Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui e' stato nominato Commissario straordinario del Governo,
ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori  dei  comuni
delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente
della Repubblica, il quale prevede che il  Commissario  straordinario
del  Governo  provvede,  in  particolare,  al   coordinamento   delle
amministrazioni   statali,   nonche'   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016»; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge  n.  189/2016,  recante  la
disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e  dei  vice
commissari»; 
  Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n.  189/2016,  recante  la
disciplina della «Struttura del Commissario  straordinario  e  misure
per  il  personale  impiegato  in  attivita'  emergenziali»,   e   in
particolare: 
    il comma 2, che prevede che  il  Commissario  straordinario,  per
l'esercizio dei compiti  assegnati,  si  avvale  della  dotazione  di
personale prevista dall'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, nonche' di ulteriori risorse umane, fino
ad un massimo di duecentoventicinque unita' di  personale,  destinate
ad operare presso gli uffici speciali per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3 del medesimo decreto-legge  n.  189/2016,  a  supporto  di
regioni e comuni ovvero presso la  struttura  commissariale  centrale
per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio,  sulla
base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai  sensi
dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legge; 
    il  comma  3,  che,  alle  lettere   b)   e   c),   prevede   che
l'individuazione  delle  predette   duecentoventicinque   unita'   di
personale possa avvenire anche sulla  base  di  apposite  convenzioni
stipulate con  Fintecna  S.p.a.  o  societa'  da  questa  interamente
controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita'
tecnico-ingegneristiche,  nonche'   con   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia o societa' da questa interamente controllata, previa intesa
con i rispettivi organi di amministrazione; 
    il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni  per
l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
conseguentemente il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione  degli  interventi  di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del  Commissario  straordinario  del  Governo
nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9  settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228
del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario si applicano  le
disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,  come
modificato dal medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, e  ogni  altra
disposizione vigente concernente gli interventi per la ricostruzione,
l'assistenza alla popolazione e la ripresa  economica  dei  territori
delle regioni interessati dagli eventi  sismici  verificatisi  a  far
data dal 24 agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto altresi' il comma 276 della medesima  legge  n.  145/2018  ha
disposto che «i contratti  rinnovati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, di cui alle  convenzioni  con
le societa' indicate all'art. 50, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono derogare ai  limiti  di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; 
  Considerato che con  comunicazione  prot.  CGRTS-0018722-P  del  31
dicembre  2018,  il  Commissario  straordinario  ha  manifestato   la
volonta' di rinnovare la convenzione sottoscritta in data 7  dicembre
2016  con  Invitalia  S.p.a.  scaduta  alla   medesima   data   della
comunicazione in parola; 
  Preso  atto  che  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia  riscontrava
tale nota in data 15 gennaio 2019 (INV-AD - Prot. n. 25); 
  Vista la nota 18 gennaio 2019,  prot.  CGRTS-0001473/2019,  con  la
quale Invitalia ha comunicato il calcolo dei  costi  indiretti  e  la
validazione del MISE, tale da rendere congrua la misura del  20%  sul
totale  dei  costi  sostenuti  che,  a  titolo  di  «rimborso   spese
generali», saranno alla stessa riconosciute; 
  Considerato che  con  lettera  del  9  novembre  2016,  riscontrata
favorevolmente,  e'   stato   chiesto   all'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia di individuare un  numero  massimo  di  ottanta  unita'  di
personale  con  compiti   di   supporto   tecnico-ingegneristico   ed
amministrativo-contabile alle attivita' di cui  al  decreto-legge  n.
189/2016; 
  Vista la proposta di  convenzione,  il  cui  schema  allegato  alla
presente  per  farne  parte   integrante   e   sostanziale,   prevede
l'ammontare massimo annuo di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00),  ed
inoltre: 
    a. conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990,  della
legge n. 145/2018, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020; 
    b. la rimodulazione del personale destinato ad operare presso gli
uffici speciali per  la  ricostruzione  ovvero  presso  la  struttura
commissariale  centrale,  ferma  restando  la  possibilita',  per  il
Commissario,  di  richiedere  l'impiego   di   risorse   entro,   che
comportera'   esclusivamente   l'aggiornamento   dell'Allegato   alla
convenzione A-ter «Nuovo quadro economico»; 
  Ritenuta la necessita' di emanare apposita ordinanza con  la  quale
rinnovare ed approvare la suindicata proposta di convenzione per  gli
anni 2019 e 2020, finalizzata a consentire l'immediata ripresa  delle
attivita'  oggetto  della  convenzione   da   parte   del   personale
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30
gennaio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione del nuovo schema di convenzione con l'Agenzia  nazionale
  per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.a.
  - Invitalia. 
  1. E' approvato lo schema di convenzione  con  l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia allegato alla presente ordinanza, della  quale  costituisce
parte integrante, e sostanziale, finalizzata all'individuazione delle
unita' di personale da destinare allo svolgimento delle attivita'  di
supporto tecnico-ingegneristico necessarie  a  fronteggiare,  con  la
massima  celerita',  efficacia  ed  efficienza,  le  esigenze   delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. 
  2. La convenzione sara' efficace e produttiva  di  effetti  secondo
quanto  previsto  dal  combinato  disposto  degli  articoli  33   del
decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma  1,  della  legge  24  novembre
2000, n. 340, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990,
della legge n. 145/2018; 
  3. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1,  comma  990,  della
legge n. 145/2018, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2020; 
  4. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato e' pari ad  euro
7.000.000,00 (settemilioni/00) per  ciascuno  degli  anni  di  durata
della convenzione (2019-2020). 
  Gli oneri connessi all'effettuazione delle attivita' previste dalla
convenzione da stipularsi secondo lo schema approvato dalla  presente
ordinanza,   stimati    nella    misura    di    euro    5.321.188,40
(cinquemilionitrecentoventunocentottantotto/40) esclusa I.V.A.,  come
specificato nell'Allegato A-ter «Nuovo quadro economico» per ciascuno
degli anni di durata della convenzione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla  presente  ordinanza,
si provvede con le risorse assegnate al  fondo  di  cui  all'art.  4,
comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229  e  successive
modificazioni.