IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 182, comma 1-quinquies del decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, recante il  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo  in
applicazione dell'articolo  1,  commi  376  e  377,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114; 
  Vista la legge 14  gennaio  2013,  n.  7,  recante  modifica  della
disciplina   transitoria   del   conseguimento    delle    qualifiche
professionali di restauratore di beni culturali  e  di  collaboratore
restauratore di beni culturali; 
  Visto il  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  7  ottobre   2013,   n.   112,   recante
disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  in  particolare
l'articolo 3-quinquies, che ha introdotto  ulteriori  modifiche  alla
disciplina  transitoria  per  il  conseguimento  della  qualifica  di
restauratore; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge  23  giugno  2014,  n.  89»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, 30 marzo 2009, n.  53,  regolamento  recante  la  disciplina
delle modalita' per lo svolgimento della  prova  di  idoneita'  utile
all'acquisizione della qualifica di restauratore di  beni  culturali,
nonche'  della  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di   beni
culturali, in attuazione dell'articolo 182,  comma  1-quinquies,  del
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, 26 maggio 2009, n. 86, recante il Regolamento concernente la
definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli  altri
operatori che svolgono attivita' complementari al  restauro  o  altre
attivita'  di  conservazione  dei  beni  culturali  mobili  e   delle
superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29,
comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, recante il regolamento concernente la
definizione  dei  criteri  e  livelli  di  qualita'  cui  si   adegua
l'insegnamento   del   restauro,   nonche'   delle    modalita'    di
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento
dei soggetti che  impartiscono  tale  insegnamento,  delle  modalita'
della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
dell'esame finale, del titolo accademico  rilasciato  a  seguito  del
superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8  e  9,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, 30 dicembre 2010, n. 302, recante l'istituzione del  corso
di diploma accademico  di  secondo  livello  di  durata  quinquennale
abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81,  relativo  alla  definizione
degli    ordinamenti    curriculari     dei     profili     formativi
professionalizzanti  del  corso  di  diploma  accademico  di  secondo
livello  di  durata  quinquennale  in   restauro,   abilitante   alla
professione di«restauratore di beni culturali», istituito con decreto
30   dicembre   2010,   n.   302,   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali; 
  Visto  il  decreto  2  marzo  2011  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana 17 giugno 2011, n. 139,  con  il  quale  e'
stata definita la classe  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  in
Conservazione e restauro dei beni culturali - LMR/02; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 27 novembre 2014, recante  articolazione  degli  uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero; 
  Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione seconda quater, n. 6903 del 12 giugno 2017 con cui  e'
stato accolto il ricorso presentato per  l'accertamento  dell'obbligo
di provvedere del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo e del Ministero dell'istruzione dell'universita' e  della
ricerca ad emanare il decreto  ministeriale,  previsto  dall'articolo
182, comma 1-quinquies del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
42, che stabilisca le modalita' delle prove di idoneita', con  valore
di esame di Stato abilitante, per l'acquisizione della  qualifica  di
restauratore; 
  Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, sezione seconda quater, n. 7307 del 2 luglio 2018, con cui  e'
stato nominato il commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza
n.  6903  del  2017,  succitata,   individuato   nel   titolare   del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con  facolta'  di  delega  in  favore  di  un
dirigente o funzionario del suo ufficio; 
  Vista la nota n. 14762 del 31 luglio  2018  con  cui  il  Capo  del
Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha delegato il dott.
Luigi  Capogna,  dirigente  del  Servizio  attivita'  di   indirizzo,
monitoraggio e interventi speciali, presso l'ufficio affari  generali
ed attivita' di indirizzo politico amministrativo presso il  medesimo
Dipartimento; 
  Visto il verbale della riunione conclusiva di coordinamento del  23
novembre 2018 di approvazione dello schema  di  decreto  ministeriale
predisposto  dal   commissario   ad   acta   congiuntamente   con   i
rappresentanti delle  amministrazioni  ministeriali  interessate,  in
esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale  per
il Lazio n. 7307 del 2 luglio 2018, sopra citata; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 13 febbraio
2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 aprile 2019; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998,  n.  400,
effettuata con la nota n. 13786 del 20 maggio 2019  e  il  successivo
parere favorevole con osservazioni formulato con nota  DAGL  n.  6031
del 13 giugno 2019; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' per  lo  svolgimento
delle prove di idoneita', con valore di esame di Stato  abilitante  e
intese ad accertare le conoscenze, le abilita' e le competenze attese
per lo specifico indirizzo. Le prove  di  idoneita',  finalizzate  al
conseguimento della qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai
medesimi effetti indicati nell'articolo 29, comma 9-bis, del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2002, n.  137,
di  seguito  «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»,  sono
riservate  a  coloro  i  quali  abbiano  acquisito  la  qualifica  di
collaboratore restauratore di beni culturali  e  a  coloro  i  quali,
entro il termine e nel rispetto della condizione previsti  dal  comma
1-ter  dell'articolo  182  del  Codice  dei  beni  culturali  e   del
paesaggio, abbiano conseguito la laurea o il  diploma  accademico  di
primo livello in restauro delle accademie di belle arti,  nonche'  la
laurea specialistica o magistrale, ovvero il  diploma  accademico  di
secondo  livello  in  restauro  delle  accademie   di   belle   arti,
corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso un percorso  di
studi della durata complessiva di almeno cinque anni. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
          «Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  182,  comma
          1-quinquies del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
          recante «Codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai
          sensi dell'art. 10 della legge  6  luglio  2002,  n.  137»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. n. 28: 
                «Art. 182. (Disposizioni transitorie). - (Omissis). 
                1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di
          restauratore  di  beni  culturali,  ai   medesimi   effetti
          indicati all'art. 29, comma 9-bis,  previo  superamento  di
          una prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
          abilitante, secondo le modalita' stabilite con decreto  del
          Ministro  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da emanare,  d'intesa  con
          la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  31  dicembre
          2012, colui  il  quale  abbia  acquisito  la  qualifica  di
          collaboratore restauratore di beni culturali ai  sensi  del
          comma 1-sexies  del  presente  articolo.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le modalita' per lo  svolgimento  di
          una distinta prova di idoneita'  con  valore  di  esame  di
          Stato  abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della
          qualifica di restauratore di beni  culturali,  ai  medesimi
          effetti indicati all'art.  29,  comma  9-bis,  cui  possono
          accedere coloro i quali, entro il termine  e  nel  rispetto
          della condizione previsti  dal  comma  1-ter  del  presente
          articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il   diploma
          accademico di primo livello in Restauro delle accademie  di
          belle arti, nonche' la laurea  specialistica  o  magistrale
          ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro
          delle accademie di belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli
          previsti nella tabella 1  dell'allegato  B,  attraverso  un
          percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque
          anni. La predetta prova si  svolge  presso  le  istituzioni
          dove si sono tenuti i corsi  di  secondo  livello,  che  vi
          provvedono con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
          «Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1977,
          n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, 30  marzo  2009,  n.  53,
          regolamento recante la disciplina delle  modalita'  per  lo
          svolgimento della prova di idoneita' utile all'acquisizione
          della qualifica di restauratore di beni culturali,  nonche'
          della  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
          culturali, in attuazione dell'art. 182,  comma  1-quinquies
          del Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2009, n. 121. 
              La legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante modifica  della
          disciplina transitoria del conseguimento  delle  qualifiche
          professionali  di  restauratore  di  beni  culturali  e  di
          collaboratore  restauratore  di  beni  culturali  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2013, n. 25. 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   3-quinquies   del
          decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112,  recante
          disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e  il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013,
          n. 186: 
                «Art. 3-quinquies. (Conseguimento della qualifica  di
          restauratore). - 1. All'art.  182  del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo  il  comma
          1-octies e' inserito il seguente: 
              «1-novies. I titoli di studio di cui  alla  sezione  I,
          tabella  1,   dell'allegato   B   consentono   l'iscrizione
          nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di
          competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui  si
          riferiscono gli  insegnamenti  di  restauro  impartiti.  Le
          posizioni di inquadramento di cui alla sezione  I,  tabella
          2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione  nell'elenco
          relativamente ai settori di competenza cui  si  riferiscono
          le    attivita'     lavorative     svolte     a     seguito
          dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui  alla
          sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione
          nell'elenco relativamente al settore di competenza  cui  si
          riferiscono  le  attivita'  di  restauro  svolte   in   via
          prevalente, nonche' agli eventuali  altri  settori  cui  si
          riferiscono attivita' di restauro svolte per la  durata  di
          almeno due anni».  e  in  particolare  l'articolo,  che  ha
          introdotto ulteriori modifiche alla disciplina  transitoria
          per il conseguimento della qualifica di restauratore.». 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487, regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi   e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto  1994,  n.
          185. 
              Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  86
          recante  il  Regolamento  concernente  la  definizione  dei
          profili  di  competenza  dei  restauratori  e  degli  altri
          operatori che svolgono attivita' complementari al  restauro
          o altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni  culturali
          mobili e delle superfici decorate di  beni  architettonici,
          ai sensi dell'art. 29, comma 7, del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e
          del paesaggio, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 13 luglio 2009, n. 160. 
              Il decreto del Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, 26  maggio  2009,  n.  87
          recante  il  regolamento  concernente  la  definizione  dei
          criteri e livelli di qualita' cui si adegua  l'insegnamento
          del restauro, nonche' delle  modalita'  di  accreditamento,
          dei requisiti minimi organizzativi e di  funzionamento  dei
          soggetti  che   impartiscono   tale   insegnamento,   delle
          modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita'
          didattiche  e  dell'esame  finale,  del  titolo  accademico
          rilasciato a seguito del superamento  di  detto  esame,  ai
          sensi dell'art. 29, commi  8  e  9,  del  Codice  dei  beni
          culturali  e  del  paesaggio,  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2009, n. 160. 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
          agosto 2014, n. 171, recante: regolamento di organizzazione
          del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
          turismo, degli  uffici  della  diretta  collaborazione  del
          Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
          performance,  a  norma   dell'art.   16,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25  novembre  2014,
          n. 274. 
              Il decreto ministeriale 27 novembre 2014  del  Ministro
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, recante
          articolazione degli  uffici  dirigenziali  di  livello  non
          generale del Ministero e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'8 gennaio 2015, n. 5. 
              Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.  97  recante
          disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'
          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
          disabilita' e' stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 12 luglio 2018, n. 160. 
              Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,  recante
          disposizioni urgenti per l'adeguamento delle  strutture  di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114. 
              Il    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  30  dicembre
          2010, n. 302, recante l'istituzione del  corso  di  diploma
          accademico  di  secondo  livello  di  durata   quinquennale
          abilitante  alla  professione  di  «restauratore  di   beni
          culturali»,  pubblicato,  per  comunicato,  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 febbraio 2011, n. 29. 
              Il    decreto     del     Ministro     dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca del 23 giugno 2011, n. 81,
          relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei
          profili formativi professionalizzanti del corso di  diploma
          accademico di secondo livello  di  durata  quinquennale  in
          restauro, abilitante alla professione di  «restauratore  di
          beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n.
          302, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca di concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita'  culturali,  pubblicato,  per  comunicato,  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2011, n. 171. 
              Il decreto 2 marzo 2011 del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, con il  quale
          e' stata definita la classe di laurea  magistrale  a  ciclo
          unico in Conservazione e  Restauro  dei  Beni  Culturali  -
          LMR/02 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  17
          giugno 2011, n. 139.