IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita'; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili; Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2004 con il quale e' stato previsto il «controllo a campione» per i rendiconti di contabilita' ordinaria; Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2005 con il quale e' stata estesa la facolta' del «controllo a campione», di cui al predetto decreto del 10 marzo 2004, anche ai rendiconti di contabilita' speciale dei capitoli concernenti le spese di funzionamento; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni adottate con legge 7 aprile 2011, n. 39; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d) in materia di atti del personale statale in servizio, sottoposti a controllo preventivo, nonche' il capo II relativo agli atti sottoposti a controllo successivo; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che ha apportato modifiche al sistema dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 11 ed ha introdotto gli articoli 13-bis e 14-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il quale prevede che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto legislativo, nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) dell'art. 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 che ha sostituito l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevedendo il controllo concomitante per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), del medesimo art. 11, fermo restando l'obbligo di rendicontazione, da svolgersi secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che ha modificato il secondo periodo dell'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, introducendo la nuova tipologia di «controllo contabile» , da svolgersi con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti; Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle sopracitate disposizioni, anche al fine di razionalizzare e semplificare le attivita' e le procedure del controllo di regolarita' amministrativa e contabile, assicurando altresi' l'efficacia del controllo, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Decreta: Art. 1 Ambito applicativo 1. Il controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere a), b), c), dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato di cui alla lettera e-bis), del medesimo art. 11, comma 1, nonche' dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' esercitato dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie territoriali dello Stato, che costituiscono il sistema delle ragionerie. 2. Il controllo successivo puo' essere esercitato secondo un programma elaborato dagli uffici di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con il presente decreto. 3. Nulla e' innovato in materia di controllo preventivo di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in particolare per le tipologie di atti in materia di personale di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), assoggettati al controllo preventivo come atti presupposto dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale statale in servizio, oggetto del presente decreto.