IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria); Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate: le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari; gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; inviano al Sistema TS, secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate; Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalita' per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle gia' individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019, attuativo del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede: all'art. 1, che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, le strutture sanitarie militari di cui all'art. 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle gia' previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; all'art. 2, comma 3, che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma 1 del medesimo decreto, il Ministero della difesa rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui al medesimo art. 1 del medesimo decreto; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede in particolare: all'art. 182, i rapporti con la legislazione in materia sanitaria e di igiene pubblica; al comma 6 dell'art. 183, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale ed, in particolare, le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture; all'art. 195, le strutture sanitarie interforze, le quali sono deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale; all'art. 195-bis, gli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015, concernente l'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, attuativo del comma 6, lettera b) dell'art. 183 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede: all'art. 1, le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare; all'art. 2, le tipologie delle prestazioni erogate dalla sanita' militare, le riguardano le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale, di day-hospital e di ricovero afferenti alle branche mediche e chirurgiche ritenute di peculiare interesse dall'amministrazione della difesa; Visto l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, il quale prevede che le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1 del medesimo decreto sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' con le modalita' previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Considerato che occorre individuare le specifiche tecniche e le modalita' operative relative alla trasmissione telematica dei dati di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, in conformita' con le modalita' previste dal citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175; Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, attuativo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019; Visto l'art. 1, comma 949, lettera b) della legge stabilita' 2016, il quale ha modificato il citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, aggiungendo il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria; Visto l'art. 3, comma 4 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione prevista dall'art. 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni; Considerata la necessita' che il Sistema tessera sanitaria provveda alla conservazione, in archivi distinti e separati, dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del citato art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 175/2014 e successive modificazioni, per le finalita' di cui al citato art. 3, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nonche' per la messa a disposizione dei medesimi dati all'Agenzia delle entrate per porre in essere i successivi adempimenti connessi all'applicazione delle citate disposizioni concernenti le sanzioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 30 del 31 gennaio 2019, reso ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2016/679; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Strutture sanitarie militari»: le strutture sanitarie di cui al comma 6 dell'art. 183 ed agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008; c) «decreto 4 marzo 2015», il decreto 4 marzo 2015 del Ministro della difesa e del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2015; d) «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019», il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019; e) «provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 maggio 2019», il provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019; f) «Assistiti da parte delle strutture sanitarie militari», i soggetti individuati dal decreto 4 marzo 2015; g) «prestazioni sanitarie», le prestazioni di cui al decreto 4 marzo 2015; h) «documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti da parte delle strutture sanitarie militari, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata; i) «decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.