IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in
particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  19
marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del
Ministro del 27 febbraio  2019,  n.  1423,  nonche'  nella  direttiva
dipartimentale  29  febbraio  2019,  prot.  n.  774,  gli   obiettivi
riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della
direttiva; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1072/2011  della  Commissione  del  20
ottobre 2011 con il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette,  la  denominazione  di  origine  protetta  «Liquirizia   di
Calabria»; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; 
  Considerato che, con regolamento (UE) n. 611/2019 della Commissione
del 9 aprile 2019, e' stata accolta la modifica di cui al  precedente
capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica
richiesta  della  D.O.P.  «Liquirizia  di  Calabria»,  affinche'   le
disposizioni contenute nel predetto documento siano  accessibili  per
informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede: 
 
  Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della
denominazione di origine protetta  «Liquirizia  di  Calabria»,  nella
stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE)  n.
611/2019 della  Commissione  del  9  aprile  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 105  del  16  aprile
2019. 
  I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di
origine protetta «Liquirizia di Calabria», sono  tenuti  al  rispetto
dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni
previste dalla normativa vigente in materia. 
 
    Roma, 19 aprile 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi