IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafi 2, 107 e 108; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art.
16 e l'art. 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia di continuita' territoriale alla  Regione  autonoma  della
Sardegna e l'assunzione, a  partire  dal  2010,  dei  relativi  oneri
finanziari a carico della medesima regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e  successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie  generale  -  n.  61  del  13  marzo  2013,  recante
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma
Fiumicino   e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale 8 agosto  2018,  n.  367,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 222 del 24 settembre 2018, recante, a far data dal 1° aprile 2019,
una nuova imposizione di  oneri  di  servizio  pubblico  sulle  rotte
Alghero-Roma  Fiumicino  e   viceversa,   Alghero-Milano   Linate   e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa  e  la  cessazione  degli  effetti  del  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 a partire dalla  stessa  data
di entrata in vigore della nuova imposizione; 
  Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2018, n. 483,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 296 del 21  dicembre  2018,  che  differisce  al  17  aprile  2019
l'entrata in vigore degli oneri di  servizio  pubblico  previsti  dal
decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto 2018, nonche'  proroga  gli
effetti del decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 fino alla
data di decorrenza del nuovo regime impositivo; 
  Considerato  che  il  vettore  Air  Italy  S.p.a.   ha   presentato
accettazione per operare,  per  un  periodo  di  dodici  mesi,  senza
corrispettivo finanziario e senza usufruire di diritti esclusivi,  il
servizio aereo di linea sulle rotte Olbia-Roma Fiumicino e viceversa,
Olbia-Milano  Linate  e  viceversa,  secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato tecnico che costituisce parte  integrante  del  decreto
ministeriale 8 agosto 2018, n. 367, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale del 21 novembre 2018, n. 483; 
  Vista la determinazione n. 177, prot. n. 3397 del  28  marzo  2019,
con la quale la Regione Sardegna ha accolto l'accettazione  da  parte
del vettore Air Italy S.p.a. degli oneri di servizio  pubblico  sulla
rotta  Olbia-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   imposti   con   decreto
ministeriale n. 367/2018,  per  un  periodo  di  dodici  mesi,  senza
usufruire di diritti di esclusiva e senza ricevere un corrispettivo e
ha dichiarato inefficace l'aggiudicazione  al  vettore  Alitalia  SAI
S.p.a. del servizio sulla stessa rotta; 
  Vista la determinazione n. 178, prot. n. 3398 del  28  marzo  2019,
con la quale la Regione Sardegna ha accolto l'accettazione  da  parte
del vettore Air Italy S.p.a. degli oneri di servizio  pubblico  sulla
rotta  Olbia-Milano  Linate  e   viceversa,   imposti   con   decreto
ministeriale n. 367/2018,  per  un  periodo  di  dodici  mesi,  senza
usufruire di diritti di esclusiva e senza ricevere  un  corrispettivo
finanziario e ha dichiarato inefficace  l'aggiudicazione  al  vettore
Alitalia SAI S.p.a. del servizio sulla stessa rotta; 
  Vista la nota prot. n. 2870 del 28  marzo  2019  con  la  quale  la
rappresentanza  permanente  d'Italia  presso  l'Unione   europea   ha
trasmesso il resoconto della  riunione  del  26  marzo  2019  tra  la
Commissione europea e la Regione Sardegna  svoltasi  per  individuare
una soluzione condivisa sul regime di continuita' territoriale  aerea
per la Sardegna; 
  Vista la nota prot. n. 2494348 del 1° aprile 2019, con la quale  la
Commissione europea ha comunicato la propria posizione sul regime  di
imposizione di cui  al  decreto  ministeriale  n.  367/2018,  non  ha
formulato obiezioni riguardo gli oneri di servizio pubblico accettati
dal vettore Air Italy e ha invitato le Autorita' italiane  al  ritiro
dei bandi di gara relativamente ai collegamenti aerei  onerati  da  e
per gli scali di Cagliari e Alghero con gli scali di Roma Fiumicino e
Milano Linate; 
  Vista la nota prot. n. 0002434 dell'8 aprile 2019 con la  quale  il
Presidente della Regione Sardegna  ha  chiesto  la  prosecuzione  del
regime di imposizione previsto dal decreto  ministeriale  n.  61/2013
limitatamente  alle  rotte   Alghero-Milano   Linate   e   viceversa,
Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano   Linate   e
viceversa, e che il decreto ministeriale n. 367/2018 produca  i  suoi
effetti limitatamente alle rotte Olbia-Roma  Fiumicino  e  viceversa,
Olbia-Milano Linate e viceversa,  accettate  dal  vettore  Air  Italy
senza diritti di esclusiva e senza compensazione; 
  Vista la nota prot. n. 3774 del 09 aprile  2019  con  la  quale  la
Regione Sardegna ha comunicato che il vettore Alitalia SAI S.p.a.  ha
accettato in data 8 aprile 2019 gli oneri di servizio pubblico  sulle
rotte Olbia-Roma  Fiumicino  e  viceversa  e  Olbia-Milano  Linate  e
viceversa senza diritti di esclusiva e senza  compensazione,  per  un
periodo di 12 mesi, a decorrere dal 17 aprile 2019; 
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare,  senza  soluzione   di
continuita', servizi onerati che garantiscano voli di linea adeguati,
regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero,  Cagliari  ed
Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
  Considerata la necessita', nelle  more  della  definizione  di  una
nuova imposizione di oneri di servizio  pubblico,  di  modificare  il
regime impositivo di cui al decreto ministeriale 8 agosto 2018 n. 367
e al connesso allegato tecnico con le relative appendici, limitandone
gli  effetti  alle  sole  rotte  Olbia-Roma  Fiumicino  e  viceversa,
Olbia-Milano Linate e viceversa; 
  Considerata la necessita', nelle  more  della  definizione  di  una
nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, di  far  proseguire,
oltre  la  data  del  17  aprile  2019,  gli  effetti   del   decreto
ministeriale 21 febbraio 2013 n. 61 per  i  servizi  aerei  di  linea
sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate
e viceversa, Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano
Linate e viceversa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 1 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto  2018  e'
sostituito dal seguente: «Limitatamente alle finalita' perseguite dal
presente decreto, i servizi aerei di  linea  sulle  rotte  Olbia-Roma
Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa  costituiscono
servizi d'interesse economico generale.». 
  2. L'art. 2 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto  2018  e'
sostituito dal  seguente:  «Al  fine  di  assicurare  la  continuita'
territoriale della Sardegna con collegamenti aerei adeguati, regolari
e  continuativi,  i  servizi  aerei  di  linea  relativi  alle  rotte
Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano  Linate  e  viceversa,
vengono sottoposti ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita'
indicate  nell'allegato  tecnico  e  nelle  connesse  appendici   che
costituiscono parte integrante del presente decreto». 
  3. L'art. 8 del decreto ministeriale n. 367 dell'8 agosto  2018  e'
sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data del 17 aprile  2019,
limitatamente  alle   rotte   Olbia-Roma   Fiumicino   e   viceversa,
Olbia-Milano Linate e viceversa,  cessano  gli  effetti  del  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013».