IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                    IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1524 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e
successive   modificazioni,    di    seguito    denominato    «codice
dell'ordinamento  militare»,  in  materia  di  personale  dei  gruppi
sportivi delle Forze armate; 
  Visto l'art. 2046 del codice dell'ordinamento  militare,  il  quale
prevede  che  le  Forze  armate,  nell'ambito  delle  attivita'  loro
assegnate facilitino la partecipazione  dei  militari  di  leva  allo
svolgimento di attivita' sportive e qualora questi  ultimi  risultino
atleti riconosciuti di livello nazionale, gli stessi sono autorizzati
ad esercitare la pratica delle  discipline  sportive  compatibilmente
con  gli  obblighi  di  servizio  e  secondo  quanto   previsto   dal
regolamento; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1985,
n. 782,  e  in  particolare  l'art.  77,  che,  nel  disciplinare  la
promozione  dell'attivita'  sportiva  da  parte  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, prevede la costituzione di gruppi  sportivi
denominati «Fiamme Oro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre  2002,
n. 316,  e  in  particolare  l'art.  1,  che  prevede  la  promozione
dell'attivita' sportiva da parte del Corpo della guardia  di  finanza
attraverso i gruppi sportivi denominati «Fiamme Gialle»; 
  Visto la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e in particolare l'art. 3,
che,  nello  stabilire  l'organizzazione   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, prevede  lo  svolgimento  dell'attivita'  sportiva  da
parte dello stesso; 
  Visto la legge 10 agosto 2000, n. 246, e in particolare  l'art.  6,
che disciplina lo svolgimento di  attivita'  sportive  da  parte  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto il  Ministro
dell'interno, il Ministro delle finanze,  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia e il Ministro per le politiche  agricole  14  aprile  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  10  settembre  1999,
recante istituzione del Distintivo dello sport; 
  Ravvisata l'esigenza di  aggiornare  la  tipologia  dei  titoli  di
merito, conseguiti in determinate competizioni  agonistiche,  il  cui
possesso e' presupposto  per  la  concessione  del  Distintivo  dello
sport; 
  Vista la convenzione in data 14 marzo 2018 tra il  Ministero  della
difesa e il Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  volta  al
conseguimento  dei  rispettivi  compiti   istituzionali   nel   campo
dell'attivita' sportiva; 
  Visto il protocollo d'intesa il data 9 luglio 2014 tra il Ministero
della difesa e il Comitato italiano paralimpico (CIP); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Destinatari 
 
  1. Il Distintivo dello sport e' concesso: 
    a) agli atleti appartenenti alle Forze  arrnate,  alle  Forze  di
polizia e al Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco  tesserati  alle
federazioni sportive nazionali o alle discipline  sportive  associate
riconosciute dal CONI e dal CIP; 
    b) ai tecnici iscritti all'Albo nazionale dei tecnici che abbiano
svolto   l'incarico   presso   il   Centro   sportivo   della   Forza
armata/Comando generale /Dipartimento di appartenenza; 
    c) ai dirigenti che abbiano svolto: 
      1) l'incarico di  Presidente,  Vice  Presidente  o  Consigliere
nell'ambito delle sezioni sportive del Centro  sportivo  della  Forza
armata/Comando generale/Dipartimento di appartenenza; 
      2) incarichi direttivi  presso  le  componenti  sportive  dello
Stato  maggiore  della  difesa,  di  Forza  armata/Comando  generale/
Dipartimento.