IL DIRETTORE GENERALE 
             per la vigilanza sulle Autorita' portuali, 
        le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo 
                      e per vie d'acqua interne 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013); 
  Visto in particolare, il comma  217  della  suindicata  legge,  che
istituisce il Sistema telematico centrale della  nautica  da  diporto
(SISTE),  che  include  l'archivio  telematico  centrale   contenente
informazioni di carattere tecnico,  giuridico,  amministrativo  e  di
conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui
all'art. 3, comma 1, lettere b)  e  c)  del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica  da  diporto  ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma  dell'art.  6  della
legge 8 luglio 2003, n. 173,  nonche'  lo  sportello  telematico  del
diportista; 
  Visto il comma 219 della  citata  legge,  che  stabilisce  che  con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  di  detta  legge,  sono  stabilite   le   modalita'   per
l'attuazione del Sistema di cui al comma 217; 
  Visto  inoltre,  il  comma  220  della  legge  sopra  citata,   che
istituisce lo sportello telematico del diportista (STED), allo  scopo
di semplificare il regime amministrativo concernente  l'iscrizione  e
l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e  delle  navi  da
diporto, che stabilisce le anche le modalita' di partecipazione  alle
attivita' di  servizio  nei  confronti  dell'utenza  da  parte  delle
associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di
unita' da diporto, le quali forniscono anche i numeri  identificativi
degli scafi e i relativi dati tecnici al fine  dell'acquisizione  dei
dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 217; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  2018,
n. 152 concernente il regolamento recante norme per l'attuazione  del
sistema  telematico  centrale  della  nautica  da   diporto,   e   in
particolare l'art.  1,  comma  2,  con  il  quale  si  istituisce  la
Dichiarazione di Costruzione o  di  Importazione  (DCI),  nonche'  il
successivo art. 8, che,  al  comma  2,  stabilisce  l'obbligatorieta'
della presentazione della DCI ai fini del rilascio delle  licenze  di
navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento nonche' per  il
rilascio delle autorizzazioni alla  navigazione  temporanea  e  delle
licenze provvisorie; 
  Visto il decreto direttoriale n. 104 del 19/06/2019, che istituisce
l'elenco  delle   associazioni   dei   costruttori,   importatori   e
distributori di unita' da diporto  maggiormente  rappresentative  sul
piano nazionale; 
  Ritenuto di  dover  dare  attuazione  al  dettato  normativo  sopra
riportato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  dichiarazione  di  costruzione  o  importazione  (DCI)   di
un'unita' da diporto, di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  del
presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, e' conforme  al
modello di cui all'allegato I del presente decreto. 
  2. La DCI di un'unita' da diporto e' rilasciata,  dai  soggetti  di
cui all'elenco all'uopo predisposto secondo le previsioni del decreto
direttoriale n. 104 del 19/06/2019, previa  presentazione,  da  parte
dell'interessato,  di   apposita   istanza,   redatta   conformemente
all'allegato II del presente decreto. 
  3. I soggetti  abilitati  al  rilascio  della  DCI  sono  tenuti  a
mantenere  un  proprio  archivio  delle  certificazioni   rilasciate,
consentendone l'accesso alle Amministrazioni interessate. 
  4. Nei casi di accertata impossibilita' del rilascio della  DCI  da
parte dei soggetti di cui al punto  3,  l'iscrizione  dell'unita'  e'
comunque effettuata nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 19 e 20 del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  e
successive modifiche. 
  5. Il presente decreto entra in vigore dalla data di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 giugno 2019 
 
                                       Il direttore generale: Coletta