IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera  ed  in  particolare  l'art.  19  che  prevede
l'istituzione, per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri  di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse; 
  Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n.  1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive  modifiche,  concernente  la  disciplina  della
produzione e del commercio delle sementi; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed  integra  la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e  5  che
prevedono la suddivisione dei  registri  di  varieta'  di  specie  di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri delle varieta' di specie di piante  ortive  nei  quali  sono
state iscritte le varieta' di specie ortive le  cui  denominazioni  e
decreti di iscrizione sono indicati nel dispositivo; 
  Visto in particolare l'art. 17, decimo comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, che stabilisce in dieci
anni il periodo  di  validita'  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei
registri nazionali e prevede, altresi', la possibilita' di  rinnovare
l'iscrizione medesima per periodi determinati; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis,  commi  quarto  e  quinto,  del
citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  1065/1973,  che
prevede la cancellazione di una varieta'  dal  registro,  qualora  la
validita'  dell'iscrizione  medesima  sia  giunta  a  scadenza  e  la
possibilita'   di   stabilire   un   periodo   transitorio   per   la
certificazione, il controllo e la commercializzazione delle  relative
sementi che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo  anno
successivo alla scadenze dell'iscrizione; 
  Viste le istanze di rinnovo  dell'iscrizione  presentate  ai  sensi
dell'art. 17, undicesimo comma, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 1065/1973; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
cosi' come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   Uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  coordinato  con  la
legge di conversione 9 agosto 2018,  n.  97,  recante:  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Atteso  che  le  varieta'  indicate  nell'art.  1  del  dispositivo
presentano i requisiti previsti dall'articolo art. 17, decimo  comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973; 
  Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del  presente
dispositivo  non  sono  state  presentate  le  domande   di   rinnovo
dell'iscrizione  al  registro  nazionale  secondo  quanto   stabilito
dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 1065/1973, e  che  le  varieta'  stesse  non  rivestono
particolare interesse in ordine generale; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  decimo  comma,  del  regolamento  di
esecuzione della legge 25  novembre  1971,  n.  1096,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,  n.  1065,  e
successive modifiche, l'iscrizione ai registri nazionali di  varieta'
di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai  predetti
registri con i decreti ministeriali riportati, e' rinnovata  fino  al
31 dicembre 2028: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico