IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto l'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); Considerato che le 8 societa' cooperative, riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dalla norma sopra citata; Considerato che, le cooperative in argomento, non depositano il bilancio di esercizio da piu' di cinque anni e che non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, le stesse, devono obbligatoriamente essere sciolte d'autorita' ai sensi dell'art. 223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile; Decreta: Art. 1 E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di otto societa' cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto;