IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e visto, in particolare, l'art.  16,  cosi'
come modificato dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e  integrazioni,
in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c) e comma 2; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei  conti»,  in
particolare, l'art. 3, comma 2, nonche' le ulteriori disposizioni  di
cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  Enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e il conseguente decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, concernente, fra l'altro,  la  definizione  e
l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante «Modifiche alla  legge
5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante norme di contabilita' generale  dello  Stato  in  materia  di
bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione  delle   unita'
previsionali di base  del  bilancio  dello  Stato»,  in  particolare,
l'art. 7, comma 2, lettera e), che, nel disporre  l'accorpamento  del
Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del   bilancio   e   della
programmazione economica,  delega  il  Governo  ad  emanare  appositi
decreti  legislativi  per  la  ridefinizione,  fra   l'altro,   delle
attribuzioni di questo Comitato; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  recante
«Unificazione dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica e riordino  delle  competenze  del  CIPE,  a
norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  18   maggio   2006,   n.   181,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e  dei  Ministeri»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare
l'art. 1, comma 2, che, fra l'altro, dispone il  trasferimento  delle
funzioni della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio  dei
ministri; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto  il  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in  particolare  l'art.  41,  comma  4,  cosi'  come  modificato  dal
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4  aprile
2012, n. 35, che dispone che, al fine di garantire  la  certezza  dei
finanziamenti  destinati  alla  realizzazione  dei  progetti  e   dei
programmi di intervento pubblico, le delibere assunte dal CIPE  siano
formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri per
la firma entro trenta giorni decorrenti dalla  seduta  in  cui  viene
assunta la delibera e che, in caso di criticita' procedurali tali  da
non  consentire  il  rispetto  del  predetto  termine,  il   Ministro
proponente, sentito il Segretario del CIPE,  riferisca  al  Consiglio
dei ministri per le conseguenti determinazioni; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  228,
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b),  c)  e  d)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni,  recante  «Attuazione  delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture» (Codice dei contratti pubblici); 
  Visto l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi  di
esclusione dal  diritto  d'accesso  ai  documenti  amministrativi  di
competenza della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
  Visti gli articoli 5, 5-bis e 5-ter,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, recanti, rispettivamente, disposizioni in tema  di
accesso civico a dati e documenti, esclusioni  e  limiti  all'accesso
civico, accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti  per
finalita' statistiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», in  particolare,  l'art.  20,
relativo all'organizzazione e ai  compiti  del  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE); 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  1°  dicembre  2015  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018, in particolare l'art. 2, con il quale e' stato  nominato
il Segretario del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica; 
  Vista la delibera CIPE  30  aprile  2012,  n.  62,  concernente  il
regolamento   interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica; 
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  il  proprio  regolamento
interno alle innovazioni normative sopra richiamate; 
  Ritenuto opportuno modificare il citato regolamento interno al fine
di ottimizzare i  lavori  del  Comitato,  in  particolare  assicurare
l'adeguatezza dell'istruttoria sulle proposte oggetto  di  esame  del
Comitato, anche al fine  di  verificarne  congruita'  e  completezza,
nonche'  per  garantire  la  tempestivita'  e  la  trasparenza  delle
decisioni  del  medesimo  Comitato  e  per   accelerare   l'iter   di
perfezionamento  delle  deliberazioni  concernenti  gli  investimenti
pubblici e rispondere alle attese dei  cittadini  e  delle  categorie
produttive; 
  Tenuto conto  dell'esame  della  proposta  oggetto  della  presente
delibera svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato; 
  Vista la nota n. DIPE 6013 -P, del 28  novembre  2018,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Segretario del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                      Organizzazione dei lavori 
              e partecipazione alle sedute del Comitato 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta  del
Segretario del CIPE, con proprio atto, adottato ai sensi dell'art. 5,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' stabilire le  linee
di indirizzo e le modalita' per la programmazione e  l'organizzazione
delle sedute e dei lavori del Comitato. 
  2. Nell'atto di cui al comma 1, il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri puo' evidenziare le categorie dei progetti e  dei  programmi
di investimento per i quali e' necessario, ferma l'applicazione delle
norme vigenti, che la relativa  proposta  sia  corredata  da  analisi
costi benefici o da altra metodologia di valutazione. 
  3. Per assumere le deliberazioni previste dalla  normativa  vigente
il Comitato e'  riunito  non  meno  di  tre  volte  l'anno  anche  in
relazione ai documenti pluriennali di  pianificazione  dei  Ministeri
previsti dall'art. 2 del decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.
228. 
  4. Alle sedute del Comitato partecipano, quali membri permanenti, i
Ministri e le altre autorita' previste dall'art. 16, comma  2,  della
legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni. Sono chiamati altresi' a partecipare alle riunioni  del
Comitato, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, altri Ministri,
quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva
competenza nonche' i presidenti delle giunte regionali e i presidenti
delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano  trattati
problemi che interessino i rispettivi enti. 
  5. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o, in caso di impedimento, dal vice Presidente del Comitato,
Ministro dell'economia e delle finanze. Quando la seduta del Comitato
e' presieduta dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  partecipa
un  vice  Ministro  o  un  Sottosegretario  di  Stato  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  in  rappresentanza   dello   stesso
Ministero. 
  6. Ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27  febbraio  1967,
n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, svolge le  funzioni
di Segretario del Comitato, di seguito Segretario, un Ministro  o  un
Sottosegretario di Stato nominato  con  decreto  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. Tali funzioni, in sua  assenza,  sono  svolte
dal componente piu' giovane di eta' presente alla seduta. 
  7. Il Ministro che si trovi nell'impossibilita' di partecipare alla
seduta, puo' delegare per iscritto a partecipare un vice  Ministro  o
un Sottosegretario di Stato. In caso di assenza di un Ministro o  del
suo delegato, il Presidente, o chi presiede ai sensi del comma 5  del
presente articolo, puo' disporre il rinvio  della  trattazione  della
materia o, in relazione alla particolare rilevanza  dell'argomento  o
alla imminente scadenza di  termini  normativi,  la  sua  discussione
anche in  assenza  del  rappresentante  dell'amministrazione  il  cui
Ministro e' impossibilitato a intervenire. 
  8. Fatti salvi i casi previsti  dalla  legge,  i  presidenti  delle
regioni e delle province autonome possono partecipare alle sedute del
Comitato, su invito del Presidente, qualora siano iscritti all'ordine
del giorno argomenti di loro specifico interesse. Ove  un  presidente
di regione o  provincia  autonoma  si  trovi  nell'impossibilita'  di
partecipare alla seduta, puo' delegare per iscritto un assessore. 
  9.  Partecipano  alle  sedute,  su  invito   del   Presidente,   il
Governatore o  il  Direttore  generale  della  Banca  d'Italia  e  il
Presidente dell'Istituto statistico  nazionale.  Il  Presidente  puo'
altresi' invitare rappresentanti degli enti locali  e  presidenti  di
altri enti o istituti pubblici quando siano iscritti  all'ordine  del
giorno argomenti che interessino i rispettivi enti e  istituti  o  in
ragione di specifiche competenze settoriali. Gli  invitati  ai  sensi
del presente  comma  non  possono  delegare  la  partecipazione  alla
seduta. 
  10. Il Ragioniere generale dello Stato, o  un  funzionario  da  lui
delegato, partecipa alla riunione preparatoria di cui  al  successivo
art. 3, con compiti di supporto tecnico  concernenti  la  valutazione
degli effetti sulla finanza pubblica dei provvedimenti da  sottoporre
all'esame del Comitato, ferma restando la presenza dei rappresentanti
delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze  per  gli
altri profili di competenza. Il Ragioniere generale dello Stato, o un
funzionario da lui delegato, assiste alle sedute del Comitato di  cui
al successivo art. 5, con i predetti compiti di supporto tecnico. 
  11. Il Comitato si riunisce presso la Presidenza del Consiglio  dei
ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti. 
  12.  Il  DIPE  assicura  il  necessario  supporto   alle   riunioni
preparatorie e alle sedute del Comitato.