IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive disposte nei confronti del «Consorzio
tra cooperative edilizie Solidarieta' sociale C.R.L. in liquidazione»
con  sede  in  Roma  concluse  con  la  proposta  di   adozione   del
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ex   art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato  che  dalle  evidenze  ispettive  si  e'  rilevata   in
particolare la irregolare gestione nella  procedura  liquidatoria  da
parte del liquidatore ordinario  nonche'  l'assenza  della  compagine
sociale, in quanto le cooperative costituenti il consorzio  risultano
gia' state tutte cancellate dal registro delle imprese; 
  Tenuto conto del  lungo  protrarsi  della  liquidazione  ordinaria,
deliberata dall'assemblea in data 2 aprile 1985; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati d'ufficio  anche  sulla
base  delle  segnalazioni  ricevute  da  ex  soci  delle  cooperative
aderenti al consorzio che confermano la completa assenza della platea
sociale accertata in sede ispettiva; 
  Vista la nota n. 153353 inviata in data 7  maggio  2018,  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale e'  stato
comunicato  l'avvio  del  procedimento  di  scioglimento   per   atto
d'autorita'  con  nomina  di   commissario   liquidatore,   ex   art.
2545-septiesdecies del codice civile,  nei  confronti  del  Consorzio
sopra citato; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2018 ed acquisita con  il
numero di protocollo 161901 con la quale l'ente in esame ha formulato
le  proprie  controdeduzioni  nelle  quali  rappresentava  che   alle
cooperative edilizie facenti parte della platea sociale del Consorzio
erano  automaticamente  subentrati  i  soci  persone  fisiche   delle
predette cooperative; 
  Considerato che con nota ministeriale n. 183883 del 31 maggio  2018
questa Direzione generale ha comunicato al legale rappresentante  del
Consorzio che le controdeduzioni non erano ritenute  suscettibili  di
far mutare l'orientamento dell'amministrazione e utili a superare  la
proposta del provvedimento di scioglimento in quanto la normativa  di
settore impone che i consorzi di cooperative siano costituiti da sole
societa' cooperative; 
  Preso  atto  dell'esistenza  di  diversi  contenziosi  nonche'   di
consistenti  poste  economico-finanziarie  che  rendono   impossibile
procedere all'immediata cancellazione  della  societa'  dal  registro
delle  imprese  e  necessaria   l'adozione   del   provvedimento   di
scioglimento per atto dell'Autorita' ex art.  2545-septiesdecies  del
codice civile con nomina di un commissario liquidatore; 
  Preso atto che l'ultimo  bilancio  depositato  presso  il  registro
delle imprese si riferisce all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; 
  Preso atto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere favorevole in ordine all'adozione del provvedimento
di scioglimento per atto dell'Autorita'  ex  art.  2545-septiesdecies
del codice civile con nomina di un Commissario  liquidatore  espresso
dal Comitato centrale per le cooperative, di cui all'art.4,  comma  4
del decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  78
nella riunione del 17 gennaio 2019; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018,  nella
quale in particolare e' precisato che «Sono fatte salve le nomine  in
casi particolari, per i quali in deroga a  quanto  sopra  esposto  si
procede  alla  individuazione  diretta  di  professionisti   comunque
presenti nell'ambito della Banca  dati  disciplinata  dalla  presente
circolare. A mero titolo di esempio e non a  titolo  esaustivo,  tali
circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione  di  procedure
per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di piu'  rinunce
e/o dimissioni relative ad una medesima procedura  oppure  ancora  in
casi di cooperative che operano in un contesto socio - economico  e/o
ambientale critico»; 
  Ritenuto che, nel caso di specie, per le suesposte ragioni, ricorra
l'ipotesi del contesto socio - economico e /o ambientale  critico  di
cui alla predetta circolare; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Attilio Lasio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il «Consorzio tra cooperative edilizie Solidarieta' sociale  C.R.I.
in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale n. 01573720586), e'
sciolto per atto d'autorita' ai  sensi  dell'art.  2545-septiesdecies
del codice civile