IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 166 e 167; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e visti in particolare: 1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 3. l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; 4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 5. l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58 del 2010»; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il «1° Programma delle infrastrutture strategiche», che include l'intervento in esame, essendo compreso tra le opere compensative relative all'autostrada A12 Livorno Civitavecchia, tratta Cecina (Rosignano Marittima) - Civitavecchia (ex lotto 7 bretella Piombino - tratto 1); Vista la delibera del 6 aprile 2006, n. 130 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2006), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il «1° Programma delle infrastrutture strategiche» come ampliato con delibera del 18 marzo 2005, n. 3 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 2005), conferma tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale tirrenico Nord-Europa, l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia»; Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, con il quale e' stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: 1. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare: 1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 2. la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Visto l'art. 194 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che dispone i controlli antimafia da mettere in atto in caso di affidamento della realizzazione dell'opera tramite concessionario o contraente generale; Vista la delibera del 6 agosto 2015, n. 62 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto del 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni, ed in particolare il successivo decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale all'art. 6, in assenza di diversa deliberazione del CIPE, sono adottati gli schemi-tipo dei protocolli di legalita' definiti dalla vigente normativa, nonche' restano valide le linee guida varate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 27 ottobre 2004; Considerato che l'intervento di cui trattasi e' compreso nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003 e rinnovata da ultimo con l'atto aggiuntivo del 16 giugno 2011; Viste la delibera del 18 dicembre 2008, n. 116 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 2009), con la quale questo Comitato ha approvato con prescrizioni il progetto preliminare dell'intervento «Autostrada A12 Livorno-Civitavecchia - tratta Cecina (Rosignano Marittimo) - Civitavecchia» e la delibera del 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 2012, con la quale questo Comitato ha preso atto che il lotto 7 dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, compreso nella cosiddetta «Bretella di Piombino, e' da considerarsi opera compensativa del lotto 2, ma funzionalmente indipendente; Visto il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.a., approvato da questo Comitato con delibera n. 65 del 2017, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2017, che prevede la realizzazione dell'intervento di cui trattasi nell'anno 2018 nel piano pluriennale degli investimenti; Vista la proposta del 1° agosto 2017, n. 30612, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento relativo all'approvazione del progetto definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» - bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 - svincolo di Geodetica-Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - Bretella di Piombino); Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 87, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi; Considerato che la Corte dei conti con deliberazione della Sezione centrale n. 6 del 15 maggio 2018, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della suddetta delibera n. 87 del 2017, a causa della mancata sottoposizione del progetto dell'intervento in esame al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della necessita' di presentare il quadro economico dell'intervento iscrivendo tutte le voci previste («accantonamento imprevisti» e «oneri di investimento ANAS per una quota pari all'11,2 per cento») al lordo dei ribassi d'asta; Considerato che nella suddetta deliberazione la Corte dei conti ha, inoltre, preso atto della circostanza evidenziata dal Ministero proponente che «nel Contratto di programma MIT/ANAS e' stato programmato e, quindi, finanziato il solo tratto 1 del lotto 7, riconoscendolo quale stralcio funzionale dell'intero lotto, in quanto tratta di collegamento di ultimo miglio tra l'Autostrada tirrenica A12 e il porto di Piombino attraverso la S.S. 398 Via Val di Cornia. Il tratto 2 non e' stato ritenuto ascrivibile tra gli interventi di competenza ANAS ed e' interamente localizzato in area urbana e parte residuale di un'opera compensativa»; Considerato che la Corte dei conti con la medesima deliberazione ha «preso atto delle rassicurazioni fornite dal MIT in ordine al fatto che il nuovo Piano economico e finanziario della societa' SAT terra' conto, anche retroattivamente, di tutti gli effetti derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori di collegamento al porto di Piombino, attraverso la ridefinizione delle condizioni contrattuali»; Visto il parere n. 43 del 26 luglio 2018 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha concluso che «il progetto definitivo e' suscettibile di sviluppo in un progetto esecutivo, previo adempimento delle prescrizioni» ivi considerate; Vista la proposta del 9 ottobre 2018, n. 33510, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione ex novo all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento relativo all'approvazione del progetto definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» - bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 - svincolo di Geodetica-Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - bretella di Piombino), in considerazione della mancata registrazione della delibera n. 87 del 2017; Viste le note 18 ottobre 2018, n. 11913, 24 ottobre 2018, n. 12221, con le quali il Ministero ha integrato la documentazione istruttoria e fornito chiarimenti, inclusa la versione aggiornata del quadro economico; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 1. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a causa del protrarsi dei tempi di approvazione dell'intervento in questione e recependo le istanze degli enti territoriali, ha ritenuto di porre a capo di ANAS S.p.a. la realizzazione del suddetto intervento, inserendolo nel contratto di programma ANAS 2016-2020 e richiedendo ad ANAS, con nota del 28 ottobre 2016, n. 10421, l'adeguamento della categoria della strada mediante adozione della sezione di tipo B extraurbana principale rispetto alla sezione di tipo D urbana di scorrimento; 2. con nota del 7 marzo 2017, n. 3857, il Ministero suddetto ha autorizzato la Societa' autostrada tirrenica (SAT) a concedere a ANAS S.p.a. l'utilizzo del progetto medesimo; 3. con nota del 3 aprile 2017, n. 445, la SAT, ha inviato copia del progetto definitivo S.S. 398 «Val di Cornia» - bretella di collegamento tra l'A12 ed il porto di Piombino - lotto 7 - tratto 1 - svincolo di Geodetica -Gagno ad ANAS S.p.a., autorizzandola, a titolo gratuito, all'utilizzo dei contenuti per ulteriori approfondimenti e lo sviluppo delle successive fasi procedurali; 4. tale progetto, aveva acquisito i pareri delle amministrazioni competenti nell'ambito delle procedure approvative dell'Autostrada Tirrenica (A12), e in particolare era stato oggetto della determina direttoriale 10 febbraio 2014, n. 3263, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale e' stata valutata la parziale ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni di cui alla delibera CIPE n. 85 del 2012, nonche' del parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, (MIBAC), dell'8 gennaio 2016, n. 415; 5. con nota 14 aprile 2017, n. 199786, ANAS S.p.a., ha presentato istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'approvazione del progetto definitivo S.S. 398 «Val di Cornia» - bretella di collegamento tra l'A12 ed il porto di Piombino - lotto 7 - tratto 1 - svincolo di Geodetica-Gagno, trasmettendo, contestualmente, il progetto alle amministrazioni e agli enti interessati per le valutazioni e i pareri di competenza; 6. con nota del 23 maggio 2017, n. 12020, il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare, ribadendo quanto espresso con nota del 17 gennaio 2017, n. 978, sulla base del parere emesso dalla competente Commissione, n. 2277 del 2017, ha considerato e valutato che «sussista, limitatamente agli aspetti ambientali, una sostanziale coerenza tra il progetto definitivo di variante .... trasmesso dalla societa' ANAS S.p.a. .... ed il progetto definitivo .... approvato con determina direttoriale prot. DVA-2014-0003263 del 10 febbraio del 2014»; 7. con nota del 26 maggio 2017, n. 273277, ANAS S.p.a. ha richiesto al Comune di Piombino l'affissione all'albo pretorio on line dell'avviso d'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990; 8. in data 28 giugno 2017, si e' svolta la Conferenza dei servizi, nell'ambito della quale sono stati acquisiti, tra gli altri: 8.1 il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali di cui alla nota del 27 giugno 2017, n. 19048; 8.2 il parere favorevole con raccomandazioni del Comune di Piombino, di cui alla determina dirigenziale del 16 giugno 2017, n. 473; 8.3 il parere espresso dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ha ribadito quanto comunicato con la suddetta nota del 23 maggio 2017, n. 12020; 8.4 il parere favorevole dell'Autorita' di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale di cui alla nota del 12 giugno 2017 che richiede, altresi', che il progetto in esame possa prevedere anche l'attraversamento del fosso di Cornia vecchio a partire dalla rotatoria »A» di cui al progetto dell'Autorita' portuale, fino alla rotatoria in area distretto della nautica; 9. con delibera del 26 giugno 2017, n. 683, la giunta regionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni, all'intesa per la localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 166 del suddetto decreto legislativo n. 163 del 2006, parere ribadito con nota del 14 dicembre 2017, con la quale la Regione Toscana ha concordato su quanto richiesto dall'Autorita' di sistema portuale in merito agli interventi per l'attraversamento del fosso di Cornia vecchio; 10. con la delibera del 22 dicembre 2017, n. 87, questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento; 11. con deliberazione della Sezione centrale n. 6 del 15 maggio 2018, la Corte dei conti ha ricusato il visto e la conseguente registrazione della suddetta delibera n. 87 del 2017; 12. con il parere n. 43 del 26 luglio 2018 il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che «il progetto definitivo e' suscettibile di sviluppo in un progetto esecutivo, previo adempimento delle prescrizioni» ivi considerate; 13. con nota 18 ottobre 2018, n. 11913, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fatto presente che il progetto oggetto della presente delibera e' conforme al precedente approvato con delibera di questo Comitato n. 87 del 2017, non registrata dalla Corte dei conti; sotto l'aspetto attuativo: 1. il soggetto attuatore dell'intervento e' ANAS S.p.a.; 2. l'intervento riguarda l'adeguamento della categoria della strada mediante adozione della sezione di tipo B extraurbana, con una larghezza pari a 22 m.; 3. l'intervento si estende per circa 3,05 km all'interno del Comune di Piombino, a partire dal sedime della statale esistente S.S. 398 «Via Val di Cornia» dal km 43+850 al km 46+900: per i primi 0,55 km come adeguamento della statale e per i restanti 2,5 km in nuova sede (quasi totalmente in rilevato); 4. l'intervento presenta una serie di collegamenti tra l'asse principale, la viabilita' del Comune di Piombino e termina in corrispondenza dell'innesto nella rotatoria in localita' «Gagno», in fase di realizzazione da parte dell'Autorita' di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale; 5. le principali opere d'arte sono: due viadotti sull'asse principale e un'opera di scavalco sulla viabilita' secondaria; 6. il CUP assegnato all'opera e' (CUP F51B16000460001); 7. la modalita' di affidamento prevista per la realizzazione delle opere e' l'appalto di esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo (art. 59, comma 1 e art. 216, commi 1 e 1-bis, decreto legislativo n. 50 del 2016); 8. il tempo assegnato per la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori e' di centottanta giorni naturali e consecutivi; 9. il tempo stimato per l'esecuzione dei lavori e' di millequattrocentoquaranta giorni naturali e consecutivi; sotto l'aspetto finanziario: 1. il quadro economico dell'intervento e' stato rivisto anche in considerazione delle determinazioni della Corte dei conti in merito all'inammissibilita' della mancata valorizzazione di alcune voci il cui importo era stato previsto a valere sulle economie di gara nonche' dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 2. il costo dell'intervento, precedentemente valutato in circa 49,42 milioni di euro rideterminato in aumento di circa 9,51 milioni di euro, principalmente a causa del reinserimento nel quadro economico delle voci di cui alle indicazioni della Corte dei conti e del costo delle prescrizioni derivanti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' di 58.935.810,25 euro; 3. le coperture finanziarie del costo di 58.935.810,25 euro sono pari a 58.935.810,85 euro, e quindi utili a garantire la copertura del costo; 4. le medesime coperture finanziare sono assicurate: 4.1. per 24.422.222,22 euro, dal Fondo unico ANAS; 4.2. per 34.513.588,63 euro dall'ex Fondo centrale di garanzia che ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 49, comma 12-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, possono essere utilizzati da ANAS, «secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020»; 5. i maggiori oneri economici derivanti dalle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) sono pari a 800.000 euro sono stati recuperati anche a valere sulla voce «Imprevisti»; 6. sono inclusi nel quadro economico anche gli oneri di investimento ANAS S.p.a. all'11,2% esclusi dal quadro economico della citata delibera n. 87 del 2017 per un valore di oltre 5.935.980,89 euro; 7. aumentano la voce «accantonamento imprevisti e lavori in economia» nell'ambito delle «somme a disposizione» aumenta di circa 2.493.854,22 euro, al netto delle prescrizioni del CSLP, e le spese di laboratorio per 273.818,93 euro e per la sicurezza di 10.156,21 euro; Considerato che, nel corso della seduta preparatoria al CIPE dello scorso 11 ottobre 2018, il Sottosegretario, delegato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza di esaminare la proposta di deliberazione la quale e' urgente e analoga al contenuto gia' conosciuto dalle amministrazioni in occasione della precedente approvazione da parte del CIPE, e che non era stata iscritta all'ordine del giorno della medesima seduta preparatoria poiche' la richiesta era pervenuta solo successivamente alla diramazione della convocazione della seduta stessa; Vista la nota del 25 ottobre 2018, prot. n. 5390, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta e entrambe poste a base dell'esame della proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo 1.1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e, in particolare, degli articoli 165, 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, e degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, e' approvato il progetto definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» - bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 - svincolo di Geodetica-Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - Bretella di Piombino), anche ai fini della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita' con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'allegato che forma parte integrante della presente delibera, nonche' con le raccomandazioni, osservazioni e prescrizioni del parere del CSLP n. 43 del 2018, da ottemperare in fase di progetto esecutivo e comunque prima dell'avvio delle procedure per la scelta del contraente. 1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 1.3. L'importo di 58.935.810,25 euro, al netto di IVA, costituisce il limite di spesa dell'intervento: S.S. n. 398 «Val di Cornia» - bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7, tratto 1 - svincolo di Geodetica-Gagno (ex Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia, Lotto 7 - Bretella di Piombino), la cui copertura finanziaria e' garantita per 24.422.222,22 euro dal Fondo unico ANAS e da 34.513.588,63 euro dall'ex Fondo centrale di garanzia. 1.4. Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento di cui al punto 1.1. La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1.5. Visto che originariamente la Societa' autostrada tirrenica pubblica amministrazione (SAT) avrebbe dovuto finanziare la bretella di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terra' conto del venir meno di tale costo in occasione delle future rideterminazione dei livelli tariffari e del Piano economico finanziario della SAT. 1.6. Nella voce «lavori» del quadro economico e' ricompreso l'importo di 80.000 euro relativo alla prescrizione 1.5.1 di natura archeologica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali. 1.7. Il soggetto aggiudicatore dovra' aggiornare nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, le informazioni relative all'intera opera, in particolare in merito ai finanziamenti e alla articolazione delle voci del quadro economico che dovra' risultare allineata con quella trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota indicata nelle premesse. 1.8. Nella «Disamina - pareri» e' da considerarsi eliminata la dicitura «ove possibile» dalla frase: Parte di provvedimento in formato grafico dandosi per acquisito l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del Ministero dei beni e delle attivita' culturali in fase di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. 1.9. Qualora emerga la disponibilita' di ulteriori risorse economiche dalla rimodulazione del quadro economico dopo l'affidamento dei lavori o da cofinanziamenti dei entri locali o dall'Autorita' di sistema portuale si raccomanda lo sviluppo nelle successive fasi progettuali a cura di ANAS S.p.a., dell'attraversamento del fosso di Cornia vecchio a partire dalla rotatoria «A» fino alla rotatoria in area distretto della nautica (di cui al progetto preliminare redatto a cura della suddetta Autorita' portuale e approvato dal Comune di Piombino con delibera di Giunta comunale n. 348 del 18 dicembre 2013), fermo restando il rispetto della normativa vigente e dell'acquisizione dei necessari pareri preventivi. 2. Disposizioni finali 2.1. Il soggetto attuatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato. 2.2. Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori, dovra' stipulare, con la prefettura competente e l'impresa appaltatrice, un apposito Protocollo di legalita', sul modello di quello approvato con la delibera n. 62 del 2015, citata in premesse. 2.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 2.5. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 25 ottobre 2018 Il Presidente: Conte Il segretario: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 129