IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  nell'attuale
quadro  normativo  ed  a  fronte  della  realizzazione  in  corso  di
importanti  e  strategiche  infrastrutture  tecnologiche,  anche   in
relazione a recenti attacchi alle reti di Paesi europei, di disporre,
per le finalita' di sicurezza nazionale, di  un  sistema  di  organi,
procedure e misure, che consenta una efficace  valutazione  sotto  il
profilo tecnico della sicurezza degli apparati  e  dei  prodotti,  in
linea con le piu' elevate ed aggiornate misure di sicurezza  adottate
a livello internazionale; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' di prevedere, in coerenza con  il
predetto sistema, il raccordo  con  le  disposizioni  in  materia  di
valutazione  della  presenza  di  fattori   di   vulnerabilita'   che
potrebbero compromettere  l'integrita'  e  la  sicurezza  delle  reti
inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati
sulla  tecnologia  5G  e  dei  dati  che  vi  transitano,  ai   sensi
dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,   n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Considerata altresi' la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
disporre anche dei piu' idonei strumenti d'immediato  intervento  che
consentano di affrontare con la  massima  efficacia  e  tempestivita'
eventuali situazioni di emergenza in ambito cibernetico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 19 settembre 2019; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo
economico, della difesa, dell'interno, degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  della  giustizia,  per   la   pubblica
amministrazione   e    per    l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 
 
  1. Al fine di assicurare un  livello  elevato  di  sicurezza  delle
reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei  servizi  informatici  delle
amministrazioni pubbliche, degli enti e  degli  operatori  nazionali,
pubblici e privati,  da  cui  dipende  l'esercizio  di  una  funzione
essenziale  dello  Stato,  ovvero  la  prestazione  di  un   servizio
essenziale  per  il  mantenimento  di  attivita'  civili,  sociali  o
economiche fondamentali per gli  interessi  dello  Stato  e  dal  cui
malfunzionamento,  interruzione,  anche  parziali,  ovvero   utilizzo
improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza  nazionale,
e' istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
  2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,   adottato   su   proposta   del   Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR): 
    a) sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e  gli
operatori nazionali, pubblici e privati di cui al  comma  1,  inclusi
nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto
delle misure e degli obblighi previsti dal  presente  articolo;  alla
predetta individuazione, fermo restando  che  per  gli  Organismi  di
informazione per la sicurezza si applicano le  norme  previste  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 124,  si  procede  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
      1) il soggetto esercita una funzione  essenziale  dello  Stato,
ovvero  assicura  un  servizio  essenziale  per  il  mantenimento  di
attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato; 
      2) l'esercizio di  tale  funzione  o  la  prestazione  di  tale
servizio dipende da reti, sistemi informativi e  servizi  informatici
dal  cui  malfunzionamento,  interruzione,  anche  parziali,   ovvero
utilizzo improprio possa derivare un  pregiudizio  per  la  sicurezza
nazionale; 
    b) sono definiti i criteri in base ai quali  i  soggetti  di  cui
alla precedente lettera a) predispongono  e  aggiornano  con  cadenza
almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi  informativi  e  dei
servizi informatici di cui al  comma  1,  di  rispettiva  pertinenza,
comprensivo   della   relativa   architettura   e    componentistica;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di  cui  al  presente  comma,  i  soggetti
pubblici   e   quelli   di   cui   all'articolo   29    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche'  quelli  privati,  individuati  ai  sensi  della
lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e al Ministero dello  sviluppo  economico;
la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  il  Ministero  dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza  al
Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza,  anche  per  le
attivita'  di  prevenzione,  preparazione   e   gestione   di   crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche'
all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza   e   la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
  3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che ne disciplina altresi' i relativi termini
e modalita' attuative, adottato su proposta del CISR: 
    a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti  individuati
ai sensi del comma 2, lettera a),  notificano  gli  incidenti  aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui  al
comma 2, lettera  b),  al  Gruppo  di  intervento  per  la  sicurezza
informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che  inoltra  tali
notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica; il Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza
assicura la trasmissione delle notifiche  cosi'  ricevute  all'organo
del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione  di   cui   all'articolo   7-bis   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  nonche'  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  se
effettuate da un soggetto privato; 
    b) sono stabilite misure volte a  garantire  elevati  livelli  di
sicurezza  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e   dei   servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), relative: 
      1) alle politiche di sicurezza, alla struttura organizzativa  e
alla gestione del rischio; 
      2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e  alla  loro
prevenzione, anche attraverso la sostituzione di apparati o  prodotti
che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza; 
      3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
      4) all'integrita' delle reti e dei sistemi informativi; 
      5) alla gestione operativa, ivi  compresa  la  continuita'  del
servizio; 
      6) al monitoraggio, test e controllo; 
      7) alla formazione e consapevolezza; 
      8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e  servizi  di
information  and  communication  technology  (ICT),  anche   mediante
definizione di caratteristiche e requisiti di carattere generale. 
  4. All'elaborazione delle misure di cui al  comma  3,  lettera  b),
provvedono, secondo gli ambiti di competenza delineati  dal  presente
decreto, il Ministero dello sviluppo economico e  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero  della  difesa,  il
Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze  e
il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 
  5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai  decreti  di  cui  ai
commi 2 e 3 si procede secondo le medesime modalita' di cui ai  commi
2, 3 e 4 con cadenza almeno biennale. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dieci mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono disciplinati le procedure, le modalita' e i termini con cui: 
    a)  fatti  salvi  i  casi  di  deroga  stabiliti   dal   medesimo
regolamento con riguardo alle forniture di beni e di servizi ICT  cui
sia indispensabile procedere in sede estera, i  soggetti  di  cui  al
comma 2, lettera  a),  che  intendano  procedere  all'affidamento  di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati
sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei  servizi
informatici di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  diversi  da  quelli
necessari  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di   prevenzione,
accertamento e repressione  dei  reati,  ne  danno  comunicazione  al
Centro di valutazione e certificazione  nazionale  (CVCN),  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, che, sulla base di  una
valutazione del rischio, anche in relazione all'ambito di  impiego  e
in un'ottica di  gradualita',  puo',  entro  trenta  giorni,  imporre
condizioni e test di hardware e software; in tale ipotesi, i relativi
bandi  di  gara  e  contratti  sono  integrati   con   clausole   che
condizionano, sospensivamente ovvero  risolutivamente,  l'affidamento
ovvero  il  contratto  al  rispetto  delle  condizioni  e   all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN;  per  le  forniture  di  beni,
sistemi e servizi ICT da impiegare su  reti,  sistemi  informativi  e
servizi informatici del Ministero della difesa, individuati ai  sensi
del comma 2, lettera b), il predetto Ministero  procede,  nell'ambito
delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione  vigente
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  in
coerenza con quanto previsto  dal  presente  decreto,  attraverso  un
proprio Centro di valutazione  in  raccordo  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per  i
profili di rispettiva competenza; resta fermo che per lo  svolgimento
delle attivita' di prevenzione, accertamento  e  di  repressione  dei
reati e nei casi in cui si deroga all'obbligo di  cui  alla  presente
lettera,  sono  utilizzati  reti,  sistemi  informativi   e   servizi
informatici conformi ai livelli di  sicurezza  di  cui  al  comma  3,
lettera b), qualora non incompatibili con gli specifici impieghi  cui
essi sono destinati; 
    b) i soggetti individuati quali  fornitori  di  beni,  sistemi  e
servizi destinati alle reti, ai  sistemi  informativi  e  ai  servizi
informatici di cui al comma 2, lettera  b),  assicurano  al  CVCN  e,
limitatamente agli ambiti  di  specifica  competenza,  al  Centro  di
valutazione operante presso il Ministero  della  difesa,  la  propria
collaborazione per l'effettuazione delle attivita'  di  test  di  cui
alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri;  il  CVCN
segnala  la  mancata  collaborazione  al  Ministero  dello   sviluppo
economico, in caso di fornitura destinata a soggetti privati, o  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di fornitura destinata
a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82;  sono  inoltrate
altresi' alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  analoghe
segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa; 
    c) la Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  i  profili  di
pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui  all'articolo  29
del  codice  dell'Amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi  del  comma  2,
lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per  i  soggetti
privati di cui alla medesima lettera, svolgono attivita' di ispezione
e verifica in relazione a quanto previsto dal comma  2,  lettera  b),
dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e  senza  che  cio'
comporti accesso  a  dati  o  metadati  personali  e  amministrativi,
impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per  le  reti,  i
sistemi informativi e i  servizi  informatici  di  cui  al  comma  2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e  repressione  dei
reati, alla tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  e  alla
difesa e sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione  e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in  tema
di protezione di reti e sistemi, nonche' in tema di prevenzione e  di
contrasto del  crimine  informatico,  delle  amministrazioni  da  cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate,  che  ne  comunicano
gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di
competenza. 
  7.  Nell'ambito  dell'approvvigionamento  di  prodotti,   processi,
servizi ICT  e  associate  infrastrutture  destinati  alle  reti,  ai
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi  informatici  di
cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti: 
    a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera  b),  per  cio'  che  concerne  l'affidamento  di
forniture di beni, sistemi e servizi ICT; 
    b) ai  fini  della  verifica  delle  condizioni  di  sicurezza  e
dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in relazione all'ambito di
impiego, svolge le attivita' di cui al comma 6, lettera a), dettando,
se del caso, anche prescrizioni di utilizzo al  committente;  a  tali
fini il CVCN si avvale anche di laboratori dallo  stesso  accreditati
secondo criteri stabiliti da un decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, adottato entro dieci mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del CISR, impiegando, per le esigenze delle amministrazioni  centrali
dello Stato, quelli eventualmente istituiti, senza nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   presso   le   medesime
amministrazioni; 
    c)  elabora  e  adotta,  previo  conforme  avviso  dell'organismo
tecnico di supporto al CISR, schemi  di  certificazione  cibernetica,
laddove,  per  ragioni  di  sicurezza  nazionale,   gli   schemi   di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di
tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
  8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto  legislativo
18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui all'articolo 16-ter, comma  2,
del  codice  delle  comunicazioni  elettroniche  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  inclusi  nel  perimetro  di
sicurezza nazionale cibernetica: 
    a) osservano le misure di  sicurezza  previste,  rispettivamente,
dai predetti decreti legislativi, ove di livello almeno equivalente a
quelle adottate ai sensi  del  comma  3,  lettera  b),  del  presente
articolo; le  eventuali  misure  aggiuntive  necessarie  al  fine  di
assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto  sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i  soggetti
pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  individuati  ai  sensi  del
comma 2, lettera a), del presente articolo,  e  dal  Ministero  dello
sviluppo economico per  i  soggetti  privati  di  cui  alla  medesima
lettera, avvalendosi anche del  CVCN;  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri  si  raccordano,
ove necessario, con le autorita' competenti di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; 
    b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a),
che costituisce anche adempimento, rispettivamente,  dell'obbligo  di
notifica di cui agli articoli 12 e  14  del  decreto  legislativo  18
maggio  2018,  n.  65,  e  dell'analogo  obbligo  previsto  ai  sensi
dell'articolo 16-ter del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a  tal
fine, oltre a quanto previsto dal  comma  3,  lettera  a),  anche  in
relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice  di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT  italiano
inoltra le notifiche ricevute ai sensi del predetto comma 3,  lettera
a), all'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato: 
    a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione e  di
aggiornamento dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.200.000; 
    b) il mancato adempimento dell'obbligo  di  notifica  di  cui  al
comma 3, lettera  a),  nei  termini  prescritti,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
    c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui  al  comma  3,
lettera b), e' punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 250.000 a euro 1.500.000; 
    d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,  lettera  a),  nei
termini  prescritti,  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000; 
    e) l'impiego di  prodotti  e  servizi  sulle  reti,  sui  sistemi
informativi e l'espletamento dei servizi informatici di cui al  comma
2, lettera b), in violazione delle condizioni imposte dal CVCN  o  in
assenza del superamento dei test di cui al comma 6,  lettera  a),  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  300.000  a
euro 1.800.000; 
    f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle  attivita'
di test di cui al comma 6, lettera a), da parte dei soggetti  di  cui
al  medesimo  comma  6,  lettera  b),  e'  punita  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
    g)  il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni  indicate   dal
Ministero dello sviluppo economico o dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri in esito alle attivita' di ispezione e  verifica  svolte
ai sensi  del  comma  6,  lettera  c),  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000; 
    h) il mancato rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma  7,
lettera b), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro 250.000 a euro 1.500.000. 
  10.  In  caso  di  inottemperanza  alle  condizioni  o  in  assenza
dell'esito favorevole dei test di cui al  comma  6,  lettera  a),  il
contratto non produce  ovvero  cessa  di  produrre  effetti,  secondo
quanto  previsto  dalle  condizioni  ad  esso  apposte.  L'esecuzione
comunque effettuata in violazione di quanto previsto al primo periodo
comporta, oltre alla sanzione di cui  al  comma  9,  lettera  e),  la
sanzione amministrativa  accessoria  della  incapacita'  ad  assumere
incarichi di direzione, amministrazione  e  controllo  nelle  persone
giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre  anni  a  decorrere
dalla data di accertamento della violazione. 
  11.   Chiunque,   allo   scopo   di   ostacolare   o   condizionare
l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b),  o  al
comma 6, lettera a), o  delle  attivita'  ispettive  e  di  vigilanza
previste dal comma 6,  lettera  c),  fornisce  informazioni,  dati  o
elementi  di  fatto  non  rispondenti  al  vero,  rilevanti  per   la
predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui  al  comma  2,
lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6,  lettera
a), o per lo svolgimento delle attivita' ispettive e di vigilanza  di
cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro  i  termini
prescritti i predetti dati, informazioni  o  elementi  di  fatto,  e'
punito  con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni   e   all'ente,
responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 
  12. Le autorita' competenti per l'accertamento delle  violazioni  e
per l'irrogazione delle sanzioni sono la Presidenza del Consiglio dei
ministri,  per  i  soggetti  pubblici  e  per  i  soggetti   di   cui
all'articolo 29 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, individuati ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  del
presente articolo, e il Ministero dello  sviluppo  economico,  per  i
soggetti privati di cui alla medesima lettera. 
  13. Ai fini dell'accertamento  e  dell'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative di cui  al  comma  9,  si  osservano  le  disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
  14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), la  violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo   puo'   costituire   causa   di   responsabilita'
disciplinare e amministrativo-contabile. 
  15. Le autorita' titolari delle attribuzioni  di  cui  al  presente
decreto assicurano gli opportuni raccordi con il  Dipartimento  delle
informazioni  per  la  sicurezza  e  con   l'organo   del   Ministero
dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di
telecomunicazione, quale autorita' di contrasto nell'esercizio  delle
attivita' di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155. 
  16. La Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  lo  svolgimento
delle funzioni di cui al presente decreto puo' avvalersi dell'Agenzia
per l'Italia Digitale (AgID)  sulla  base  di  apposite  convenzioni,
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  e   umane   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo e' aggiunto  il
seguente: 
      «Il Ministero dello sviluppo economico inoltra tale  elenco  al
punto di contatto unico e all'organo del Ministero  dell'interno  per
la sicurezza e la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione,  di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»; 
    b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e  il  punto  di  contatto
unico» sono sostituite dalle seguenti: 
      «,  il  punto  di  contatto  unico  e  l'organo  del  Ministero
dell'interno per  la  sicurezza  e  la  regolarita'  dei  servizi  di
telecomunicazione, di cui all'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 155,». 
  18.  Gli  eventuali  adeguamenti  alle  prescrizioni  di  sicurezza
definite ai sensi del presente  articolo,  delle  reti,  dei  sistemi
informativi  e  dei   servizi   informatici   delle   amministrazioni
pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al  comma  2,
lettera a), sono effettuati con le risorse finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
  19. Per la realizzazione, l'allestimento  e  il  funzionamento  del
CVCN di cui ai commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro  3.200.000
per l'anno 2019 e di euro 2.850.000 per ciascuno degli anni dal  2020
al 2023 e di euro 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024.