LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso: che con i decreti del Presidente della giunta regionale del Piemonte n. 25 e n. 26 del 30 marzo 2019, sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi per l'elezione del Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della Regione Piemonte; Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni; d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»; f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; g) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte; h) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante «Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1»; i) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante «Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali»; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla consultazione per le elezioni del Presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale della regione Piemonte, indetta per il giorno 26 maggio 2019, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1. 3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della testata giornalistica regionale.