IL DIRIGENTE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n.  6,  della  cui  pubblicazione  sul
proprio sito  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del  17
giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla  dott.ssa  Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  dell'area
autorizzazione medicinali; 
  Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Isabella  Marta  l'incarico  di  dirigente  ad  interim
dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in   particolare   l'art.   20,
contenente  disposizioni  particolari  per  i  medicinali  omeopatici
presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; 
  Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'   2015)»,   come
modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito  dalla
legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini  previsti
da disposizioni legislative, che posticipa al  31  dicembre  2019  il
termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali  omeopatici
di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.
219; 
  Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data  2  giugno
2016, prot. n. 58567 del 2 giugno 2016,  con  la  quale  la  societa'
Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, con sede  legale  e  domicilio
fiscale in Schiffenberger Weg, 55  D-35394  Giessen,  ha  chiesto  di
essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge  n.  190/2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, del  medicinale  omeopatico
«Allya Injektopas» nella forma e confezione: «soluzione  iniettabile»
10 fiale in vetro da 2 ml,  a  cui  e'  stato  attribuito  A.I.C.  n.
047500018; 
  Considerato: 
    che in data 2 marzo 2017, prot. n. 21616, e' stata  richiesta  da
parte di AIFA la presentazione di documentazione integrativa; 
    che in data 23 maggio 2017, prot. n. 0053605, e' stata  richiesta
da parte dell'azienda una proroga di novanta giorni decorrenti  dalla
scadenza  del  termine  concesso  per  l'invio  della  documentazione
integrativa, che con nota AIFA del 5 giungo  2017,  prot.  n.  57567,
AIFA ha concesso la proroga; 
    che in data  9  agosto  2017,  prot.  n.  0087765,  l'azienda  ha
richiesto una seconda proroga  di  novanta  giorni  decorrenti  dalla
scadenza del termine concesso per la precedente proroga; 
    che in data 21 agosto 2017, prot. n. 90467, AIFA ha  concesso  la
suddetta richiesta di proroga; 
    che in data 24 novembre 2017,  prot.  n.  0127191,  l'azienda  ha
depositato la documentazione integrativa richiesta; 
    che in data 9 ottobre  2018,  prot.  n.  111052,  considerata  la
necessita' di concludere il procedimento amministrativo  dell'A.I.C.,
e considerata altresi' la scadenza del 28 febbraio  2018  dell'ultima
proroga concessa all'azienda con nota AIFA del 31 gennaio 2018, prot.
n. 10454, per  l'integrazione  di  tutti  i  dossier  sottomessi,  ha
inviato la nota conclusiva comprendente la richiesta di  integrazione
documentale relativa a tutte le carenze riscontrate e  l'accettazione
dei «Post  Approval  Committment»  entro  il  termine  perentorio  di
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione; 
    che in data 2  novembre  2018,  prot.  n.  120168,  l'azienda  ha
depositato  solo  parzialmente  la  documentazione  richiesta  e   ha
comunicato con un «Commitment to AIFA» che: «Hereby we  confirm  that
we  will  submit  the  required  documentation  according  for  Allya
Injektopas, ID 14346, procedure code:  OMEO/2016/10532,  as  soon  as
possible according to the requirements of AIFA»; 
    che  in  data  13  novembre  2018,  prot.  n.  124471,  e'  stato
comunicato all'azienda che la nota di  cui  all'oggetto  non  sarebbe
stata accolta e che pertanto si sarebbe proceduto a  valutare  quanto
gia' depositato ai fini della conclusione  del  procedimento  per  il
rilascio dell'A.I.C.; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis; 
  Vista la nota dell'Agenzia italiana  del  farmaco  del  7  dicembre
2018,  prot.  n.  135322,  di  comunicazione  dei   motivi   ostativi
all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, legge  n.  241/1990  al
primo rinnovo del medicinale omeopatico «Allya  Injektopas»,  con  la
quale e' stato comunicato alla  predetta  societa'  il  preavviso  di
diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio
di cui all'art. 1, comma 590 della legge  n.  190/2014  e  successive
modificazioni ed integrazioni, del medicinale omeopatico; 
  Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische  Praparate  GmbH
non ha  presentato  alcuna  osservazione  all'atto  di  preavviso  di
diniego succitato; 
  Preso  atto  altresi'  che  la  societa'   Pascoe   Pharmazeutische
Praparate GmbH con nota del 14 dicembre 2018,  prot.  n.  138363,  ha
dichiarato   di   voler   ritirare   la    richiesta    di    rinnovo
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  del   medicinale
omeopatico  «Allya  Injektopas»  (dichiarando   contestualmente   che
effettuera' il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019); 
  Visto il  parere  non  favorevole  al  rinnovo  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, di cui  all'art.  1,  comma  590,  della
legge n. 190/2014 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  del
medicinale omeopatico «Allya Injektopas», espresso dalla  Commissione
consultiva  tecnico-scientifica  nella  seduta  14-16  gennaio  2019,
verbale CTS n. 5,  nel  quale  tenuto  conto  che  l'azienda  non  ha
presentato  controdeduzioni  al  preavviso   di   diniego   e   della
comunicazione di voler ritirare la domanda,  per  le  motivazioni  di
seguito riportate: 
 
Carenze modulo 3.2.S. 
 
Carenze comuni: 
  La documentazione integrativa a supporto della qualita' di tutti  i
ceppi risulta  ancora  carente  relativamente  con  riferimento  alle
informazioni  e  dati  riguardanti  il  processo  di  produzione,  la
convalida di  processo,  le  impurezze,  le  specifiche  e  procedure
utilizzate, i dati sui batches  analysis,  le  giustificazioni  delle
specifiche e i contenitori utilizzati; 
 
Descrizione   del   processo   di   produzione:   generica   e    non
  prodotto-specifico. 
  La  descrizione  narrativa   del   processo   produttivo   non   e'
dettagliata, mancano i  quantitativi  di  materie  prime  utilizzate,
solventi/veicoli, reagenti; il processo produttivo e' generico e  non
rappresentativo  del  batch   size   prodotto-specifico,   dichiarato
dall'azienda. Le condizioni  e  i  tempi  di  processamento  del  raw
material di  origine  vegetale  successivi  alla  raccolta  non  sono
chiaramente indicati; per i ceppi di origine chimica  l'azienda  deve
fornire  una  giustificazione  del  range  della  lowest   producible
trituration rapportato a quello del raw material/ceppo dichiarato. 
 
Convalida del processo di produzione. 
  Risulta mancante la convalida (o il protocollo  di  convalida)  del
processo di diluizione  e  dinamizzazione  in  lingua  inglese.  Tale
convalida deve prevedere l'utilizzo di un tracciante  e  deve  essere
effettuata fino alla  diluizione  di  cui  puo'  essere  rilevato  il
titolo, mediante adeguata metodica analitica. 
 
Carenze comuni - Ceppi di origine vegetale. 
  Relativamente alla documentazione integrativa  inviata  a  supporto
della qualita' dei  ceppi  di  origine  vegetale  arnica,  bryonia  e
harpagophytum permangono le seguenti criticita': 
 
Loss on drying del raw material (arnica montana e bryonia). 
  Relativamente al raw material di arnica e  bryonia  l'azienda  deve
eseguire il test del loss on drying conformemente a  quanto  previsto
dalla monografia  di  Ph.  Eu.  2045  Herbal  drugs  for  homoepathic
preparation ed. corr, ed inserire tale test  nella  presente  sezione
delle specifiche. 
  Qualora il  parametro  di  riferimento  non  fosse  presente  sulla
monografia specifica, l'azienda deve indicarlo in base all'esperienza
acquisita. Il loss on drying e' un parametro di  processo  essenziale
nella produzione della TM,  necessario  per  il  calcolo  appropriato
della quantita' di etanolo da aggiungere  al  materiale  vegetale  in
macerazione e deve essere necessariamente determinato su  ogni  lotto
di produzione. 
 
Test di controllo microbiologico su tintura madre. 
  Il criterio di accettabilita' adottati non  e'  conforme  a  quanto
previsto dalla monografia 5.1.4 di Ph. Eur.  Microbiological  quality
of  non-sterile  pharmaceutical  preparations  and   substances   for
pharmaceutical use for aqueous preparations. 
  Non e' effettuato il controllo microbiologico di routine sui  lotti
di TM prodotti, relativi a ciascun  fornitore  di  raw  material.  La
giustificazione  fornita  per  la  non   esecuzione   del   controllo
microbiologico al rilascio dei lotti non e' accettabile e la frase in
calce  alla  tabella   delle   specifiche   non   verra'   presa   in
considerazione   in   quanto   la   dimostrazione   della    qualita'
microbiologica  inserita  nella  tabella  delle  specifiche  con   la
dichiarazione «shown on one batch during stability study». Nonostante
l'esperienza acquisita nel tempo, l'azienda non presenta  uno  studio
adeguato per dimostrare che il test possa essere effettuato come skip
test indicando la frequenza di controllo o almeno una volta l'anno su
di un lotto di produzione. 
  Test di controllo microbiologico su tintura  madre  in  stabilita':
l'azienda indica, in questa sezione, come specifica per il  controllo
microbiologico  esclusivamente  «Microbial  purity»;  i  criteri   di
accettabilita' adottati  devono  essere  chiaramente  esplicitati  ed
indicato il relativo riferimento di Ph.  Eu.  scelto.  I  criteri  di
accettabilita' adottati non sono conformi  a  quanto  previsto  dalla
monografia 5.1.4 di Ph. Eur. Microbiological quality  of  non-sterile
pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use for
aqueous preparations. 
  I  risultati  degli  studi  di  stabilita'  del  ceppo  sono  stati
effettuati  esclusivamente  nel  contenitore  «glass  bottle».  Nella
sezione 3.2.S.6 Container and closure system, l'azienda  dichiara  di
conservare la TM anche in Stainless steel container.  Il  contenitore
utilizzato negli studi di stabilita'  deve  essere  caratterizzato  e
deve essere lo stesso in cui e' conservata la TM. 
  L'azienda  dichiara  che  a  seguito  della  scadenza  dello  stock
omeopatico ne ritesta le  specifiche  cosi'  da  garantire  anche  la
conservazione delle diluizioni usate in produzione. Quanto dichiarato
non e'  accettabile  poiche'  non  e'  possibile  trasferire  i  dati
ottenuti in seguito a retest dello stock alle  diluizioni  conservate
da esso ottenute, oltre la data di scadenza. 
 
Test di controllo della radioattivita' su tintura madre. 
  Non e' inserito il test della radioattivita' tra le specifiche  del
ceppo omeopatico secondo quanto previsto dalla monografia di Ph. Eur.
2045 Herbal drugs for homoepathic preparations. Si evidenzia  che  la
Declaration  on  the  risk  of  radioactivite  contamination  fornita
dall'azienda, per garantire l'assenza del rischio  da  contaminazione
radioattiva dell'area geografica di raccolta del raw material, non e'
accettabile.  Si  evidenzia  altresi'  che  il  certificato  di  GACP
Compliance  non  e'  una  garanzia  per  l'assenza  di   rischio   di
contaminazione  radioattiva.  La  mancanza   di   dati   storici   di
monitoraggio o di una documentazione  adeguata  (risk  assessment)  a
supporto   dell'assenza   di   contaminazione   del   territorio   di
coltivazione, non consente di escludere il rischio di contaminazione. 
 
Test di controllo dell'ocratossina su tintura madre. 
  L'azienda deve inserire il test di controllo per l'ocratossina  tra
le specifiche del ceppo omeopatico. La Justification of specification
for  the  test  for  ochratoxin,  fornita  dall'azienda  per  la  non
conduzione del test, non e' accettabile in considerazione della parte
ipogea  della  pianta  utilizzata  per  la   produzione   del   ceppo
omeopatico. Infatti, base al documento Questions & answers on quality
of herbal medicinal products/traditional  herbal  medicinal  products
(EMA/HMPC/41500/2010 Rev.5, 2015): «Routine  analysis  of  mycotoxins
should be considered in the case of  a  herbal  drug  substance/plant
part at  risk  such  as  seed,  fruit,  root,  rhizome.  If,  in  the
literature, data are available on mycotoxin formation in the  plants,
or possible contamination of the  herbal  substance  is  known,  then
testing  should  be  conducted.  In  addition,  as   aflatoxins   and
ochratoxin A are soluble in alcohol, the  need  for  testing  of  the
herbal preparation should also be considered». 
 
Certificati di analisi della tintura madre. 
  L'azienda deve fornire almeno un certificato di analisi di un lotto
recente di TM completo di tutte le specifiche aggiornate. 
 
Diluizioni intermedie conservate. 
  Per le  diluizioni  intermedie  conservate,  devono  essere  sempre
indicate le  specifiche  appropriate  come  aspetto,  colore,  titolo
alcolico e controllo microbiologico, analogamente a  quanto  previsto
per il ceppo da cui derivano. 
 
Stabilita' su tintura madre (bryonia e harpagophytum). 
  Relativamente  ai  dati  presentati   per   i   ceppi   bryonia   e
harphagophytum l'azienda deve ancora fornire i risultati dello studio
completi,  pertanto  non  e'  accettabile  il  periodo  di  validita'
richiesto  dall'azienda  rispettivamente  di  60  e   55   mesi.   Si
rappresenta  che  sara'  considerato  accettabile  esclusivamente  il
periodo  di  validita'  coperto  dai  dati  dello   studio,   nessuna
estrapolazione verra' presa in considerazione. 
 
Carenze comuni - Ceppi di origine chimica. 
  Relativamente alla documentazione integrativa  inviata  a  supporto
della qualita' dei ceppi di origine chimica  calcium  phosphoricum  e
silicea permangono le seguenti criticita': 
 
Test di controllo microbiologico sulle Trit.D1. 
  L'azienda non esegue routinariamente  il  controllo  microbiologico
sulle Trit.D1 giustificandosi con una frase  in  calce  alla  tabella
delle specifiche nella quale afferma che la  qualita'  microbiologica
«shown on one batch during stability study». Nei due  certificati  di
analisi  allegati  non  risulta  presente   tale   controllo   e   la
giustificazione   fornita   per   la   non   conduzione   del    test
routinariamente e' solo parzialmente accettabile. 
 
Stabilita'. 
  I dati di retest presentati sui ceppi  calcium  hydrogen  phosphate
dihydrate e silic acid non sostituiscono  uno  studio  di  stabilita'
necessario ad assegnare un retest period del ceppo, pertanto il ceppo
dovra' essere  analizzato  ogni  volta  prima  del  suo  utilizzo  in
produzione per la verifica della conformita' alle specifiche. 
  Relativamente al calcium phosphoricum la validita' della stabilita'
della lowest producible potentisation sara' data esclusivamente sulla
base dei dati attualmente presentati (36 mesi) e potra' essere  usata
a supporto della sola Trit. D1 e non potra'  essere  trasferita  alle
diluizioni successive,  che  dovranno  pertanto  essere  prodotte  al
momento e analizzate, al fine  di  verificarne  la  conformita'  alle
specifiche, immediatamente prima del loro uso nelle  fasi  successive
di produzione. L'azienda deve integrare i dati di  stabilita'  su  un
secondo batch di calcium phosphoricum Trit.D1. 
  Relativamente al silic acid, l'azienda  non  ha  presentato  nessun
risultato sulla lowest  producible  potentisation  che  pertanto  non
potra' essere conservata ma  dovra'  essere  prodotta  al  momento  e
analizzata, al fine di verificarne la  conformita'  alle  specifiche,
immediatamente prima dell'uso. 
 
Contenitori. 
  Per i ceppi chimici le informazioni relative ai  contenitori  e  ai
sistemi di chiusura  risultano  ancora  carenti:  le  specifiche  del
materiale e le caratteristiche  dei  contenitori  e  dei  sistemi  di
chiusura   utilizzati   non   risultano    descritti    in    maniera
sufficientemente  adeguata.  La  dichiarazione  di  conformita'   dei
materiali plastici di tappi e guarnizioni del fornitore Steinbach  AG
non risulta aggiornata all'ultimo regolamento (EU) No. 10/2011. 
 
Carenze modulo 3.2.P. 
 
  La documentazione integrativa a supporto della qualita' del  modulo
3.2.P  «soluzione  iniettabile»   risulta   carente   nelle   sezioni
sottoelencate: 
 
Sviluppo farmaceutico. 
  L'azienda e non  ha  chiarito  perche'  i  diversi  componenti  del
medicinale non sono stati utilizzati in anaparti. 
 
Processo di produzione, controlli di processo e step critici. 
  L'azienda non ha inserito tra i controlli effettuati sul bulk prima
della filtrazione  e/o  infialamento  il  test  per  il  calcolo  del
bioburden iniziale  e  deve  definire  il  criterio  di  accettazione
dell'F0. 
  L'azienda non ha aggiornato gli IPC secondo quanto richiesto. 
 
Convalida del processo di produzione. 
  L'azienda deve effettuare la convalida del processo  di  produzione
su 3 lotti consecutivi e non  su  un  singolo  lotto  di  4  prodotti
diversi: quanto presentato al paragrafo 3.7  Validation  batches  del
protocollo di convalida PP_VAL_030 non e' accettabile. 
 
Specifiche del prodotto finite. 
  L'azienda deve fornire una giustificazione adeguata per  il  limite
delle  endotossine  batteriche  di  50  I.U./ml  proposto   e,   come
produttore del prodotto finito, deve  impegnarsi  a  tenere  il  piu'
basso possibile il contenuto di endotossine. Quanto presentato non e'
sufficiente per poter accogliere tale limite visto che non  e'  stato
considerato un «worst case scenario». Inoltre, laddove  la  specifica
abbia dei limiti quantificabili, non e'  accettabile  riportare  come
risultato «complies» e l'azienda deve pertanto esprimere il risultato
numerico del test ottenuto nei certificati di batch analysis. Il test
di sterilita' non assicura la riduzione del rischio  di  presenza  di
endotossine batteriche. 
  L'azienda deve fornire i dati  sul  bulk  dei  lotti  presenti  nel
Dossier e deve fornire i dati  storici  relativi  ai  lotti  prodotti
negli ultimi 5 anni oppure su almeno 10 lotti. 
  In riferimento al limite dello ≤ 3,0%  (V/V)  dell'ethanol  content
l'azienda  non  fornisce  una  giustificazione  adeguata  per   poter
accogliere tale limite. Nella monografia di Ph. Eur. 1038 Homoepathic
preparations, relativamente alle «parental  preparation»  si  afferma
infatti che «The residual ethanol content is not greater than 1%  V/V
unless otherwise and justified and authorised». 
 
Carenze modulo 4. 
 
  Con riferimento alla parte di sicurezza l'azienda, in risposta alle
richieste AIFA, invia una documentazione «Safety Statement for  Allya
Injektopas  (Module  4)»  nella  quale  risultano  solo  parzialmente
risolte le  criticita'  evidenziate  in  precedenza  e  che  pertanto
risulta ancora non adeguata a supportare la  sicurezza  del  prodotto
oggetto di domanda di rinnovo, soprattutto  in  considerazione  della
via di somministrazione richiesta. 
  Per il  ceppo  harpagophytum  quanto  presentato  non  puo'  essere
utilizzato a supporto della sicurezza in quanto il dato tossicologico
non e'  rappresentativo  del  prodotto  in  oggetto  di  valutazione.
L'azienda  infatti  utilizza  l'approccio   PDE   relativo   ad   una
somministrazione orale, senza alcuna giustificazione. Al riguardo  si
rappresenta che non  e'  accettabile  alcuna  estrapolazione  da  vie
diverse da quella  parenterale  in  assenza  di  dati  specifici.  In
aggiunta, proprio in virtu' dell'estrapolazione proposta dalla via di
somministrazione orale a quella parenterale, il fattore di incertezza
F5 pari a 1 non trova giustificazione. Inoltre, si evidenzia  che  lo
stesso documento preso a riferimento dall'azienda  a  supporto  della
sicurezza presenta controindicazioni e limitazioni  d'uso  in  gruppi
speciali di popolazione. 
  Per il ceppo arnica montana (dried undregrounds) l'azienda prende a
riferimento un dato di tossicita' letale ottenuto  in  topi,  con  la
somministrazione per via sottocutanea di 3000 mg/Kg di  un  «estratto
di  radice»  non  meglio  caratterizzato.  Citando  l'articolo  «Dose
conversion between species, Nair and Jacobs 2016», converte quindi il
valore di LD (dose letale) in topi in  un  valore  approssimativo  di
dose letale in uomo pari a 12.2 g (considerando un peso di 50 Kg).  A
tal proposito si sottolinea che il mero confronto del  contenuto  del
componente potenzialmente tossico con il valore di LD  (dose  letale)
non e' idoneo a supportare la sicurezza e quindi tale  approccio  non
e'  accettabile.  Inoltre,  dalla  letteratura  esistente  (HMPC)  si
evidenzia che i prodotti a base di  arnica  montana  sono  usualmente
indicati per il solo uso esterno con controindicazioni e  limitazioni
d'uso in gruppi speciali di popolazione. 
  Per  il  ceppo  bryonia  l'azienda   identifica   come   componente
tossicologicamente rilevante le cucurbitacine D, E e I e prende  come
«worst  case»  il  dato  di  LD50  i.p.  ottenuto   in   topi   sulla
cucurbitacina  B,  pari  a  1  mg/Kg  BW.   Successivamente   citando
l'articolo «Dose conversion between species, Nair and  Jacobs  2016»,
converte tale valore di LD50 in un valore di LD50 per l'uomo  pari  a
4.1 mg (considerando un peso di 50 Kg). A tal proposito si sottolinea
che il mero confronto del  contenuto  del  componente  potenzialmente
tossico con i valori di LD50, non e' idoneo a supportare la sicurezza
e quindi tale approccio non e' accettabile  anche  in  considerazione
dell'elevata tossicita' del componente e  delle  peculiarita'  legate
alla via di somministrazione. Si rappresenta,  inoltre,  che  l'altro
dato riportato dall'azienda, riferito ai potenziali  effetti  tossici
in uomo dopo ingestione di 3.5 g di Bryonia roots,  non  puo'  essere
utilizzato a supporto della  sicurezza  in  quanto  riferito  ad  una
somministrazione orale. 
  Per il ceppo calcium phosphoricum quanto presentato non puo' essere
utilizzato a supporto della sicurezza in quanto il dato tossicologico
non e'  rappresentativo  del  prodotto  in  oggetto  di  valutazione.
L'azienda infatti utilizza una LD50 relativo ad una  somministrazione
orale,  senza  alcuna   giustificazione.   Successivamente,   citando
l'articolo «Dose conversion between species, Nair and  Jacobs  2016»,
converte tale valore di LD50 in un valore di LD50 per l'uomo  pari  a
32.1 g (considerando un peso di 50 Kg).  Si  ribadisce  che  il  mero
confronto del contenuto del componente potenzialmente tossico  con  i
valori di LD50, non e'  idoneo  a  supportare  la  sicurezza  e  che,
quindi, tale approccio non e' accettabile. 
  Per il ceppo silicea l'azienda a supporto della sicurezza,  citando
l'articolo «Dose conversion between species, Nair and  Jacobs  2016»,
converte i valori di LDL0 i.v. in cane,  in  ratto  e  in  topo,  nei
medesimi valori per l'uomo. A tal proposito si sottolinea che il mero
confronto del contenuto del componente potenzialmente tossico  con  i
valori di LD50, LDL0 e LD non e' idoneo a supportare la  sicurezza  e
quindi tale approccio non e'  accettabile,  anche  in  considerazione
delle peculiarita' legate alla via di somministrazione. 
  Per  quanto  riguarda  la  tollerabilita'  locale,  quanto  inviato
dall'azienda non si ritiene sufficiente a supportare la stessa. Tutta
la documentazione e' riportata in maniera generica, approssimativa  e
senza un adeguato risk assessment. Il riferimento ai dati di  vendita
in rapporto al numero  di  reazioni  avverse  non  e'  sufficiente  a
garantire la  sicurezza  del  medicinale  oggetto  della  domanda  di
rinnovo. 
  In  considerazione  della  via   di   somministrazione   richiesta,
dell'elevata tossicita' e concentrazione di alcuni ceppi, e, inoltre,
in considerazione delle reazioni avverse riportate  nel  «Summary  of
Frequency of Reporting of suspected ADRs», derivanti anche  dai  dati
di uno studio osservazionale non interventistico condotto tra gennaio
e maggio del 2008, non adeguatamente descritto, non e' possibile,  in
base a quanto presentato, accordare  la  sicurezza  per  il  prodotto
oggetto di valutazione. 
  Considerate le carenze sopra riportate ed  il  loro  impatto  sulla
sicurezza  del  prodotto  si  rileva  la  necessita'  di   concludere
formalmente il procedimento e di attuare un provvedimento  sui  lotti
in commercio; 
  Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra  citato  preavviso
di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento
conclusivo   del   procedimento   di   rinnovo    dell'autorizzazione
all'immissione in commercio; 
  Ritenuto altresi', che  la  permanenza  del  medicinale  omeopatico
«Allya Injektopas» sul mercato costituisce un rischio per  la  salute
pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto
medicinale  rappresenta  la  misura   piu'   idonea   ad   assicurare
un'efficace tutela della salute pubblica; 
  Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  ed  in
particolare gli articoli 40 e 142, comma 1; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in  commercio,
  di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014  e  successive
  modificazioni ed integrazioni 
  Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta  di
rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  di  cui
all'art.  1,  comma  590  della  legge  n.  190/2014   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  medicinale  omeopatico   ALLYA
INJEKTOPAS nella forma e confezione: A.I.C. n. 047500018 - «soluzione
iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml. 
  Titolare A.I.C.: Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH (codice SIS:
2830).