IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza del 27 febbraio 2019; 
  Visto il «Regolamento unico in  materia  di  esercizio  del  potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8,  comma  4,
del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 82 dell'8 aprile 2014; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo  cui  i  compiti  e  le  funzioni  svolte  dall'Autorita'  di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture  sono
trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto l'art. 213, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, come modificato dal decreto legislativo n. 56/2017; 
  Rilevato  che,  con  decisione  del  7  febbraio  2019,  e'   stato
deliberato di adottare misure  di  semplificazione  dei  procedimenti
sanzionatori  conseguenti  alle  violazioni  all'obbligo  informativo
poste in essere dai responsabili del procedimento operanti presso  le
Stazioni appaltanti di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  o)  del
decreto legislativo n. 50/2016; 
  Considerata la necessita' di integrare gli articoli 7 e 8 di  detto
regolamento,  nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  regolamento
sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
  1.  All'art.  7  e'  aggiunto  il  comma  3,  recante  la  seguente
indicazione:  Nei  procedimenti  volti   a   sanzionare   l'omissione
dell'obbligo  informativo  verso  l'Autorita'  posto  in  essere   da
responsabili  di  stazioni  appaltanti,   l'audizione   e'   disposta
d'ufficio, per sole necessita' istruttorie, dal dirigente dell'unita'
responsabile del procedimento. 
  2.  All'art.  8  e'  aggiunto  il  comma  5,  recante  la  seguente
indicazione: La comunicazione di cui al comma 3 non e'  prevista  nei
procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo  informativo
verso  l'Autorita'  posta  in  essere  da  responsabili  di  stazioni
appaltanti. 
  Gli articoli 7 e 8 del regolamento unico in  materia  di  esercizio
del potere sanzionatorio in titolo sono riformulati come segue. 
 
                               Art. 7. 
 
              Audizione delle parti in fase istruttoria 
 
  1. Nel corso dell'audizione il responsabile del procedimento invita
le parti o i loro rappresentanti a  fornire  i  chiarimenti  ritenuti
necessari.  Per  gli  operatori  economici   interviene   il   legale
rappresentante o un suo delegato. 
  2. Dell'audizione e' redatto  processo  verbale,  sottoscritto  dal
responsabile  del  procedimento,  da  altro  funzionario  dell'U.O.R.
eventualmente presente e dalle parti o dai loro  rappresentanti,  cui
viene consegnata copia del verbale stesso. 
  3. Nei procedimenti volti  a  sanzionare  l'omissione  dell'obbligo
informativo verso l'Autorita', posta in  essere  da  responsabili  di
stazioni appaltanti, l'audizione  e'  disposta  d'ufficio,  per  sole
necessita' istruttorie, dal dirigente  dell'unita'  responsabile  del
procedimento. 
 
                               Art. 8. 
 
                 Conclusione della fase istruttoria 
 
  1. L'U.O.R., esaminata la documentazione acquisita agli atti,  puo'
proporre al direttore generale competente: 
    a) l'archiviazione del procedimento, nei casi in cui verifichi la
manifesta insussistenza dei presupposti per il suo avvio; 
    b) la sottoposizione delle risultanze  istruttorie  al  Consiglio
per l'adozione del provvedimento finale. 
  2.  L'U.O.R.  da'  comunicazione  alle  parti  delle  archiviazioni
effettuate ai sensi del comma 1, lettera a).  Provvede,  altresi',  a
darne  notizia  riassuntiva  trimestrale  al   Consiglio,   motivando
adeguatamente in ordine alle ragioni dell'archiviazione. 
  3. Prima della rimessione della questione al Consiglio ai sensi del
comma 1, lettera b), l'U.O.R.  invia  alle  parti  una  comunicazione
contenente una  esposizione  sintetica  delle  principali  risultanze
istruttorie, nonche'  l'indicazione  del  termine,  non  superiore  a
quindici  giorni  decorrenti  dalla  ricezione  della   comunicazione
stessa, per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi  probatori
e/o memorie a difesa, specificando che le deduzioni  ed  i  documenti
presentati successivamente al termine massimo assegnato  non  saranno
presi in considerazione. 
  4.  Il  termine  di   conclusione   del   procedimento   da   parte
dell'Autorita' e' sospeso dall'invio della comunicazione  di  cui  al
comma 3 fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. 
  5. La  comunicazione  di  cui  al  comma  3  non  e'  prevista  nei
procedimenti volti a sanzionare l'omissione dell'obbligo  informativo
verso l'Autorita',  posta  in  essere  da  responsabili  di  stazioni
appaltanti. 
    Roma, 27 febbraio 2019 
 
                                               Il Presidente: Cantone 

    Depositato presso la segreteria del Consiglio il 15 marzo 2019. 
      Il segretario: Esposito