IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art.  13,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
concernente l'Imposta municipale propria (IMU); 
  Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n.  201  del  2011,  il
quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU  e'  costituita  dal
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3,  5
e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504  del  1992,
il quale disciplina  i  criteri  di  determinazione  del  valore  dei
fabbricati classificabili nel gruppo catastale  D,  non  iscritti  in
catasto,   interamente   posseduti   da   imprese   e   distintamente
contabilizzati; 
  Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, che ha istituito, a decorrere dall'anno  2014,  l'Imposta  unica
comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e
di una componente riferita ai servizi, che si  articola  nel  tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
  Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a  norma
del quale la base  imponibile  della  TASI  e'  quella  prevista  per
l'applicazione dell'IMU; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Considerato  che  occorre  aggiornare   i   coefficienti   indicati
nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992,
ai fini dell'applicazione dell'IMU e della  TASI  dovuti  per  l'anno
2019; 
  Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 
 
  1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta  municipale  propria
(IMU) e del Tributo per i  servizi  indivisibili  (TASI)  dovuti  per
l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati  di  cui
all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, i coefficienti di aggiornamento sono  stabiliti  nelle  seguenti
misure: 
    
     per l'anno       per l'anno 2018 = 1,03      per l'anno
     2019 = 1,02                                  2017 = 1,04

     per l'anno       per l'anno 2015 = 1,05      per l'anno
     2016 = 1,04                                  2014 = 1,05

     per l'anno       per l'anno 2012 = 1,08      per l'anno
     2013 = 1,05                                  2011 = 1,11

     per l'anno       per l'anno 2009 = 1,14      per l'anno
     2010 = 1,13                                  2008 = 1,18

     per l'anno       per l'anno 2006 = 1,26      per l'anno
     2007 = 1,22                                  2005 = 1,29

     per l'anno       per l'anno 2003 = 1,41      per l'anno
     2004 = 1,37                                  2002 = 1,47

     per l'anno       per l'anno 2000 = 1,55      per l'anno
     2001 = 1,50                                  1999 = 1,57

     per l'anno       per l'anno 1997 = 1,64      per l'anno
     1998 = 1,60                                  1996 = 1,69

     per l'anno       per l'anno 1994 = 1,79      per l'anno
     1995 = 1,74                                  1993 = 1,83

     per l'anno       per l'anno 1991 = 1,88      per l'anno
     1992 = 1,85                                  1990 = 1,97

     per l'anno       per l'anno 1988 = 2,15      per l'anno
     1989 = 2,06                                  1987 = 2,33

     per l'anno       per l'anno 1985 = 2,69      per l'anno
     1986 = 2,51                                  1984 = 2,87

     per l'anno       per l'anno 1982 e
     1983 = 3,05      anni precedenti = 3,23                   
    
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 maggio 2019 
 
                                   Il direttore generale: Lapecorella