IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2 comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); 
  Considerato che le 8 societa'  cooperative,  riportate  nell'elenco
parte integrante del decreto,  si  sono  sottratte  all'attivita'  di
vigilanza e, pertanto, si trovano  nelle  condizioni  previste  dalla
norma sopra citata; 
  Considerato che, le cooperative in  argomento,  non  depositano  il
bilancio di esercizio da piu'  di  cinque  anni  e  che  non  risulta
l'esistenza di valori patrimoniali  immobiliari,  le  stesse,  devono
obbligatoriamente  essere  sciolte  d'autorita'  ai  sensi  dell'art.
223-septiesdecies disposizioni di attuazione del codice civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' disposto lo scioglimento senza nomina  del  liquidatore  di otto
societa' cooperative aventi  sede  nelle  Regioni:  Campania,  Emilia
Romagna,  Lazio  e  Puglia,  riportate  nell'allegato  elenco,  parte
integrante del decreto;