IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14  settembre
2015, n. 148, volti ad  assicurare  ai  lavoratori  dei  settori  non
coperti dalla normativa in  materia  di  integrazione  salariale  una
tutela in costanza di rapporto di  lavoro  in  casi  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalla
normativa  in  materia  di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del
2015, che prevede che le organizzazioni sindacali  e  imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale  stipulano
accordi e  contratti  collettivi,  anche  intersettoriali,  aventi  a
oggetto la costituzione di fondi di  solidarieta'  bilaterali  per  i
settori  che  non  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   delle
integrazioni salariali, con la finalita' di assicurare ai  lavoratori
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa per  le  cause  previste  dalle
disposizioni in materia di integrazione salariale; 
  Visto l'art. 28  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  che
disciplina il fondo di solidarieta' residuale,  volto  ad  assicurare
una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei  settori  non
rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i
quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di
settore o un fondo di solidarieta' alternativo; 
  Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148  del  2015
in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e   classi
dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data   di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro, del relativo  settore,
rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'
soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; 
  Visto l'art. 29  del  decreto  legislativo  n.  148  del  2015  che
stabilisce che,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  il  fondo  di
solidarieta'  residuale  assume  la   denominazione   di   fondo   di
integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del  medesimo
art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; 
  Visto l'art. 22, comma 4, del decreto-legge n.  4  del  28  gennaio
2019 che stabilisce che per le prestazioni dell'assegno straordinario
di cui all'art. 26, comma 9, lettera b) del  decreto  legislativo  n.
148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore
di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della
prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del
trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi,
al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi previsti; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  n.  94343
del  3  febbraio  2016  che  disciplina  il  fondo  di   integrazione
salariale; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in  data  18  luglio  2018  tra
Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP  CGIL,  FIT
CISL, Uiltrasporti UIL, Fiadel, con il  quale,  in  attuazione  delle
disposizioni  di  legge  sopra  richiamate,  e'  stato  convenuto  di
costituire il Fondo bilaterale di solidarieta' per  il  sostegno  del
reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali, ai  sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevedendo, tra
le   altre   prestazioni,   quella   dell'assegno   straordinario   e
contribuzione correlata alla prestazione; 
  Considerata l'esigenza delle parti  sociali  espressa  nell'accordo
sindacale del 18 luglio 2018 di costituire un fondo  di  solidarieta'
bilaterale per il settore dei servizi ambientali,  gia'  coperto  dal
fondo di integrazione salariale,  secondo  le  disposizioni  previste
dalla normativa innanzi indicata; 
  Ritenuto, pertanto, istituire il Fondo ai sensi degli articoli 26 e
28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo bilaterale di  solidarieta'
per il sostegno del reddito del personale  del  settore  dei  servizi
ambientali»  riservato  ai  datori  di   lavoro   esercenti   servizi
ambientali, che fanno parte di settori che non rientrano  nell'ambito
di applicazione del titolo I del decreto legislativo n. 148 del  2015
e che occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
dell'Inps. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli oneri di amministrazione  del  Fondo  sono  determinati
secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita'  dell'Inps
e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per  gli
assegni straordinari gli  oneri  di  gestione  sono  a  carico  delle
singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto
distintamente.