IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
 
    nelle adunanze del 29-30 gennaio, 5-6 febbraio e 2-3 aprile 2019 
  Visti gli  articoli  100,  secondo  e  terzo  comma,  e  103  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), n. 5), della legge 23  ottobre
1992, n. 421; 
  Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  attuativo  del
citato art. 100, terzo comma; 
  Visti l'art. 5, comma 2, l'art. 15, comma 5, e l'art. 40, comma  1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni ed integrazioni, per quanto applicabile alla
Corte dei conti; 
  Visto l'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni
e integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti; 
  Visto  il  vigente   regolamento   per   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei
conti; 
  Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo
al personale del comparto «funzioni centrali», stipulato in  data  12
febbraio 2018, in particolare l'art. 76, comma  4,  lettera  c),  che
consente di incrementare il Fondo risorse decentrate con «le  risorse
derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi
generali che prevedano specifici trattamenti economici in favore  del
personale»; 
  Vista la deliberazione delle sezioni riunite in sede consultiva  n.
1/CONS/2018 nell'adunanza del 15 febbraio 2018; 
  Visto il nuovo regolamento per il funzionamento  del  Consiglio  di
presidenza della Corte dei conti approvato nelle adunanze  del  20/21
novembre e 18/19 dicembre 2018, del  15/16  gennaio  e  5/6  febbraio
2019, in particolare l'art. 11, comma 5; 
  Vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede  di  controllo
n. 2/SSRRCO/QMIG/19 nell'adunanza del 21 gennaio 2019; 
  Ritenuto, nelle more di una completa revisione dei  regolamenti  di
autonomia e indipendenza della Corte dei conti,  di  dover  integrare
talune previsioni normative del  vigente  «Regolamento  di  autonomia
finanziaria», approvato con deliberazione delle  Sezioni  riunite  in
sede deliberante n. 1/DEL/2012 nell'adunanza del 30  luglio  2012  ed
adottato  con  deliberazione  del  Consiglio  di  presidenza  n.  136
nell'adunanza del 2/3 ottobre  2012,  ora  ridenominato  «Regolamento
autonomo di amministrazione e contabilita'»; 
  Vista la deliberazione n. 1/DEL/2019 adottata dalle sezioni riunite
in data 13 marzo 2019; 
  Sentito il segretario generale in data 2 aprile 2019, che  ha  reso
noti anche gli avvisi espressi, rispettivamente, dalle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative del  personale  amministrativo  e  dal
consiglio di amministrazione; 
  Vista l'istruttoria svolta dalla Commissione per il  regolamento  e
gli atti normativi; 
  Su proposta del Presidente della Corte; 
 
                               Adotta 
            le seguenti modifiche al regolamento autonomo 
      di amministrazione e contabilita' della Corte dei conti: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  Il  «Regolamento  di  autonomia  finanziaria»,  approvato   con
deliberazione delle sezioni riunite in sede deliberante n. 1/DEL/2012
nell'adunanza del 30 luglio 2012 e  adottato  con  deliberazione  del
Consiglio di presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, e'
ridenominato   «Regolamento    autonomo    di    amministrazione    e
contabilita'». 
  2. Al predetto regolamento  autonomo  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    L'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Autonomia amministrativa, contabile,  organizzativa  e
funzionale). - 1. La Corte  dei  conti  provvede  autonomamente  alla
gestione delle risorse necessarie ai  propri  fini  istituzionali  in
base alle norme del presente regolamento. 
      2. L'autonomia finanziaria  della  Corte  dei  conti,  prevista
dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  si  esercita,  nel
rispetto dei principi di  armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  di
coordinamento   della   finanza   pubblica   e   di   programmazione,
ottimizzazione, efficienza  e  trasparenza  nell'uso  delle  risorse,
nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento autonomo
di  amministrazione  e  contabilita'.  Si  applicano,  altresi',   le
disposizioni recate da norme di  legge  espressamente  riferite  alla
Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale  ovvero  alla
Magistratura contabile, nonche' ogni altra norma ritenuta compatibile
con  la  sfera  di  autonomia   e   indipendenza   costituzionalmente
riconosciuta all'Istituto. 
      3. In relazione a quanto disposto dall'art.  2,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  giugno   2011,   n.   123,   e   successive
modificazioni e integrazioni: 
        a) il sistema dei controlli  sugli  atti  di  gestione  della
Corte  dei  conti  e'   compiutamente   disciplinato   dal   presente
regolamento autonomo; 
        b) i controlli in materia di contrattazione  integrativa,  di
cui all'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
sono svolti esclusivamente dal collegio dei revisori dei conti di cui
all'art. 66.». 
    Dopo l'art. 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis (Valorizzazione delle risorse professionali). -  1.
Ferma restando la pertinente disciplina in materia di  contrattazione
collettiva  nazionale  di  lavoro  e  le  relative  competenze,   con
particolare riguardo  al  vigente  ordinamento  professionale  ed  al
connesso sistema di  classificazione  per  aree  funzionali  e  fasce
retributive, il Segretariato generale della Corte dei conti  provvede
alla massima valorizzazione delle risorse professionali  in  servizio
presso la Corte medesima. A tal fine, i dipendenti dotati di  diploma
di  laurea  vecchio  ordinamento,  laurea  specialistica   o   laurea
magistrale,  con  almeno  tre  anni  di   servizio   nella   pubblica
amministrazione e valutazioni annuali positive nell'ultimo  triennio,
adeguatamente selezionati in relazione  alla  qualita'  del  servizio
reso a supporto  delle  varie  funzioni  istituzionali  della  Corte,
possono svolgere le proprie funzioni, previo superamento di  apposito
corso di perfezionamento con esame finale, nell'ambito delle seguenti
posizioni di alta qualificazione professionale: 
        a) "Revisore dei conti pubblici  -  Assistente  specializzato
del   Giudice",   per   il   personale   assegnato    alle    sezioni
giurisdizionali; 
        b) "Esperto di finanza pubblica  -  Assistente  specializzato
del Magistrato di controllo", per il personale assegnato alle sezioni
di controllo; 
        c) "Ispettore di finanza pubblica - Assistente  specializzato
del Pubblico Ministero", per  il  personale  assegnato  alla  Procura
generale o alle Procure regionali; 
        d) "Amministratore specializzato di risorse  pubbliche",  per
il personale assegnato al segretariato generale; 
        e)  "Esperto  specializzato  di  I.C.T.",  per  il  personale
assegnato al segretariato generale - direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati. 
      La selezione  puo'  avvenire  anche  sulla  base  di  ulteriori
parametri, quali: a) maturata esperienza pluriennale in posizioni  di
responsabilita' (dirigenza o preposizione); b) avvenuto conseguimento
di un ulteriore diploma di laurea in materie giuridiche o economiche;
c) possesso di un titolo di studio  post  lauream  di  durata  almeno
biennale (dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  master
universitario di secondo livello; diploma di perfezionamento; assegno
di ricerca); d) titolarita' di specifica  abilitazione  professionale
(avvocato;  dott.  commercialista  -  esperto   contabile;   revisore
legale); e) conoscenza certificata della  lingua  inglese,  francese,
spagnola o  tedesca;  f)  conoscenza  certificata  dei  piu'  diffusi
strumenti di office automation. 
      2. Con decreto del Presidente della Corte, emanato su  proposta
del segretario generale e previo parere favorevole del  Collegio  dei
revisori dei conti, sono disciplinati, nel  rispetto  delle  esigenze
funzionali dei vari uffici  centrali  e  territoriali  nonche'  delle
risorse annualmente rese disponibili nel pertinente capitolo di spesa
del bilancio autonomo della Corte, i criteri di selezione, formazione
e  attribuzione  delle  funzioni  nelle  nuove  posizioni   di   alta
qualificazione professionale di cui al comma precedente,  nonche'  le
modalita'  di  erogazione  di  uno  "speciale  emolumento   di   alta
qualificazione professionale", che compete a fronte dello svolgimento
delle  funzioni  medesime.  Con  decreto  annualmente   emanato   dal
Segretario generale, su  proposta  dei  vertici  istituzionali  degli
uffici centrali e territoriali, sentiti i dirigenti competenti,  sono
individuati i dipendenti intestatari delle distinte funzioni  di  cui
al comma precedente. 
      3. I dipendenti della Corte dei conti e quelli  della  pubblica
amministrazione in servizio presso la Corte  medesima,  su  richiesta
dei rispettivi vertici istituzionali, sentiti i dirigenti competenti,
possono    essere    destinati    ad    attivita'     di     supporto
tecnico-organizzativo finalizzate allo: 
        a)  smaltimento   dell'arretrato   relativo   alle   funzioni
giurisdizionali, requirenti o giudicanti, alle funzioni di  controllo
e  referto,  alle  attivita'  di  gestione   delle   risorse   umane,
finanziarie, strumentali ed organizzative; 
        b) efficientamento dei  processi  contabili,  ivi  inclusi  i
giudizi di conto, delle  procedure  di  controllo  e  referto,  delle
attivita'   amministrativo-gestionali,   soprattutto   mediante    la
riduzione dei relativi tempi e costi. 
      4. Con decreto del Presidente della Corte, emanato su  proposta
del Segretario generale e previo parere favorevole del  Collegio  dei
revisori dei conti, sono disciplinati, nel  rispetto  delle  esigenze
funzionali dei vari uffici  centrali  e  territoriali  nonche'  delle
risorse annualmente rese disponibili nel pertinente capitolo di spesa
del bilancio autonomo della Corte, i  criteri  di  svolgimento  e  di
valutazione delle attivita' di cui al comma  precedente,  nonche'  le
modalita' di erogazione di una "indennita' incentivante", di  importo
comunque  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  dello  "speciale
emolumento" di cui al precedente comma 2, che compete a fronte  dello
svolgimento delle attivita' medesime. Con decreto annualmente emanato
dal Segretario generale, su proposta dei vertici istituzionali  degli
uffici centrali e territoriali,  sentititi  i  dirigenti  competenti,
sono individuati i dipendenti destinatari delle distinte attivita' di
cui al comma precedente. 
      5. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate  dal
presente articolo, in via del tutto  eccezionale,  sono  valutati  ai
fini della selezione di cui al comma 1 anche i dipendenti della terza
area funzionale in possesso di  laurea  triennale  di  primo  livello
ovvero del diploma di  maturita',  con  almeno  venticinque  anni  di
servizio  nella  pubblica  amministrazione  e   valutazioni   annuali
positive nell'ultimo decennio. 
      6. Con decreto del Presidente  della  Corte,  su  proposta  del
Segretario  generale,  previo  parere  favorevole  del  Collegio  dei
revisori dei conti, sono determinati i compensi da  corrispondere  al
presidente,  ai  componenti  ed  al  segretario   delle   commissioni
esaminatrici dei concorsi banditi dalla Corte dei  conti.  La  misura
dei  compensi  e'  aggiornata,  ogni  biennio,  in   relazione   alle
variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT, e
puo' prevedere integrazioni aggiuntive, fino al cinquanta per  cento,
correlate ad un  maggiore  impegno  delle  commissioni  medesime,  da
assicurare con un numero minimo  di  riunioni  mensili,  al  fine  di
favorire la piu' sollecita definizione delle operazioni concorsuali e
del relativo reclutamento.». 
    L'art. 66 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  66  (Collegio  dei  revisori  dei  conti   e   controllo
preventivo  di  regolarita'   amministrativo-contabile   sugli   atti
gestionali della Corte dei conti). - 1. Il Collegio dei revisori  dei
conti e' formato da due magistrati contabili,  di  cui  uno  anche  a
riposo, fra i quali e' scelto  il  presidente,  e  da  un  professore
ordinario di diritto pubblico o discipline analoghe. Il  Collegio  e'
nominato dal Presidente  della  Corte,  su  proposta  del  segretario
generale previo parere favorevole del Consiglio di presidenza, con un
mandato triennale, rinnovabile una sola volta.  Al  fine  di  evitare
soluzioni di continuita' nell'attivita' sindacatoria  della  gestione
amministrativa,  il  Collegio  in  scadenza  resta  in  carica   fino
all'insediamento del successivo. 
      2. Il Collegio  dei  revisori  dei  conti  svolge  le  seguenti
funzioni: 
        a)  effettua   il   controllo   successivo   di   regolarita'
amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale,
anche avvalendosi degli elementi e dei dati  forniti  dal  magistrato
addetto al  controllo  preventivo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile sugli  atti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e all'art. 54, commi 4 e  6,  del
presente regolamento; 
        b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo  e  sul
conto consuntivo,  con  particolare  riguardo  alla  concordanza  dei
risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarita' della
gestione finanziaria; 
        c)  esprime  parere  sulle  variazioni  di  bilancio  e   sui
prelevamenti dai fondi; 
        d) esprime parere su  ogni  altra  questione  attinente  alla
gestione del bilancio autonomo della Corte  ad  esso  sottoposta  dal
Presidente o dal segretario generale. 
      3. Il controllo  preventivo  di  regolarita'  amministrativa  e
contabile sugli atti e' svolto da un magistrato addetto, nominato dal
Consiglio di presidenza, su proposta  del  Presidente  e  sentito  il
Segretario generale.». 
    L'art. 68 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 68 (Norma di rinvio per il sistema dei controlli).  -  1.
Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  regolamento
autonomo si applicano agli atti di gestione della Corte dei conti  le
disposizioni di cui ai Titoli I, II e III del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, compatibilmente con  la  sfera  di  autonomia  e
indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto.». 
 
    Roma, 8 aprile 2019 
 
                                               Il presidente: Buscema