IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge  n.  196  del  2009  il
quale prevede che, ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni  pubbliche
si intendono gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (Istat) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti
di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che  prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la  codificazione,   le
modalita' e i tempi per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo  completo
delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano
gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard Ordinativo informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono
accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il  quale
prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  8-bis
del medesimo articolo; 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema  SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
amministrazioni pubbliche e tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello   Stato,
dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto
economico consolidato individuate ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e  successive  modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che
comprende le fondazioni lirico-sinfoniche; 
  Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  concernente
«Disposizioni per  la  trasformazione  degli  enti  che  operano  nel
settore musicale in fondazioni di diritto privato»; 
  Vista  la  legge  11  novembre  2003,  n.   310,   concernente   la
costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e  Teatri
di Bari», con sede in Bari; 
  Visto l'art. 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112  recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
«Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n.  196  del
2009,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei  sistemi
contabili delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge n. 196 del  2009,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti
locali, dei loro enti ed  organismi  strumentali  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.  91  del
2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono  definite  secondo
la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4; 
  Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
91, concernente «Tassonomia degli enti in  contabilita'  civilistica»
che, al comma 3, prevede «In relazione alle esigenze di  controllo  e
di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, le societa' e
gli  altri  enti  ed  organismi  tenuti  al  regime  di  contabilita'
civilistica riclassificano i  propri  dati  contabili  attraverso  la
rilevazione SIOPE di  cui  all'art.  14,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
marzo 2013 concernente «Criteri e modalita'  di  predisposizione  del
budget economico  delle  amministrazioni  pubbliche  in  contabilita'
civilistica»; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133 il  quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater,  comma  11,
del decreto-legge n. 112  del  2008  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.
64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,
contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono
obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla
stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento
relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e
obbligazioni relative a prestazioni professionali; 
  Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti
dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili  secondo  modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,   in   particolare,   l'art.   50
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le
modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste
dall'art.  14  della  legge  n.  196   del   2009   alle   Fondazioni
lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno  1996,  n.
367, e successive modificazioni, e di  cui  alla  legge  11  novembre
2003, n. 310 inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma  3  della  legge  31  dicembre  2009,  n.196  e
successive modificazioni; 
  Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le
modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste
dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n.  196  e  successive  modificazioni   in   contabilita'   economico
patrimoniale che chiedono di partecipare alla rilevazione SIOPE; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del  6
giugno 2019, ha espresso parere favorevole. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' degli enti 
 
  1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1°gennaio  2020  le
Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29  giugno
1996, n. 367, e successive modificazioni, e  di  cui  alla  legge  11
novembre 2003, n. 310,  inserite  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,
n.196 e successive modificazioni: 
    a)  ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  ai  propri  cassieri
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le
«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del  comparto  pubblico  attraverso  il   sistema   SIOPE+»   emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e
successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite
dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le
«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  amministrazioni
pubbliche e tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel
sito  internet  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla
rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; 
    b) indicano sui titoli di entrata e di spesa di cui alla  lettera
a) i codici gestionali previsti dall'allegato A; 
  2. Non sono soggetti alle disposizioni di cui comma 1 gli incassi e
i pagamenti  effettuati  sui  conti  bancari  e  postali  riguardanti
esclusivamente  la  riscossione  di  entrate  destinate   ad   essere
riversate alle gestioni dedicate al servizio di cassa, nei quali sono
addebitate solo le spese riguardanti  la  gestione  del  rapporto  di
conto corrente, compresi gli  interessi  per  anticipazioni  e  altre
forme di finanziamento, nonche'  quelle  per  il  riversamento  delle
disponibilita' liquide alle gestioni dedicate al servizio di cassa. 
  3. I codici gestionali di cui al comma 1, lettera b), sono composti
da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato  A  al  presente  decreto
riporta tali codici integrati da  una  lettera  iniziale,  indicativa
delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione  tra
i  campi,  rappresentativi  della   struttura   per   livelli   delle
informazioni gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla
banca dati SIOPE non comprendono la lettera iniziale e  i  separatori
tra i livelli. 
  4. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale gli enti di cui al comma 1: 
    a) si dotano di servizi di cassa  che  garantiscono  il  rispetto
degli adempimenti riguardanti la rilevazione SIOPE; 
    b) applicano le disposizioni del comma 1 agli ordini  di  incasso
riguardanti il  riversamento  delle  giacenze  dai  conti  bancari  e
postali di cui al comma 2 alle gestioni dedicate ai servizi di  cassa
di cui alla lettera a); 
    c) fermo restando il divieto  di  compensazione  contabile  delle
partite previsto dal codice civile, a  seguito  di  compensazione  di
crediti/debiti, emettono ordinativi di incasso  e  di  pagamento  tra
loro correlati  di  importo  pari  al  credito/debito  oggetto  della
compensazione, che  costituiscono  regolazioni  contabili,  generanti
solo movimentazioni nei flussi SIOPE. Tali titoli da cui non derivano
effettivi incassi o pagamenti, sono imputati all'esercizio in cui  e'
effettuata la  compensazione  e  sono  tempestivamente  trasmessi  al
cassiere. Se emessi e trasmessi nell'anno successivo a quello in  cui
e' effettuata la compensazione, a tali titoli e' attribuita  la  data
contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario
chiuso (cd. data contabile fittizia); 
    d) in occasione delle operazioni  di  riversamento  di  cui  alla
lettera b), emettono ordinativi di incasso e di  pagamento  tra  loro
correlati di importo pari alle  spese  riguardanti  la  gestione  dei
conti  di  cui  al  comma  2,  compresi  gli  interessi  passivi  per
anticipazioni e altre forme di finanziamento; 
    e)  provvedono   ad   una   tempestiva   regolarizzazione   delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo  di
incasso   e   di   pagamento.   Possono   non   essere   oggetto   di
regolarizzazione gli  incassi  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  e  i
pagamenti di cui all'art. 2, comma 4, riguardanti le anticipazioni  o
fidi del cassiere, in quanto gia' codificati; 
    f) evitano l'imputazione di entrate e/o  spese  a  codici  avente
carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati; 
    g) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei
codici  gestionali  SIOPE»  pubblicato  nel   sito   internet   della
Ragioneria generale dello Stato dedicato  alla  rilevazione  SIOPE  e
alle indicazioni fornite dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione
della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato
sul sito  internet  www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    h) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza, come  previsto  dal  principio  contabile  generale
della chiarezza e della comprensibilita', di cui  all'allegato  n.  1
del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo  nei  casi
espressamente previsti  dalla  legge,  ed  evitano  l'imputazione  di
entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza  di
appositi codici dedicati; 
    i) possono segnalare negli ordinativi di incasso e  di  pagamento
la natura vincolata delle  operazioni,  verificando  con  il  proprio
cassiere  la  possibilita'   di   articolare   con   delle   evidenze
(sotto-conti) le gestioni dei servizi di cassa di cui alla lettera a)
in sezioni distinte riguardanti le varie forme di vincoli previste da
norme o convenzioni; 
    j) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente
per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio
referente SIOPE. 
  5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati  alla  banca  dati  SIOPE
anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o  gli  enti
in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un
ente o organismo. In tal  caso,  contestualmente  alla  comunicazione
della soppressione di cui all'art. 2, comma 2, si segnala l'avvio del
commissariamento o della gestione liquidatoria. 
  6. Gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato.   Con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze sono recepite le  modifiche  del  piano
dei conti di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 91  del  2011,
redatto secondo lo schema del decreto del Presidente della Repubblica
del 4 ottobre 2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti; 
  7. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di
collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste
dalle regole tecniche per il colloquio telematico di  amministrazioni
pubbliche e tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° settembre 2019. 
  8. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  eventuali  operazioni  di
regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti  effettuati  prima  di
tale data, o di annullamento o rettifica di titoli emessi  fino  alla
medesima data, sono effettuate con le modalita' previste dall'art. 1,
comma 1, salvo differenti accordi tra ciascun ente  e  il  rispettivo
cassiere. 
  9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del  decreto-legge  n.  35
del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.
64, che  prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1,
assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo
decreto. 
  10. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  a  seguito  della
comunicazione del cassiere e la conseguente formazione di un  sospeso
di entrata (carta contabile), gli enti di cui  al  comma  1  imputano
l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso
di entrata con un  ordinativo  cui  e'  attribuito  il  codice  SIOPE
E9019901001 «Entrate a seguito di spese  non  andate  a  buon  fine»,
riclassificano l'ordinativo di  pagamento  non  andato  a  buon  fine
reimputandolo ad una voce  contabile  transitoria  e  sostituendo  il
codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a
buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento  non
andato a buon fine.