IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina  i
contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un
programma costruttivo di alloggi per lavoratori; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e  successive  modificazioni
recante «Disciplina delle locazioni e  del  rilascio  degli  immobili
adibiti ad uso abitativo» che, all'art.  11,  istituisce,  presso  il
Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno  all'accesso  delle
abitazioni  in  locazione  (di  seguito  denominato  Fondo)   e,   in
particolare, i commi 3, 4 e 7; 
  Visto, altresi', il comma 5 del medesimo art. 11,  come  sostituito
dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 settembre  2004,  n.  240,
convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, che stabilisce,  tra
l'altro, che a decorrere  dal  2005  la  ripartizione  delle  risorse
assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano sulla base dei  criteri  fissati  con  apposito  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa  medesima
intesa, ed in rapporto alla quota di  risorse  messe  a  disposizione
dalle singole regioni e province autonome; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal  1°  gennaio  2010,
gli articoli 5 e 6 della  legge  30  novembre  1989,  n.  386  e  che
conseguentemente non sono dovute alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano erogazioni a carico del  bilancio  dello  Stato  previste  da
leggi di settore e tenuto conto che l'accantonamento per le  suddette
Province e' gia' stato  considerato  in  fase  di  programmazione  ed
approvazione della citata disposizione normativa di rifinanziamento; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare  l'art.  1,
comma 20, con il quale e' stata assegnata al Fondo la dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  giugno  1999,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati
fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della citata  legge  n.  431
del 1998, i requisiti  minimi  dei  conduttori  per  beneficiare  dei
contributi integrativi a valere  sulle  risorse  assegnate  al  Fondo
nonche' i criteri per la determinazione degli stessi; 
  Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2  dicembre  2005,  con  il  quale,  in
attuazione del predetto art. 11 della citata legge n. 431  del  1998,
sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
del 14 luglio 2005, i  criteri  per  la  ripartizione  delle  risorse
assegnate al Fondo; 
  Considerato che nel periodo  2015-2018  non  sono  state  destinate
risorse al Fondo, e che pertanto non e' stato  possibile  determinare
il fabbisogno regionale calcolato con riferimento all'art.  1,  comma
1, lettera a) del citato decreto ministeriale 7 giugno 1999,  nonche'
il coefficiente di riparto legato al rapporto tra il  cofinanziamento
regionale e il finanziamento statale ai  fini  del  riparto  del  10%
della dotazione del Fondo; 
  Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto  della
dotazione  di  10  milioni  di  euro  relativa  all'annualita'   2019
assegnata al Fondo dall'art. 1, comma 20, della citata legge  n.  205
del 2017, al fine  di  ridurre  il  disagio  abitativo  che  e'  dato
riscontrare nel territorio nazionale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  6
giugno 2019, con la raccomandazione che l'annualita'  2020  tenga  in
considerazione  la   reintegrazione   dell'indicatore   relativo   al
fabbisogno pregresso e al cofinanziamento regionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La disponibilita' di 10 milioni di euro relativa  all'anno  2019
assegnata dall'art. 1, comma 20, della legge n. 205 del 2017 al Fondo
di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998, e' ripartita  tra  le
regioni secondo l'allegata tabella che  forma  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Le regioni ripartiscono le quote di propria  spettanza  a  norma
del comma 7 del predetto art. 11 della citata legge n. 431  del  1998
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c),  del  decreto-legge
28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80. 
  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto
dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti
in possesso dei predetti requisiti. 
  4. Ai fini dei successivi riparti, le comunicazioni  delle  regioni
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per la condizione abitativa, concernenti l'entita' dei fondi
aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali  per  l'annualita'  cui  si
riferisce il riparto e di quelli degli enti locali riferiti  all'anno
precedente iscritti in bilancio, gia'  indicati  all'articolo  unico,
comma  6,  del  decreto  ministeriale  14  settembre  2005,  dovranno
pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno.
Le comunicazioni pervenute oltre  tale  data  non  saranno  prese  in
considerazione ai fini del riparto di che trattasi. 
  5. Ai sensi dell'articolo unico,  comma  7,  del  predetto  decreto
ministeriale 14 settembre 2005,  le  risorse  statali  non  ripartite
dalle  singole  regioni  entro  sei  mesi   dall'erogazione   saranno
decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal  fine,
le  regioni  comunicano  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto
in favore dei comuni. 
  6. I  fondi  ripartiti  con  il  presente  decreto  possono  essere
utilizzati, fermo  restando  le  finalita'  generali  perseguite  dal
Fondo, anche per sostenere le  iniziative  intraprese  dai  comuni  e
dalle regioni attraverso la costituzione di agenzie, istituti per  la
locazione o fondi di  garanzia  tese  a  favorire  la  mobilita'  nel
settore della locazione anche di  soggetti  che  non  siano  piu'  in
possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale  pubblica
attraverso il reperimento di alloggi  da  concedere  in  locazione  a
canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della predetta legge
n. 431 del 1998. 
  7. In ragione  della  limitatezza  delle  risorse  disponibili,  le
regioni  possono  stabilire  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
indicati nell'art. 1 del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  7
giugno 1999, dandone comunicazione al Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti. 
  8. Eventuali variazioni dello stanziamento del pertinente  capitolo
di bilancio conseguenti a manovre di finanza pubblica,  comporteranno
l'adeguamento proporzionale della ripartizione del Fondo. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 4 luglio 2019 
 
                                               Il Ministro: Toninelli 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2019 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1 foglio n. 3132