IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
  Vista la legge  5  giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  approva  il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana  in
mare; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  riordino  della   legislazione   in   materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del  Corpo
delle capitanerie di porto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.
134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili
dei requisiti per l'imbarco,  il  trasporto  e  lo  sbarco  di  merci
pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art.  4  relativo  alle
attribuzioni dei dirigenti; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art.  13  relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  196  e  successive
modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n.  2002/59/CE,
e successive modifiche ed integrazioni, relativa  all'istituzione  di
un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale  e  d'informazione  come   modificata   dalla   direttiva   n.
2009/17/CE; 
  Visto il  decreto  dirigenziale  7  aprile  2014,  n.  303  recante
procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e  al  reimbarco  su  altre
navi (transhipment) delle merci pericolose; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in  data  3  maggio  2018
concernente  composizione  e  compiti  del  Gruppo  di  lavoro  merci
pericolose; 
  Viste le  proposte  avanzate  dalla  Federazione  nazionale  agenti
raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la  modifica
del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con  e-mail  datata  5
gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente  dettagliate  con
note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018; 
  Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato
decreto dirigenziale n.  303/2014,  allo  scopo  di  semplificare  le
procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose; 
  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  modifica  delle
procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal
Correspondance  Group  costituito  con  i  rappresentanti  di  alcune
direzioni marittime; 
  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  modifica  delle
procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso  dal
Gruppo  di  lavoro  merci   pericolose   nel   corso   delle   sedute
rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato
in premessa  viene  aggiunto,  al  punto  6.2,  il  seguente  secondo
capoverso: 
    «Limitatamente alle unita' diverse  da  full  container,  possono
essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima,  tese  ad
ottenere autorizzazioni all'imbarco e  trasporto  ovvero  nulla  osta
allo sbarco delle merci pericolose  in  colli  di  ulteriori  carichi
riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».