IL GARANTE 
                          PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito  «RGPD»),
con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83; 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato  «Codice»),
con particolare riferimento all'art. 156, comma  3,  lettera  a),  ai
sensi del quale il Garante per la protezione dei dati  personali  (di
seguito  «Garante»  o  anche  «Autorita'»),  con  propri  regolamenti
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche  ai
fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso
assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154,  154-bis,  157,  158,
160, del medesimo Codice; 
  Visto l´art. 2, comma 2, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni apportate da ultimo con  legge  11  febbraio
2005,  n.  15,  ai  sensi  del  quale  le  pubbliche  amministrazioni
determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora  non  sia  gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il  termine  entro
cui il procedimento deve concludersi; 
  Visto l´art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai  sensi
del quale le pubbliche amministrazioni,  se  non  e'  gia'  stabilito
direttamente per legge o per  regolamento,  determinano  per  ciascun
tipo di procedimento relativo ad atti  di  loro  competenza  l´unita'
organizzativa responsabile del procedimento; 
  Rilevato che diversi termini di  procedimenti  amministrativi  sono
specificamente determinati da norme di legge o di regolamento,  anche
in materia di contratti pubblici; 
  Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il
funzionamento dell´Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000,
n.  15,  in  Gazzetta  Ufficiale  13  luglio  2000,  n.  162)  e,  in
particolare,  l´art.  13,  comma  2,  che   prevede   l´adozione   di
disposizioni  sulla  durata  dei   procedimenti   amministrativi   di
competenza dell´Autorita'; 
  Visti gli atti d´ufficio; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell´art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000; 
  Relatore la prof.ssa Licia Califano; 
 
                              Delibera: 
 
  di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente  l´individuazione
dei  termini  e   delle   unita'   organizzative   responsabili   dei
procedimenti amministrativi presso il Garante per la  protezione  dei
dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del
quale costituisce parte integrante  e  ne  dispone  la  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   ai   sensi
dell´art. 156, comma 3, lettera a), del Codice. 
 
    Roma, 4 aprile 2019 
 
                            Il presidente 
                                Soro 
 
                             Il relatore 
                              Califano 
 
                       Il segretario generale 
                                Busia