LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
Premesso: 
  che con  i  decreti  del  Presidente  della  giunta  regionale  del
Piemonte n. 25 e n. 26 del 30 marzo 2019, sono stati convocati per il
giorno 26 maggio 2019 i comizi per l'elezione  del  Presidente  della
giunta regionale e per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della
Regione Piemonte; 
Visti: 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31  luglio  2005,
n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28  e  successive
modifiche; l'art. 1,  comma  4,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e la  RAI,  nonche'  gli  atti  di
indirizzo approvati dalla Commissione il  13  febbraio  1997,  il  30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modificazioni; 
  d) la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
  e) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione
dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»; 
  f) la legge 23 febbraio 1995,  n.  43,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
  g) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1,  recante  lo
Statuto della Regione Piemonte; 
  h) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5,
recante «Modifiche agli articoli 21, 24 e 45  della  legge  regionale
statutaria 4 marzo 2005, n. 1»; 
  i) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n.  21,  recante
«Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni
regionali»; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario n.  1520  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata
legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  j),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alla consultazione per le elezioni del  Presidente  della
giunta regionale e per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  della
regione Piemonte,  indetta  per  il  giorno  26  maggio  2019,  e  si
applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla
consultazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  RAI  relative  alla  presente   consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nella sede regionale, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   testata   giornalistica
regionale.