Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il   Commissario
straordinario  disciplina  l'articolazione  interna  della  struttura
posta alle sue dipendenze, anche in aree e unita' organizzative,  con
propri  atti  in  relazione  alle  specificita'   funzionali   e   di
competenza; 
    l'art. 50, comma 2, il  quale  prevede  che,  ferma  restando  la
dotazione di personale gia' prevista  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  del
Commissario straordinario puo' avvalersi di ulteriori risorse fino ad
un massimo di duecentoventicinque unita' di  personale,  destinate  a
operare presso gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e  raccordo  con
il territorio sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2; 
    l'art. 50, comma 3, lettera a), il quale  prevede,  fra  l'altro,
che le duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2 sono
individuate nella misura massima di cento  unita'  tra  il  personale
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    l'art. 50, comma 7, lettera a), il quale  prevede,  fra  l'altro,
che, con uno o  piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,
adottati ai sensi dell'art. 2, comma  2,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  al   personale   non   dirigenziale   delle   pubbliche
amministrazioni di  cui  all'art.  3,  direttamente  impegnato  nelle
attivita'  di  cui  all'art.   1,   puo'   essere   riconosciuta   la
corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in  materia  di
orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
nel limite massimo di 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2018; 
    l'art. 50, comma 7-bis, il quale stabilisce che  le  disposizioni
di cui al comma 7 si applicano anche ai dipendenti pubblici impiegati
presso gli uffici speciali di cui all'art. 3; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  1  del  10
novembre 2016 recante «Schema tipo di convenzione  per  l'istituzione
dell'ufficio comune denominato "ufficio speciale per la ricostruzione
post sisma 2016" di cui all'art. 3 del decreto-legge 17 ottobre  2016
n. 189»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  6  del  28
novembre  2016  recante  «Linee  direttive  per  la  ripartizione   e
l'assegnazione del personale tecnico  e  amministrativo  da  assumere
nelle regioni e nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno
colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal  24
agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  15  del  27
gennaio 2017, modificata con l'ordinanza n. 20  del  7  aprile  2017,
recante la disciplina della «Organizzazione della struttura  centrale
del Commissario straordinario del Governo per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016»; 
  Vista la determinazione commissariale n. 1 del 16 marzo 2017 con la
quale,  fra  l'altro,  sono  state   ripartite   fra   la   Struttura
commissariale centrale e gli Uffici speciali per la ricostruzione  le
cento unita' di personale di cui all'art. 50, comma  3,  lettera  a),
del decreto-legge n. 189 del 2016, selezionate a  seguito  di  avviso
pubblico in data 7 dicembre 2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 4  maggio
2017,  recante  «Seconde  linee  direttive  per  la  ripartizione   e
l'assegnazione del personale con professionalita' di tipo tecnico, di
tipo  tecnico-ingegneristico  e  di   tipo   amministrativo-contabile
destinato ad operare  presso  la  Struttura  commissariale  centrale,
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso  le  regioni,
le province, i comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e  per  gli
effetti degli articoli 3, 50 e 50-bis del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 50 del 28  marzo
2018, recante: «Modalita' di anticipazione e rimborso del trattamento
economico del personale della struttura, nonche'  di  destinazione  e
ripartizione delle risorse assegnate agli USR (art. 50, comma 8; art.
50, comma 7-bis; art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016)»; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2018. 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle previsioni contenute
nell' art. 50, comma 7, lettera a), e comma 7-bis, del  decreto-legge
n. 189 del 2016 e, di conseguenza, di riconoscere, al  personale  non
dirigenziale ivi indicato, per ciascuno degli esercizi  2019  e  2020
alle condizioni e nei limiti previsti  dalle  predette  disposizioni,
compensi per prestazioni di lavoro straordinario; 
  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 30
gennaio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la
provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della
trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai
sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e
indifferibile necessita' di evitare  ogni  soluzione  di  continuita'
dell'attivita' degli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  nella
ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi
in questione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 Prestazioni di lavoro straordinario del personale non dirigenziale 
 
  Al personale non dirigenziale delle  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'art. 50, comma 3, lettera a), del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge  15  dicembre
2016, n. 229  e  successive  modificazioni,  in  servizio  presso  la
Struttura commissariale centrale e presso gli Uffici speciali per  la
ricostruzione, e' riconosciuta  la  corresponsione  di  compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario nella misura massima  di  40  ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi  ordinamenti,
e comunque nel rispetto della disciplina  in  materia  di  orario  di
lavoro di cui al decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  per
ciascuno degli esercizi 2019 e 2020.