completata  l'esecuzione  del
concordato omologato, come  attestato  dalle  relazioni  in  data  29
luglio e 26  ottobre  2016,  corredata  quest'ultima  dai  rendiconti
datati 30  settembre  2016,  vistate  dal  Presidente  della  sezione
fallimentare  del  Tribunale  di  Verona;  e  sono  stati  trasferiti
all'assuntore S.p.a. Mael gli accantonamenti destinati  ai  creditori
irreperibili  nei  cui  confronti  l'assuntore  rimane  obbligato   a
retrocedere ogni singola quota  di  riparto,  dietro  ricevimento  di
semplice richiesta scritta, per un periodo di dieci anni; 
  Vista altresi' la nota integrativa in data 11 dicembre 2018 con  la
quale i commissari liquidatori precisano che le azioni e/o  le  quote
di  tutte  le  societa'  rientranti  nel  perimetro  del   concordato
omologato sono divenute di proprieta' dell'assuntore Mael  S.p.a.,  e
che si debba pertanto procedere  alla  chiusura  della  procedura  di
amministrazione straordinaria senza  la  cancellazione  delle  stesse
societa' dal registro imprese, al fine di non pregiudicare i  diritti
dell'assuntore, in specie  per  quanto  riguarda  i  crediti  fiscali
acquisiti con il concordato medesimo; 
  Ritenuto che sussistano i  presupposti  per  disporre  la  chiusura
della procedura di amministrazione straordinaria della  S.p.a.  Arena
finanziaria a norma dell'art. 6 della legge 3 aprile 1979, n. 95; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  disposta  la  chiusura  della  procedura   di   amministrazione
straordinaria della S.p.a. Arena finanziaria con attuale sede  legale
in Padova, via Tommaseo n. 68, codice fiscale n. 01300550017 e numero
REA: PD - 385699.