IL DIRIGENTE 
            dell'ufficio monitoraggio spesa farmaceutica 
                      e rapporti con le regioni 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che
istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la determina n. 205 del 7 febbraio 2018, con cui il direttore
generale dell'Agenzia italiana del  farmaco  ha  conferito  al  dott.
Francesco Trotta l'incarico di  dirigente  dell'Ufficio  monitoraggio
della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 1°
febbraio 2018; 
  Visto il comma 5 dell'art. 38 del  decreto  legislativo  24  aprile
2006, n. 219 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche e integrazioni il quale prevede che i  dati  relativi  alle
autorizzazioni alla immissione in commercio  (A.I.C.)  decadute  sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a  cura
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Considerato  che  i  titolari  delle  A.I.C.  hanno  l'obbligo   di
trasmettere i dati di commercializzazione dei propri  medicinali,  ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  della  salute  15  luglio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  2
del  4  gennaio  2005,  concernente  «Istituzione  presso   l'Agenzia
italiana del farmaco,  di  una  banca  dati  centrale  finalizzata  a
monitorare le  confezioni  dei  medicinali  all'interno  del  sistema
distributivo» e del decreto legislativo n. 219 del  2006,  art.  130,
comma 11, come modificato dal  decreto-legge  n.  158,  13  settembre
2012, convertito in legge n. 189, 8 novembre 2012, art 10,  comma  1,
lettera c),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  158  del  13
settembre 2012, concernente «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,  recante  disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante  un  piu'  alto
livello di tutela della salute»; 
  Viste  le  linee  guida  Sunset  Clause  del  1°  settembre   2015,
pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana  del  farmaco
in data 3 marzo 2015; 
  Vista la determina n.  3  del  1°  agosto  2019,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  188  del  12  agosto
2019  relativa  all'elenco  dei  medicinali  la  cui   autorizzazione
all'immissione in commercio e' decaduta ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto  legislativo  n.  219  del  24  aprile  2006,  e   successive
modificazioni ed integrazioni, nel quale sono inseriti i medicinali: 
 
 ===================================================================
 |A.I.C. |       Medicinale         | titolare A.I.C.  | Decadenza |
 +=======+==========================+==================+===========+
 |       |                          |                  |1° febbraio|
 |035228 |Cefotaxamina Eurogenerici |EG S.p.a.         |2019       |
 +-------+--------------------------+------------------+-----------+
 |       |                          |Aziende chimiche  |           |
 |       |                          |riunite Angelini  |           |
 |       |                          |Francesco ACRAF   |1° marzo   |
 |029216 |Paracetamolo Angelini     |S.p.a.            |2019       |
 +-------+--------------------------+------------------+-----------+
 |       |                          |So.Se.Pharm S.r.l.|           |
 |       |                          |societa' di       |           |
 |       |                          |servizio per      |1° marzo   |
 |037936 |Tonocian                  |l'industria       |2019       |
 +-------+--------------------------+------------------+-----------+
 
  Considerato che i titolari delle A.I.C., successivamente alla  data
di pubblicazione della richiamata determina n. 3 del 1°  agosto  2019
hanno trasmesso, con note all'AIFA, idonea documentazione comprovante
la non applicabilita' dell'art. 38 commi 5 e 7 del succitato  decreto
legislativo ai suddetti medicinali; 
  Ritenuto, pertanto, non applicabile ai suddetti  medicinali  l'art.
38, commi 5 e 7 del richiamato decreto legislativo n.  219  del  2016
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
21-nonies legge  n.  241  del  1990  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni escludere tali  medicinali  dall'elenco  dei  medicinali
decaduti per mancata commercializzazione contenuto nell'allegato alla
determina  n.  1  dell'11  aprile  2019,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E' parzialmente annullata, ad ogni effetto di legge,  la  determina
n. 3 del 1° agosto 2019 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2019  nella  parte  in  cui,
nell'allegato relativo alla medesima, risultano inseriti i medicinali
di seguito elencati: 
 
=====================================================================
|   A.I.C.  |     Medicinale      | titolare A.I.C.   |  Decadenza  |
+===========+=====================+===================+=============+
|           |Cefotaxima           |                   |1° febbraio  |
|035228     |Eurogenerici         |EG S.p.A           |2019         |
+-----------+---------------------+-------------------+-------------+
|           |                     |Aziende chimiche   |             |
|           |                     |riunite Angelini   |             |
|           |Paracetamolo         |Francesco ACRAF    |             |
|029216     |Angelini             |S.p.A.             |1° marzo 2019|
+-----------+---------------------+-------------------+-------------+
|           |                     |So.Se.Pharm S.r.l. |             |
|           |                     |Societa' di        |             |
|           |                     |servizio per       |             |
|037936     |Tonocian             |l'industria        |1° marzo 2019|
+-----------+---------------------+-------------------+-------------+