IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 1623/2018  del  4  ottobre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  245  del  20
ottobre 2018, relativa alla classificazione, ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189, di medicinali  per  uso  umano
approvati con procedura centralizzata del medicinale «Zessly»; 
  Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2018 con la quale  la
societa' Sandoz Gmbh ha chiesto la riclassificazione delle confezioni
con  A.I.C.  n.  046635013/E,  A.I.C.  n.  046635025/E,   A.I.C.   n.
046635037/E, A.I.C.  n.  046635049/E  e  A.I.C.  n.  046635052/E  del
medicinale «Zessly»; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  Commissione  consultiva
tecnico - scientifica nella seduta dell'11 luglio 2018; 
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato prezzi e  rimborso
nella seduta del 17 dicembre 2018; 
  Vista la deliberazione n. 3 in data 23 gennaio 2019  del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ZESSLY   nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
artrite reumatoide: 
  «Zessly», in associazione  con  metotrexato,  e'  indicato  per  la
riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento  della  funzione
fisica in: 
    pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai
medicinali  anti-reumatici  che  modificano   la   malattia   (DMARDs
disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotrexato,  sia
stata inadeguata; 
    pazienti adulti con malattia severa, in fase attiva e progressiva
non trattata precedentemente con metotrexato o altri DMARDs. 
  In questa popolazione di pazienti  e'  stato  dimostrato,  mediante
valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del
danno articolare. 
malattia di Crohn negli adulti: 
  «Zessly» e' indicato per: 
    il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva,  di  grado
da moderato a severo, in pazienti adulti  che  non  abbiano  risposto
nonostante un trattamento completo ed  adeguato  con  corticosteroidi
e/o  immunosoppressori;  o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che
presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie; 
    il trattamento della malattia  di  Crohn  fistolizzante  in  fase
attiva, in pazienti adulti che non  abbiano  risposto  nonostante  un
ciclo di terapia completo ed adeguato con  trattamento  convenzionale
(inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva); 
malattia di Crohn nei bambini: 
  «Zessly» e' indicato per il trattamento della malattia di Crohn  in
fase attiva severa, nei bambini e negli adolescenti di eta'  compresa
tra 6 e 17 anni che non hanno risposto alla terapia convenzionale con
un  corticosteroide,  un  immunomodulatore  e  una  primaria  terapia
nutrizionale o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che  presentano
controindicazioni  per  le  suddette  terapie.  Infliximab  e'  stato
studiato  solo  in  associazione  con  la  terapia  immunosoppressiva
convenzionale; 
colite ulcerosa: 
  «Zessly» e' indicato per il trattamento della  colite  ulcerosa  in
fase attiva, di grado da moderato a severo, in  pazienti  adulti  che
non hanno  risposto  in  modo  adeguato  alla  terapia  convenzionale
inclusi  corticosteroidi  e  6-mercaptopurina  (6-MP)  o  azatioprina
(AZA),  o  che  risultano  intolleranti  o   per   cui   esista   una
controindicazione medica a queste terapie; 
colite ulcerosa pediatrica: 
  «Zessly» e' indicato per il trattamento della  colite  ulcerosa  in
fase attiva di grado severo, in bambini e adolescenti da 6 a 17  anni
di eta', che  non  hanno  risposto  in  modo  adeguato  alla  terapia
convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP o AZA, o  che  risultano
intolleranti o per cui esista una controindicazione medica  a  queste
terapie; 
spondilite anchilosante: 
  «Zessly»  e'  indicato  per   il   trattamento   della   spondilite
anchilosante severa in fase attiva in pazienti adulti che  non  hanno
risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali; 
artrite psoriasica: 
  «Zessly» e' indicato per  il  trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata  inadeguata
la risposta a precedenti trattamenti con DMARD. 
  «Zessly» deve essere somministrato: 
    in associazione con metotrexato; 
    o  singolarmente  in  pazienti  che  risultano  intolleranti   al
metotrexato o per i quali esso sia controindicato. 
  Infliximab ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti
con artrite psoriasica e di ridurre  il  tasso  di  progressione  del
danno alle articolazioni periferiche,  misurato  con  i  raggi  X  in
pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia; 
psoriasi: 
  «Zessly» e' indicato per il trattamento della psoriasi a placche di
grado da moderato a severo nei pazienti adulti che non hanno risposto
o per i quali siano controindicati o che sono risultati  intolleranti
ad  altri  trattamenti  sistemici   inclusi   la   ciclosporina,   il
metotrexato o PUVA. 
  Confezioni: 
    100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  1  flaconcino  -  A.I.C.  n.
046635013/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 428,01; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 706,39; 
    100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  2  flaconcini  -  A.I.C.  n.
046635025/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 856,02; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.412,78; 
    100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  3  flaconcini  -  A.I.C.  n.
046635037/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.284,03; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.119,16; 
    100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  4  flaconcini  -  A.I.C.  n.
046635049/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.712,04; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.825,56; 
    100 mg - polvere per concentrato per soluzione  per  infusione  -
uso endovenoso - flaconcino  (vetro)  -  5  flaconcini  -  A.I.C.  n.
046635052/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.140,05; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.531,94. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il SSN, come da condizioni negoziali. 
  Scheda di prescrizione  ospedaliera  cartacea  per  le  indicazioni
colite ulcerosa e psoriasi a placche. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
dal giorno successivo alla  data  di  scadenza  del  brevetto  o  del
certificato di protezione  complementare,  pubblicata  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Zessly» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma  5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.