Estratto determina AAM/AIC n. 128/2019 del 25 giugno 2019 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
ROSUVASTATINA  E  EZETIMIBE  DOC  nella  forma  e  confezioni,   alle
condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio
fiscale  in  via  Turati,  40  -  20121  Milano,  codice  fiscale  n.
11845960159. 
    Confezioni: 
      «5 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister  PA/Al/PVC-Al  -
A.I.C. n. 045827019 (in base 10) 1CQJYC (in base 32); 
      «5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister  PA/Al/PVC-Al  -
A.I.C. n. 045827021 (in base 10) 1CQJYF (in base 32); 
      «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  -
A.I.C. n. 045827033 (in base 10) 1CQJYT (in base 32); 
      «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  -
A.I.C. n. 045827045 (in base 10) 1CQJZ5 (in base 32); 
      «20 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  -
A.I.C. n. 045827058 (in base 10) 1CQJZL (in base 32); 
      «20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/Al/PVC-Al  -
A.I.C. n. 045827060 (in base 10) 1CQJZN (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella
confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.  Questo
medicinale   non   richiede   alcuna   temperatura   particolare   di
conservazione. 
    Composizione per compressa: 
      «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» 5 mg/10 mg compresse: 
        principi  attivi:   ogni   compressa   contiene   5   mg   di
rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe; 
        eccipienti:  elenco  completo  degli   eccipienti:   lattosio
monoidrato,   cellulosa   microcristallina   tipo   102,    cellulosa
microcristallina   tipo   101,   croscaramellosa   sodica   tipo   A,
crospovidone, povidone K-30, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. 
      «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» 10 mg/10 mg compresse: 
        principi  attivi:  ogni   compressa   contiene   10   mg   di
rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe; 
        eccipienti:  elenco  completo  degli   eccipienti:   lattosio
monoidrato,   cellulosa   microcristallina   tipo   102,    cellulosa
microcristallina   tipo   101,   croscaramellosa   sodica   tipo   A,
crospovidone, povidone K-30, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. 
      «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» 20 mg/10 mg compresse: 
        principi  attivi:  ogni   compressa   contiene   20   mg   di
rosuvastatina (come sale di calcio) e 10 mg di ezetimibe; 
        eccipienti:  elenco  completo  degli   eccipienti:   lattosio
monoidrato,   cellulosa   microcristallina   tipo   102,    cellulosa
microcristallina   tipo   101,   croscaramellosa   sodica   tipo   A,
crospovidone, povidone K-30, sodio laurilsolfato, magnesio stearato. 
    Responsabile del rilascio lotti: Adamed Pharma S.A. ul. Marszałka
Jozefa Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice, Polonia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      ipercolesterolemia primaria: «Rosuvastatina e Ezetimibe Doc» e'
indicato   come   aggiunta   alla   dieta    per    il    trattamento
dell'ipercolesterolemia  primaria,  e  come  terapia  sostitutiva  in
pazienti adulti adeguatamente  controllati  con  i  singoli  principi
attivi somministrati contemporaneamente allo stesso dosaggio come  in
una combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati; 
      prevenzione  di  eventi   cardiovascolari:   «Rosuvastatina   e
Ezetimibe  Doc»  e'  indicato  per  ridurre  il  rischio  di   eventi
cardiovascolari come terapia sostitutiva  in  pazienti  con  malattia
coronarica (CHD) e storia di sindrome  coronarica  acuta  (ACS),  che
sono  adeguatamente  controllati  con  i  singoli   principi   attivi
somministrati contemporaneamente allo stesso  dosaggio  come  in  una
combinazione a dosaggio fisso, ma come prodotti separati. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.