IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  15,  comma  3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con  il  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  che  prevede  l'erogazione  di
contributi  statali  straordinari  decennali  ai  comuni   di   nuova
istituzione, derivanti da procedure di fusione; 
  Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
che commisura l'entita' del  contributo  per  le  fusioni  di  comuni
realizzate  negli  anni  2012  e  successivi  al  20  per  cento  dei
trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli
stanziamenti finanziari annuali disponibili; 
  Visti gli articoli 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), n. 1, comma 447, della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilita' 2017) e 1,  comma  868,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di  bilancio  2018)  che,
rispettivamente, hanno elevato l'importo del predetto  contributo  al
40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017  ed  al
60 per cento a decorrere dall'anno 2018  dei  trasferimenti  erariali
attribuiti per l'anno 2010,  sempre  nel  limite  degli  stanziamenti
finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a
2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario; 
  Visto l'art. 1, comma 885, della legge n.  205  del  2017,  che  ha
previsto che gli accantonamenti di cui all'art. 1, comma  452,  della
legge n. 232 del 2016 eventualmente  non  utilizzati  sono  destinati
all'incremento  dei  contributi  straordinari  ai  comuni  di   nuova
istituzione, derivanti da procedure di fusione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile  2018  con
il  quale  sono  state  definite, a  decorrere dall'anno   2018,   le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni; 
  Considerato  che  agli   enti   locali   delle   Regioni   autonome
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, non  viene  attribuito  il  contributo  di  cui  al
presente decreto; 
  Considerato che, ai sensi del richiamato art. 20, comma  1-bis  del
decreto-legge n. 95 del 2012, le modalita' di riparto del  contributo
sono stabilite con decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, prevedendo che  in  caso
di fabbisogno eccedente le disponibilita'  sia  data  priorita'  alle
fusioni  o  incorporazioni  aventi  maggiore  anzianita'  e  che   le
eventuali disponibilita' eccedenti siano  ripartite  a  favore  degli
stessi enti  in  base  alla  popolazione  ed  al  numero  dei  comuni
originari; 
  Ravvisata altresi' la necessita', di  fissare  un  termine  per  la
decorrenza del contributo; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 6 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2019,
le modalita', i criteri ed i termini per il riparto e  l'attribuzione
dei contributi  spettanti  ai  comuni  facenti  parte  delle  fusioni
realizzate negli anni 2012 e successivi.