IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede l'erogazione di contributi statali straordinari decennali ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione; Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che commisura l'entita' del contributo per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, e nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili; Visti gli articoli 1, comma 18, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), n. 1, comma 447, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilita' 2017) e 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che, rispettivamente, hanno elevato l'importo del predetto contributo al 40 per cento per l'anno 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 ed al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, sempre nel limite degli stanziamenti finanziari annuali disponibili e, comunque, in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario; Visto l'art. 1, comma 885, della legge n. 205 del 2017, che ha previsto che gli accantonamenti di cui all'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016 eventualmente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari ai comuni di nuova istituzione, derivanti da procedure di fusione; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2018 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2018, le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni; Considerato che agli enti locali delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto; Considerato che, ai sensi del richiamato art. 20, comma 1-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, le modalita' di riparto del contributo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni aventi maggiore anzianita' e che le eventuali disponibilita' eccedenti siano ripartite a favore degli stessi enti in base alla popolazione ed al numero dei comuni originari; Ravvisata altresi' la necessita', di fissare un termine per la decorrenza del contributo; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019; Decreta: Art. 1 Finalita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2019, le modalita', i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi.