IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, commi 14 e 15, della legge 9 gennaio  2019,  n.  3,
recante «Misure  per  il  contrasto  dei  reati  contro  la  pubblica
amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del  reato  e  in
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  106,  recante
«Attuazione    della    direttiva     (UE)     2016/2102     relativa
all'accessibilita' dei siti web e  delle  applicazioni  mobili  degli
enti pubblici»; 
  Vista la legge 3 novembre  2017,  n.  165,  recante  «Modifiche  al
sistema di elezione della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica. Delega al  Governo  per  la  determinazione  dei  collegi
elettorali uninominali e plurinominali» ed in  particolare  l'art.  4
che prevede una apposita sezione, all'interno del sito  internet  del
Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti»; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2102  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei  siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 2 dicembre 2016, L 327/1; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in data 20 marzo 2013, recante «Modifiche  all'allegato
A del decreto 8 luglio 2005  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, recante: "Requisiti  tecnici  e  i  diversi  livelli  per
l'accessibilita' agli strumenti informatici"»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese»,   convertito   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in  particolare
l'art. 9 che prevede delle modifiche in ambito di accessibilita'  dei
documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Vista la legge 9 gennaio 2004,  n.  4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Destinatari e procedimento di pubblicazione 
 
  1. In occasione delle elezioni del  Parlamento  nazionale  e  delle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia  sono
pubblicati, per ciascun candidato ammesso, all'interno della  sezione
denominata «Elezioni trasparenti» del  sito  internet  del  Ministero
dell'interno istituita dall'art. 4 della legge 3  novembre  2017,  n.
165, il curriculum vitae ed  il  certificato  penale  rilasciato  dal
casellario giudiziale, gia' pubblicati sul sito internet del partito,
movimento politico o lista, ai sensi dell'art.  1,  comma  14,  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3. 
  2.  I  presidenti  o  segretari  o  rappresentanti  dei  partiti  o
movimenti politici o delle liste e i candidati ad esse collegati, che
partecipano alle elezioni politiche ed a quelle  europee,  comunicano
all'apposita  piattaforma  informatica  denominata  «Trasparenza»   i
documenti di cui al comma 1. 
  3. A tal fine, contestualmente al deposito dei contrassegni  presso
il Ministero dell'interno, in occasione delle elezioni europee  e  di
quelle politiche, colui che deposita  il  contrassegno  rilascia  una
dichiarazione su apposito modulo in cui indica il soggetto incaricato
di  effettuare  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2  nonche'  la
rispettiva casella  di  posta  elettronica  certificata  o  di  posta
elettronica ordinaria, alla quale il  Ministero  dell'interno  invia,
entro il ventesimo  giorno  antecedente  la  data  di  votazione,  le
necessarie  credenziali  di  accesso  alla  piattaforma   informatica
«Trasparenza». 
  4. Il soggetto incaricato, con le modalita' tecniche  ed  operative
indicate  nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, comunica alla piattaforma  «Trasparenza»  documenti
di cui al comma 1 entro e non oltre il decimo giorno  antecedente  la
data di votazione, per le verifiche tecniche  finalizzate  alla  loro
pubblicazione. 
  5.  Contestualmente  alla  comunicazione,  il  soggetto  incaricato
attesta  la  conformita'  di  ciascuno  dei   documenti   informatici
comunicati alla piattaforma rispetto a  quelli  gia'  pubblicati  sul
sito internet del partito,  movimento  politico,  lista  o  candidato
collegato, garantendo, per ogni documento,  l'accessibilita'  secondo
la normativa vigente.