IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326
(Sistema tessera sanitaria); 
  Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 recante  semplificazione  fiscale  e  dichiarazione  dei
redditi precompilata, il quale prevede che ai fini  dell'elaborazione
della dichiarazione dei redditi precompilata  da  parte  dell'Agenzia
delle entrate: 
    le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e dei  policlinici  universitari,  le  farmacie
pubbliche e private, i presidi  di  specialistica  ambulatoriale,  le
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza  protesica
e  di  assistenza  integrativa  e  gli  altri  presidi  e   strutture
accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; 
    gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 
inviano al Sistema TS,  secondo  le  modalita'  previste  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  26  marzo  2008  i
dati relativi alle  prestazioni  erogate,  ad  esclusione  di  quelle
previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa  a
disposizione dell'Agenzia delle entrate; 
  Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21  novembre  2014,
n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  sono  individuati  termini   e   modalita'   per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1,
2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  22
marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80  del  4  aprile
2019, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, il quale prevede: 
    all'art. 1, che ai fini della  elaborazione  della  dichiarazione
dei  redditi  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  le  strutture
sanitarie militari di cui all'art.  183,  comma  6,  e  di  cui  agli
articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66
inviano al Sistema tessera sanitaria i  dati  delle  spese  sanitarie
sostenute presso  le  medesime  strutture  dalle  persone  fisiche  a
partire  dal  1°  gennaio  2019,  diverse  da  quelle  gia'  previste
dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.
175; 
    all'art. 2, comma 3, che,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del  decreto  attuativo  di  cui  al  comma  1  del
medesimo decreto, il Ministero  della  difesa  rende  disponibili  al
Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo
art. 1 del medesimo decreto; 
  Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   Codice
dell'ordinamento militare, il quale prevede in particolare: 
    all'art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria
e di igiene pubblica; 
    al comma 6 dell'art. 183, i rapporti con  il  Servizio  sanitario
nazionale  ed,  in  particolare,  le  categorie  destinatarie  e   le
tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture; 
    all'art. 195, le strutture sanitarie interforze,  le  quali  sono
deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale; 
    all'art.  195-bis,  gli   istituti   di   medicina   aerospaziale
dell'Aeronautica militare; 
  Visto il decreto 4 marzo 2015  del  Ministro  della  difesa  e  del
Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del
16  marzo  2015,   concernente   l'individuazione   delle   categorie
destinatarie  e  delle  tipologie  delle  prestazioni  erogate  dalle
strutture sanitarie militari,  attuativo  del  comma  6,  lettera  b)
dell'art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il
quale prevede: 
    all'art. 1, le categorie destinatarie delle  prestazioni  erogate
dalla sanita' militare; 
    all'art. 2, le tipologie delle prestazioni erogate dalla  sanita'
militare, le riguardano le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in
regime ambulatoriale, di day-hospital e di  ricovero  afferenti  alle
branche  mediche  e  chirurgiche  ritenute  di  peculiare   interesse
dall'amministrazione della difesa; 
  Visto  l'art.  2,  comma  1  del  citato   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, il quale prevede che
le  specifiche  tecniche  e  le  modalita'  operative  relative  alla
trasmissione telematica dei dati  di  cui  all'art.  1  del  medesimo
decreto sono stabilite con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, in conformita' con le modalita'  previste  dal  citato
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze  del  31  luglio
2015; 
  Considerato che occorre individuare le  specifiche  tecniche  e  le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di
cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze del 22 marzo 2019, in conformita' con le  modalita'  previste
dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
luglio 2015, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  dell'11
agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del  decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175; 
  Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 115304  del  6
maggio 2019, attuativo dell'art. 2, comma 2, del citato  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita'  2016,
il quale ha modificato il citato art. 3 del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il  quale  prevede
che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione  della
dichiarazione dei redditi precompilata,  possono  consultare  i  dati
relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal  Sistema  tessera
sanitaria; 
  Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n.  175  del
2014, il quale prevede che nel  caso  di  omessa,  tardiva  o  errata
trasmissione dei dati di cui al  medesimo  comma  4,  si  applica  la
sanzione prevista dall'art. 78, comma 26,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni; 
  Considerata la necessita' che il Sistema tessera sanitaria provveda
alla  conservazione,  in  archivi  distinti  e  separati,  dei   dati
trasmessi telematicamente ai sensi del citato art.  3,  comma  4  del
decreto legislativo n. 175/2014 e successive  modificazioni,  per  le
finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo  decreto
legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  nonche'  per  la  messa  a
disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in
essere  i  successivi  adempimenti  connessi  all'applicazione  delle
citate disposizioni concernenti le sanzioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali n. 30 del 31 gennaio 2019,  reso  ai  sensi  dell'art.  36,
paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Strutture sanitarie militari»: le strutture sanitarie di  cui
al comma 6 dell'art. 183 ed agli articoli 195 e 195-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto  disposto
dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; 
    c) «decreto 4 marzo 2015», il decreto 4 marzo 2015  del  Ministro
della difesa e del Ministro della salute, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015; 
    d) «decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  22
marzo 2019», il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  80  del  4
aprile 2019; 
    e) «provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  6
maggio 2019», il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019; 
    f) «Assistiti da parte delle  strutture  sanitarie  militari»,  i
soggetti individuati dal decreto 4 marzo 2015; 
    g) «prestazioni sanitarie», le prestazioni di cui  al  decreto  4
marzo 2015; 
    h) «documento fiscale»,  le  ricevute  di  pagamento,  fatture  e
scontrini fiscali  relativi  alle  spese  sanitarie  sostenute  dagli
assistiti per il pagamento del ticket  ovvero  per  l'acquisto  delle
prestazioni sanitarie, ovvero relative ai  rimborsi  erogati  per  le
spese sanitarie sostenute dagli assistiti da  parte  delle  strutture
sanitarie  militari,  ai  fini   della   predisposizione   da   parte
dell'Agenzia  delle   entrate   della   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
    i) «decreto 31/7/2015»: decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175.