IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,   n.   163,
concernente il «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE»,  e  successive  modificazioni  ed  in  particolare   gli
articoli 166 e 167; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  e
successive modificazioni che ha  abrogato  e  sostituito  il  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  e
visti in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Vista  la  delibera  30  aprile  2012,  n.   62,   concernente   il
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica. Modifica della  delibera  CIPE  n.  58  del
2010»; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 216, commi
1, 1-bis e 27, del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  risulta
ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa  sono  applicabili
le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002,  Supplemento  ordinario),  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato   il   «1°   Programma   delle
infrastrutture  strategiche»,  che  include  l'intervento  in  esame,
essendo compreso tra le opere  compensative  relative  all'autostrada
A12 Livorno Civitavecchia,  tratta  Cecina  (Rosignano  Marittima)  -
Civitavecchia (ex lotto 7 bretella Piombino - tratto 1); 
  Vista la delibera del 6  aprile  2006,  n.  130  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 2006), con la  quale  questo  Comitato,
nel rivisitare il «1°  Programma  delle  infrastrutture  strategiche»
come ampliato con delibera del 18 marzo 2005, n. 3 (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 2005), conferma tra i «Sistemi stradali
e autostradali»  del  corridoio  plurimodale  tirrenico  Nord-Europa,
l'«Asse autostradale Cecina - Civitavecchia»; 
  Vista la delibera del 25  luglio  2003,  n.  63  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003), con la quale questo Comitato  ha
formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale  riguardo
alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno 2015, n.  194,  con  il  quale  e'  stata  soppressa  la
Struttura tecnica di missione  istituita  con  decreto  dello  stesso
Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni e i
compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati  trasferiti
alle direzioni  generali  competenti  del  Ministero  alle  quali  e'
demandata  la  responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra   i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2003,  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  dicembre  2011,  n.  229,
concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f)  e  g),
della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure  di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice antimafia» e successive modificazioni; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e visti in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Visto l'art. 194 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016  che
dispone  i  controlli  antimafia  da  mettere  in  atto  in  caso  di
affidamento della realizzazione dell'opera tramite  concessionario  o
contraente generale; 
  Vista la delibera del  6  agosto  2015,  n.  62  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015), con la quale questo Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO),
costituito con decreto  del  14  marzo  2003,  emanato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il decreto 14 marzo 2003 emanato dal  Ministero  dell'interno
di concerto con il Ministro della  giustizia  ed  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare il successivo decreto 21 marzo 2017 emanato dal Ministero
dell'interno di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  ed  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale  all'art.
6, in assenza di diversa deliberazione del CIPE,  sono  adottati  gli
schemi-tipo  dei  protocolli  di  legalita'  definiti  dalla  vigente
normativa, nonche' restano valide le linee guida varate dal  Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere  (CCASGO)
nella seduta del 27 ottobre 2004; 
  Considerato che l'intervento di  cui  trattasi  e'  compreso  nella
Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana, sottoscritta il
18 aprile 2003 e rinnovata da ultimo con  l'atto  aggiuntivo  del  16
giugno 2011; 
  Viste la delibera del 18 dicembre 2008, n.  116  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 2009), con la quale questo Comitato  ha
approvato con prescrizioni il  progetto  preliminare  dell'intervento
«Autostrada  A12  Livorno-Civitavecchia -  tratta  Cecina  (Rosignano
Marittimo) - Civitavecchia» e la delibera del 3 agosto 2012,  n.  85,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del  2012,  con  la  quale
questo Comitato ha preso atto che  il  lotto  7  dell'autostrada  A12
Livorno-Civitavecchia,  compreso  nella   cosiddetta   «Bretella   di
Piombino, e' da considerarsi  opera  compensativa  del  lotto  2,  ma
funzionalmente indipendente; 
  Visto il contratto di programma 2016-2020 tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e ANAS  S.p.a.,  approvato  da  questo
Comitato con delibera n. 65 del 2017, registrata alla Corte dei conti
il 30 novembre 2017, che prevede la realizzazione dell'intervento  di
cui trattasi nell'anno 2018 nel piano pluriennale degli investimenti; 
  Vista la proposta del 1° agosto 2017, n. 30612,  con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha   richiesto
l'iscrizione all'ordine del  giorno  di  questo  Comitato  dell'esame
dell'argomento relativo  all'approvazione  del  progetto  definitivo:
S.S.  n.  398  «Val  di  Cornia»  -  bretella  di  collegamento   tra
l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di Piombino - lotto 7, tratto 1
-    svincolo    di    Geodetica-Gagno     (ex     Autostrada     A12
Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - Bretella di Piombino); 
  Vista la delibera del 22 dicembre 2017, n. 87, con la quale  questo
Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento  di  cui
trattasi; 
  Considerato che la Corte dei conti con deliberazione della  Sezione
centrale n. 6  del  15  maggio  2018,  ha  ricusato  il  visto  e  la
conseguente registrazione della suddetta delibera n. 87 del  2017,  a
causa della mancata sottoposizione del  progetto  dell'intervento  in
esame al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  e  della
necessita'  di  presentare  il   quadro   economico   dell'intervento
iscrivendo tutte le  voci  previste  («accantonamento  imprevisti»  e
«oneri di investimento ANAS per una quota pari all'11,2  per  cento»)
al lordo dei ribassi d'asta; 
  Considerato che nella suddetta deliberazione la Corte dei conti ha,
inoltre, preso  atto  della  circostanza  evidenziata  dal  Ministero
proponente  che  «nel  Contratto  di  programma  MIT/ANAS  e'   stato
programmato e, quindi, finanziato il  solo  tratto  1  del  lotto  7,
riconoscendolo quale stralcio funzionale dell'intero lotto, in quanto
tratta di collegamento di ultimo miglio  tra  l'Autostrada  tirrenica
A12 e il porto di Piombino attraverso la S.S. 398 Via Val di  Cornia.
Il tratto 2 non e' stato ritenuto ascrivibile tra gli  interventi  di
competenza ANAS ed e' interamente localizzato in area urbana e  parte
residuale di un'opera compensativa»; 
  Considerato che la Corte dei conti con la medesima deliberazione ha
«preso atto delle rassicurazioni fornite dal MIT in ordine  al  fatto
che il nuovo Piano economico e finanziario della societa' SAT  terra'
conto, anche retroattivamente, di tutti gli effetti  derivanti  dalla
mancata esecuzione dei lavori di collegamento al porto  di  Piombino,
attraverso la ridefinizione delle condizioni contrattuali»; 
  Visto il parere n. 43 del 26 luglio 2018 con il quale il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici ha concluso che «il progetto definitivo
e'  suscettibile  di  sviluppo  in  un  progetto  esecutivo,   previo
adempimento delle prescrizioni» ivi considerate; 
  Vista la proposta del 9 ottobre 2018, n. 33510,  con  la  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   ha   richiesto
l'iscrizione  ex  novo  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'esame  dell'argomento  relativo  all'approvazione  del  progetto
definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» -  bretella  di  collegamento
tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto  di  Piombino  -  lotto  7,
tratto  1  -  svincolo  di   Geodetica-Gagno   (ex   Autostrada   A12
Rosignano-Civitavecchia,  lotto  7  -  bretella  di   Piombino),   in
considerazione della mancata registrazione della delibera n.  87  del
2017; 
  Viste le note 18 ottobre 2018, n. 11913, 24 ottobre 2018, n. 12221,
con le quali il Ministero ha integrato la documentazione  istruttoria
e fornito chiarimenti, inclusa  la  versione  aggiornata  del  quadro
economico; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
 
  1. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a  causa  del
protrarsi dei tempi di approvazione dell'intervento  in  questione  e
recependo le istanze degli enti territoriali, ha ritenuto di porre  a
capo  di  ANAS  S.p.a.  la  realizzazione  del  suddetto  intervento,
inserendolo nel contratto di programma ANAS 2016-2020  e  richiedendo
ad ANAS, con nota del 28 ottobre 2016, n. 10421, l'adeguamento  della
categoria della strada mediante adozione  della  sezione  di  tipo  B
extraurbana principale rispetto alla sezione  di  tipo  D  urbana  di
scorrimento; 
  2. con nota del 7 marzo 2017, n. 3857,  il  Ministero  suddetto  ha
autorizzato la Societa' autostrada tirrenica (SAT) a concedere a ANAS
S.p.a. l'utilizzo del progetto medesimo; 
  3. con nota del 3 aprile 2017, n. 445, la SAT, ha inviato copia del
progetto  definitivo  S.S.  398  «Val  di  Cornia»  -   bretella   di
collegamento tra l'A12 ed il porto di Piombino - lotto 7 - tratto 1 -
svincolo di Geodetica -Gagno ad ANAS S.p.a., autorizzandola, a titolo
gratuito, all'utilizzo dei contenuti per ulteriori approfondimenti  e
lo sviluppo delle successive fasi procedurali; 
  4. tale progetto, aveva acquisito i  pareri  delle  amministrazioni
competenti nell'ambito delle  procedure  approvative  dell'Autostrada
Tirrenica (A12), e in particolare era stato oggetto  della  determina
direttoriale 10 febbraio 2014, n. 3263, del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio  e  del  mare,  con  la  quale  e'  stata
valutata la parziale ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni
di cui alla  delibera  CIPE  n.  85  del  2012,  nonche'  del  parere
favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle  attivita'
culturali, (MIBAC), dell'8 gennaio 2016, n. 415; 
  5. con nota 14 aprile 2017, n. 199786, ANAS S.p.a.,  ha  presentato
istanza al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  ai  fini
dell'approvazione del progetto definitivo S.S. 398 «Val di Cornia»  -
bretella di collegamento tra l'A12 ed il porto di Piombino - lotto  7
-   tratto   1   -   svincolo   di   Geodetica-Gagno,   trasmettendo,
contestualmente,  il  progetto  alle  amministrazioni  e  agli   enti
interessati per le valutazioni e i pareri di competenza; 
  6.  con  nota  del  23  maggio  2017,  n.   12020,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del mare, ribadendo quanto espresso  con
nota del 17 gennaio 2017, n. 978, sulla base del parere emesso  dalla
competente Commissione, n. 2277 del 2017, ha considerato  e  valutato
che «sussista, limitatamente agli aspetti ambientali, una sostanziale
coerenza tra il progetto definitivo di variante .... trasmesso  dalla
societa' ANAS S.p.a. .... ed il progetto  definitivo  ....  approvato
con determina direttoriale prot. DVA-2014-0003263 del 10 febbraio del
2014»; 
  7. con nota del 26 maggio 2017, n. 273277, ANAS S.p.a. ha richiesto
al  Comune  di  Piombino  l'affissione  all'albo  pretorio  on   line
dell'avviso d'avvio del procedimento per  l'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti degli  articoli
7 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990; 
  8. in data 28 giugno 2017, si e' svolta la Conferenza dei  servizi,
nell'ambito della quale sono stati acquisiti, tra gli altri: 
    8.1 il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali di cui alla nota del 27 giugno  2017,  n.
19048; 
    8.2 il  parere  favorevole  con  raccomandazioni  del  Comune  di
Piombino, di cui alla determina dirigenziale del 16 giugno  2017,  n.
473; 
    8.3  il  parere  espresso  dal   rappresentante   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  quale  ha
ribadito quanto comunicato con la suddetta nota del 23  maggio  2017,
n. 12020; 
    8.4 il parere favorevole dell'Autorita' di sistema  portuale  del
mar Tirreno settentrionale di cui alla nota del 12  giugno  2017  che
richiede, altresi', che il progetto in esame  possa  prevedere  anche
l'attraversamento  del  fosso  di  Cornia  vecchio  a  partire  dalla
rotatoria »A» di cui al progetto dell'Autorita' portuale,  fino  alla
rotatoria in area distretto della nautica; 
  9. con delibera del 26 giugno 2017, n. 683, la giunta regionale  ha
espresso  parere  favorevole  con  prescrizioni,  all'intesa  per  la
localizzazione  dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  166  del  suddetto
decreto legislativo n. 163 del 2006, parere ribadito con nota del  14
dicembre 2017, con la quale  la  Regione  Toscana  ha  concordato  su
quanto richiesto dall'Autorita' di sistema portuale  in  merito  agli
interventi per l'attraversamento del fosso di Cornia vecchio; 
  10. con la delibera del 22 dicembre 2017, n. 87, questo Comitato ha
approvato il progetto definitivo dell'intervento; 
  11. con deliberazione della Sezione centrale n.  6  del  15  maggio
2018, la Corte dei conti  ha  ricusato  il  visto  e  la  conseguente
registrazione della suddetta delibera n. 87 del 2017; 
  12. con il parere n. 43 del 26 luglio 2018 il  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ha espresso parere che «il progetto definitivo e'
suscettibile di sviluppo in un progetto esecutivo, previo adempimento
delle prescrizioni» ivi considerate; 
  13. con  nota  18  ottobre  2018,  n.  11913,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha  fatto  presente  che  il  progetto
oggetto della presente delibera e' conforme al  precedente  approvato
con delibera di questo Comitato n. 87 del 2017, non registrata  dalla
Corte dei conti; 
 
sotto l'aspetto attuativo: 
 
  1. il soggetto attuatore dell'intervento e' ANAS S.p.a.; 
  2. l'intervento riguarda l'adeguamento della categoria della strada
mediante adozione della  sezione  di  tipo  B  extraurbana,  con  una
larghezza pari a 22 m.; 
  3. l'intervento si estende per circa 3,05 km all'interno del Comune
di Piombino, a partire dal sedime della statale  esistente  S.S.  398
«Via Val di Cornia» dal km 43+850 al km 46+900: per i primi  0,55  km
come adeguamento della statale e per i restanti 2,5 km in nuova  sede
(quasi totalmente in rilevato); 
  4. l'intervento presenta  una  serie  di  collegamenti  tra  l'asse
principale, la  viabilita'  del  Comune  di  Piombino  e  termina  in
corrispondenza dell'innesto nella rotatoria in localita' «Gagno»,  in
fase di realizzazione da parte dell'Autorita' di sistema portuale del
mar Tirreno settentrionale; 
  5.  le  principali  opere  d'arte  sono:  due  viadotti   sull'asse
principale e un'opera di scavalco sulla viabilita' secondaria; 
  6. il CUP assegnato all'opera e' (CUP F51B16000460001); 
  7. la modalita' di affidamento prevista per la realizzazione  delle
opere e' l'appalto di esecuzione dei lavori sulla base  del  progetto
esecutivo (art. 59, comma 1 e art. 216,  commi  1  e  1-bis,  decreto
legislativo n. 50 del 2016); 
  8. il tempo assegnato per la redazione del  progetto  esecutivo  da
porre a base di gara per l'affidamento dei lavori e'  di  centottanta
giorni naturali e consecutivi; 
  9.  il  tempo  stimato  per   l'esecuzione   dei   lavori   e'   di
millequattrocentoquaranta giorni naturali e consecutivi; 
 
sotto l'aspetto finanziario: 
 
  1. il quadro economico dell'intervento e' stato  rivisto  anche  in
considerazione delle determinazioni della Corte dei conti  in  merito
all'inammissibilita' della mancata valorizzazione di alcune  voci  il
cui importo era stato  previsto  a  valere  sulle  economie  di  gara
nonche' dei maggiori oneri derivanti dalle prescrizioni del Consiglio
superiore dei lavori pubblici; 
  2. il costo  dell'intervento,  precedentemente  valutato  in  circa
49,42 milioni di euro rideterminato in aumento di circa 9,51  milioni
di  euro,  principalmente  a  causa  del  reinserimento  nel   quadro
economico delle voci di cui alle indicazioni della Corte dei conti  e
del costo delle prescrizioni derivanti dal  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici, e' di 58.935.810,25 euro; 
  3. le coperture finanziarie del costo di  58.935.810,25  euro  sono
pari a 58.935.810,85 euro, e quindi utili a  garantire  la  copertura
del costo; 
  4. le medesime coperture finanziare sono assicurate: 
    4.1. per 24.422.222,22 euro, dal Fondo unico ANAS; 
    4.2. per 34.513.588,63 euro dall'ex Fondo  centrale  di  garanzia
che ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della  legge  del  27  dicembre
2006,  n.  296,  come  modificato  dall'art.  49,  comma  12-bis  del
decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, possono essere utilizzati da
ANAS,  «secondo   le   direttive   impartite   dal   Ministro   delle
infrastrutture, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ad integrazione delle  risorse  gia'  stanziate  e  comprese
nell'ambito del contratto di programma ANAS 2016-2020»; 
  5. i maggiori oneri  economici  derivanti  dalle  prescrizioni  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) sono  pari  a  800.000
euro sono stati recuperati anche a valere sulla voce «Imprevisti»; 
  6.  sono  inclusi  nel  quadro  economico  anche   gli   oneri   di
investimento ANAS S.p.a. all'11,2% esclusi dal quadro economico della
citata delibera n. 87 del 2017 per un valore  di  oltre  5.935.980,89
euro; 
  7.  aumentano  la  voce  «accantonamento  imprevisti  e  lavori  in
economia» nell'ambito delle «somme a disposizione» aumenta  di  circa
2.493.854,22 euro, al netto delle prescrizioni del CSLP, e  le  spese
di laboratorio per 273.818,93 euro e per la  sicurezza  di  10.156,21
euro; 
  Considerato che, nel corso della seduta preparatoria al CIPE  dello
scorso 11 ottobre 2018, il  Sottosegretario,  delegato  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ha rappresentato l'esigenza  di
esaminare la proposta di deliberazione la quale e' urgente e  analoga
al contenuto gia' conosciuto dalle amministrazioni in occasione della
precedente approvazione da parte  del  CIPE,  e  che  non  era  stata
iscritta all'ordine del giorno  della  medesima  seduta  preparatoria
poiche'  la  richiesta  era  pervenuta  solo   successivamente   alla
diramazione della convocazione della seduta stessa; 
  Vista la nota del 25 ottobre 2018, prot. n. 5390,  predisposta  per
la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  pervenute  dal
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  acquisite  in  seduta  e
entrambe poste a base dell'esame della proposta  nell'odierna  seduta
del  Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le  prescrizioni   da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo 
 
  1.1. Ai sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50  del  2016  e
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,
da  cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'   della   previgente
disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato,  a  tutte
le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile  2016,
e, in particolare, degli articoli  165,  166  e  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006  e  successive  modificazioni,  e
degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001 e successive modificazioni,  e'  approvato  il  progetto
definitivo: S.S. n. 398 «Val di Cornia» -  bretella  di  collegamento
tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto  di  Piombino  -  lotto  7,
tratto  1  -  svincolo  di   Geodetica-Gagno   (ex   Autostrada   A12
Rosignano-Civitavecchia, lotto 7 - Bretella di  Piombino),  anche  ai
fini   della   compatibilita'   ambientale,   della    localizzazione
urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e
della dichiarazione di pubblica utilita' con  le  prescrizioni  e  le
raccomandazioni di cui all'allegato che forma parte integrante  della
presente delibera, nonche' con  le  raccomandazioni,  osservazioni  e
prescrizioni del parere del CSLP n. 43 del 2018,  da  ottemperare  in
fase  di  progetto  esecutivo  e  comunque  prima  dell'avvio   delle
procedure per la scelta del contraente. 
  1.2.   La   suddetta   approvazione    sostituisce    ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato. 
  1.3. L'importo di 58.935.810,25 euro, al netto di IVA,  costituisce
il limite di spesa dell'intervento: S.S. n. 398  «Val  di  Cornia»  -
bretella di collegamento tra l'autostrada Tirrenica A12 e il porto di
Piombino - lotto 7,  tratto  1  -  svincolo  di  Geodetica-Gagno  (ex
Autostrada A12 Rosignano -  Civitavecchia,  Lotto  7  -  Bretella  di
Piombino),  la   cui   copertura   finanziaria   e'   garantita   per
24.422.222,22 euro dal Fondo  unico  ANAS  e  da  34.513.588,63  euro
dall'ex Fondo centrale di garanzia. 
  1.4.  Ai  sensi  dell'art.  170,  comma  4,  del   citato   decreto
legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma
di risoluzione delle interferenze relativo all'intervento di  cui  al
punto 1.1.  La  lista  degli  elaborati  di  progetto  relativi  alle
interferenze  e  agli  espropri  e'  inclusa  negli   allegati   alla
documentazione   istruttoria   trasmessa    dal    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  1.5. Visto che originariamente  la  Societa'  autostrada  tirrenica
pubblica amministrazione (SAT) avrebbe dovuto finanziare la  bretella
di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti terra'
conto del  venir  meno  di  tale  costo  in  occasione  delle  future
rideterminazione  dei  livelli  tariffari  e  del   Piano   economico
finanziario della SAT. 
  1.6.  Nella  voce  «lavori»  del  quadro  economico  e'  ricompreso
l'importo di 80.000 euro relativo alla prescrizione 1.5.1  di  natura
archeologica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali. 
  1.7. Il soggetto aggiudicatore dovra' aggiornare nella  Banca  dati
delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP),  ai  sensi   del   decreto
legislativo n. 229 del  2011,  le  informazioni  relative  all'intera
opera, in particolare in merito ai finanziamenti e alla articolazione
delle voci del quadro economico che dovra'  risultare  allineata  con
quella trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
con la nota indicata nelle premesse. 
  1.8. Nella «Disamina - pareri»  e'  da  considerarsi  eliminata  la
dicitura «ove possibile» dalla frase: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dandosi per acquisito l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni  del
Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali   in   fase   di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. 
  1.9.  Qualora  emerga  la  disponibilita'  di   ulteriori   risorse
economiche   dalla   rimodulazione   del   quadro   economico    dopo
l'affidamento dei lavori o da  cofinanziamenti  dei  entri  locali  o
dall'Autorita' di sistema portuale si raccomanda  lo  sviluppo  nelle
successive   fasi   progettuali    a    cura    di    ANAS    S.p.a.,
dell'attraversamento del fosso di  Cornia  vecchio  a  partire  dalla
rotatoria «A» fino alla rotatoria in area distretto della nautica (di
cui al progetto preliminare redatto a cura della  suddetta  Autorita'
portuale e approvato dal Comune di Piombino con  delibera  di  Giunta
comunale n. 348 del 18 dicembre 2013),  fermo  restando  il  rispetto
della normativa vigente  e  dell'acquisizione  dei  necessari  pareri
preventivi. 
 
2. Disposizioni finali 
 
  2.1. Il  soggetto  attuatore  provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto  Ministero  sull'avvenuto  recepimento  delle   prescrizioni
riportate nel menzionato allegato. 
  2.2. Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori, dovra'
stipulare, con la prefettura competente e l'impresa appaltatrice,  un
apposito Protocollo di legalita', sul modello di quello approvato con
la delibera n. 62 del 2015, citata in premesse. 
  2.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le  attivita'  di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  2.4. Ai sensi della richiamata delibera n. 15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  2.5. Ai sensi della delibera n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 25 ottobre 2018 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2019 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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