IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto il decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,  convertito  con
modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative in materia  di  processo
amministrativo telematico» e, in particolare, l'art. 1, commi  2-bis,
2-ter e 2-septies; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35  e  52,
comma 1-bis; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 73 del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito
con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare,  l'art.  50,
commi 1-quater e 1-quinquies»; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, commi da 10-bis a 10-septies; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, recante «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.   174,   recante   «Regolamento   recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Visto il decreto del Ministro  della  giustizia  9  novembre  2017,
concernente «Rimodulazione dei profili  professionali  del  personale
non   dirigenziale    dell'Amministrazione    giudiziaria,    nonche'
individuazione di nuovi profili ai sensi dell'art. 1, comma 2-octies,
del  decreto-legge  30  giugno  2016,   n.   117,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161»; 
  Ritenuta la necessita' di procedere all'individuazione dei  criteri
e delle modalita' che regolano le procedure di reclutamento  di  2903
unita'  di  personale  amministrativo  non  dirigenziale   ai   sensi
dell'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Considerato che il predetto contingente puo' essere modulato  nella
diversa misura consentita dalle risorse  finanziarie  disponibili  in
ragione dei corrispondenti  oneri  finanziari  previsti  per  ciascun
profilo professionale e relativa fascia di accesso; 
  Considerate le rilevanti  scoperture  di  personale  amministrativo
nella qualifica di funzionario giudiziario; 
  Ritenuto che e' necessario determinare la ripartizione del predetto
contingente mediante l'assunzione di 903 assistenti giudiziari,  area
funzionale seconda, fascia  retributiva  F2,  e  di  1850  funzionari
giudiziari, area funzionale III, fascia retributiva F1; 
  Ritenuto  che,  al  fine  di  potenziare,  nel  piu'  breve   tempo
possibile, il funzionamento degli uffici giudiziari e  di  garantirne
la  piena  funzionalita'  in  relazione   alle   attuali,   rilevanti
scoperture  di  organico,   e'   necessario   individuare   modalita'
semplificate per l'attuazione delle procedure di reclutamento; 
  Considerate  le  graduatorie  di  concorsi  pubblici  in  corso  di
validita' alla data del presente decreto; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 307,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, agli oneri derivanti dalle assunzioni  di  cui
al presente decreto si provvede a valere sulle risorse del  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298  dell'art.  1  della
medesima legge n. 145 del 2018, per gli importi di euro 26.933.058,60
per l'anno 2019, di euro 74.383.270,32 per  l'anno  2020  e  di  euro
110.174.710,32 per il 2021; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  l. Il presente decreto disciplina le modalita' di  reclutamento  da
parte del Ministero della  giustizia  (di  seguito  «Ministero»)  del
contingente di  personale  amministrativo  non  dirigenziale  di  cui
all'art. 1, comma 307, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  di
quello rientrante nell'ambito delle facolta' assunzionali  consentite
a legislazione vigente, da inquadrare nei ruoli  dell'Amministrazione
giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato.  Le  assunzioni  di
cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto delle procedure
di autorizzazione, ove necessarie, e dei tempi previsti dalle vigenti
disposizioni, anche in relazione alle risorse finanziarie stanziate e
disponibili. 
  2. Ai fini di  cui  al  comma  1,  con  il  presente  decreto  sono
determinati, in relazione al fabbisogno assunzionale e alle  relative
esigenze in dotazione organica, i profili professionali da  reclutare
e sono stabiliti i criteri di  individuazione  delle  graduatorie  in
corso di validita' alla data di entrata  in  vigore  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le priorita' di scorrimento, nonche' i criteri
generali e le modalita'  cui  conformare  le  procedure  selettive  e
concorsuali. 
  3. Con il presente decreto sono  altresi'  stabilite  le  modalita'
semplificate, in deroga alla  disciplina  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per lo svolgimento
delle procedure selettive e concorsuali.