IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11  gennaio  2018,
n. 3, il quale stabilisce che  i  collegi  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  13  marzo  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77
del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali
presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica  e  delle
professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della
prevenzione; 
  Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n.
42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, il quale  prevede  che  ferma  restando  la  possibilita'  di
avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza  dei
titoli  del  pregresso  ordinamento  alle  lauree  delle  professioni
sanitarie di cui alla legge 1°  febbraio  2006,  n.  43,  coloro  che
svolgono o abbiano svolto un'attivita'  professionale  in  regime  di
lavoro dipendente o autonomo, per  un  periodo  minimo  di  trentasei
mesi, anche  non  continuativi,  negli  ultimi  dieci  anni,  possono
continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di  riferimento,  purche'  si  iscrivano,
entro il 31 dicembre 2019,  negli  elenchi  speciali  ad  esaurimento
istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della
prevenzione; 
  Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della medesima legge n.  145  del  2018,  con  decreto  del
Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di  cui  al
comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; 
  Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali di  cui
al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali disponibili a  legislazione  vigente,  e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce,  per  il
possessore del  titolo,  alcun  effetto  sulla  posizione  funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate, in  ragione  del  titolo,  nei
rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della medesima legge n. 145 del 2018; 
  Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma  4-bis,  dell'art.
4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma
537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti
che  non  possono  essere  inseriti  negli  albi  delle   professioni
sanitarie  e  che,  per  esercitare  la  propria  attivita',   devono
iscriversi entro il  31  dicembre  2019  negli  elenchi  speciali  ad
esaurimento, per essi esclusivamente istituiti; 
  Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto  dal  citato
comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione degli elenchi speciali ad  esaurimento  istituiti  presso
  gli Ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle
  professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della
  prevenzione 
 
  1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge  26  febbraio
1999, n. 42, introdotto  dall'art.  1,  comma  537,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, presso gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di
radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi
speciali ad esaurimento: 
    a) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 
    b) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico audiometrista; 
    c) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico audioprotesista; 
    d) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico ortopedico; 
    e) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di dietista; 
    f) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia; 
    g) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria  e  perfusione
cardiovascolare; 
    h) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di igienista dentale; 
    i) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di fisioterapista; 
    j) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di logopedista; 
    k) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di podologo; 
    l) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia; 
    m) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria  di  terapista  della  neuro  e  psicomotricita'  dell'eta'
evolutiva; 
    n) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica; 
    o) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di terapista occupazionale; 
    p) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di educatore professionale; 
    q) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione
sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi  di
lavoro. 
  2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1,  possono
essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019: 
    a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che  svolgono  o
abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della
professione sanitaria di riferimento: 
      1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non
continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore
della legge n. 145 del 2018; 
      2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della
prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare
a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in  virtu'  di  una
procedura selettiva pubblica; 
    b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie
private, che svolgono o abbiano  svolto  le  attivita'  professionali
previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento: 
      1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non
continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore
della legge n. 145 del 2018; 
      2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della
prima immissione in servizio o per successive disposizioni  nazionali
o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare  a  svolgere  le
attivita' professionali dichiarate; 
      3.  che  possano   dimostrare   l'effettivo   inquadramento   e
retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata
a seguito di assunzione documentata; 
    c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita'
professionali previste dal profilo  della  professione  sanitaria  di
riferimento: 
      1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non
continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore
della legge n. 145 del 2018, documentato: 
        I.  dal  possesso   di   partita   I.V.A.   fin   dall'inizio
dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti  delle
collaborazioni espletate; 
        II. dalla documentazione fiscale comprovante  lo  svolgimento
dell'attivita' professionale nel mese di riferimento; 
        III.  da  ogni  altro  eventuale  atto  utile  a   dimostrare
l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata; 
      2. che siano in possesso  di  un  titolo  il  quale,  all'epoca
dell'inizio dell'attivita'  libero  professionale  o  per  successive
disposizioni nazionali o regionali,  abbia  permesso  di  svolgere  o
continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate. 
  3. Al computo del periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non
continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore
della  legge  n.  145  del  2018,  di  svolgimento  delle   attivita'
professionali  concorrono,  in  modo  cumulativo,  tutti  i   periodi
lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c). 
  4.  Resta  fermo  che  l'iscrizione  negli  elenchi   speciali   ad
esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun  effetto
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate,  in
ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati
alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018. 
  5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento  non  preclude
ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano  in
possesso di titoli e di attivita' lavorativa idonei, di accedere alle
procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della  legge  n.
42 del 1999. 
  6.  Una  volta  conseguita  l'equivalenza,  l'iscritto   all'elenco
speciale  ad  esaurimento  potra'   iscriversi   al   relativo   albo
professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e  della
prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.