IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e
successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il  Ministro
dello  sviluppo  economico  puo'  istituire,  con  proprio   decreto,
specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, gli articoli  25  e  seguenti,  recanti  misure  per  la
nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 
  Visto il regime di aiuto istituito, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 845, della legge n. 296 del  2006,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6  marzo  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  134  del  10  giugno  2013,
finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo di piccole  imprese,
nonche'  la  crescita  di  attivita'  economiche  e  di   occupazione
qualificata nelle regioni  meridionali  e  in  quelle  dell'obiettivo
convergenza; 
  Visto  il  decreto  30  ottobre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013,  con
il quale, al fine di sostenere lo sviluppo economico e la nascita  di
nuova imprenditorialita' nelle aree colpite dal sisma  del  2009,  le
agevolazioni di cui al precitato decreto 6 marzo 2013  sono  concesse
alle nuove piccole imprese ubicate nel territorio del cratere sismico
aquilano; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 264 del 13 novembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 9 agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  246  del  20  ottobre  2016,
nonche' dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico  9  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 244 del 18 ottobre 2017, con il quale, ai fini del riordino  degli
interventi previsti dai decreti 6 marzo 2013 e 30  ottobre  2013,  e'
stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato  a  sostenere
la nascita e lo  sviluppo,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  di
start-up innovative; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, l'art. 22, che disciplina gli «aiuti alle  imprese
in fase di avviamento»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014  della  Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre  2013,  recante  disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,
n.   22   riguardante    il    regolamento    recante    i    criteri
sull'ammissibilita' delle spese  per  i  programmi  cofinanziati  dai
Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per  il  periodo  di
programmazione 2014-2020; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione  di
esecuzione  C(2015)  4444  del  23   giugno   2015,   successivamente
modificata dalle decisioni di esecuzione C(2015) 8450 del 24 novembre
2015, C(2017) 8390 del 7 dicembre 2017 e C(2018) 9117 del 19 dicembre
2018; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma
operativo  nazionale  «Imprese  e  competitivita'»  FESR   2014-2020,
approvati dal Comitato di sorveglianza in data 25 settembre 2018; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
il quale e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo  economico,
il Fondo per la crescita sostenibile; 
  Vista  la  definizione   di   piccola   impresa   contenuta   nella
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003 e nell'allegato  1  al  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,
nonche' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 238 del 12 ottobre 2005, con il quale sono adeguati i  criteri  di
individuazione  di  piccole   e   medie   imprese   alla   disciplina
comunitaria; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017,
recante: «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n.  234  e  successive  modifiche  e
integrazioni»; 
  Visto  il  decreto-legge  12   luglio   2018,   n.   87,   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  dignita'  dei  lavoratori  e   delle
imprese», convertito in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 96; 
  Visto il decreto-legge 30 aprile  2019,  n.  34,  recante:  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito in legge, con  modificazioni,  dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'art.  29,  comma  3,
che prevede che il  Ministro  dello  sviluppo  economico  con  propri
decreti  provveda   alla   revisione   della   disciplina   attuativa
dell'intervento in favore delle start-up innovative di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014; 
  Ritenuto di dover adeguare i contenuti del menzionato  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014  alle  specifiche
disposizioni di cui al precitato art. 29, comma 4, del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  le
procedure di accesso, concessione e  erogazione  delle  agevolazioni,
anche attraverso l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle
iniziative  e  di   rendicontazione   delle   spese   sostenute   dai
beneficiari, nonche' di incrementare l'efficacia degli interventi con
l'individuazione di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto
di riferimento e  idonee  a  consentire  l'ampia  partecipazione  dei
soggetti interessati; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,   recante:   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche al decreto del Ministro 
             dello sviluppo economico 24 settembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  24  settembre
2014 e successive modifiche e  integrazioni  richiamato  in  premessa
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 1: 
      1) la lettera g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)  "Visto
start-up": il  visto  d'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro
autonomo,  rilasciato,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 3 del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, ai cittadini stranieri non comunitari  residenti
all'estero che intendono costituire un'impresa start-up innovativa ai
sensi del  decreto-legge  n.  179/2012,  in  presenza  dei  requisiti
previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile
un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;»; 
      2) la lettera l) e' sostituita dalla seguente:  «l)  "organismo
di ricerca":  un'entita'  (ad  esempio,  universita'  o  istituti  di
ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di   tecnologia,
intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali
orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo  status  giuridico
(costituito secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di
finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attivita' di ricerca  fondamentale,  di  ricerca
industriale o di  sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire  un'ampia
diffusione dei risultati di tali attivita'  mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze;»; 
    b) all'art. 2, comma 2, le parole «, fatto salvo quanto  previsto
dall'art. 13, comma 2» sono eliminate; 
    c) all'art. 4: 
      1) il comma 6 e' soppresso; 
      2) al comma 7, le parole «imprese operanti nei» sono sostituite
dalle seguenti: «iniziative riconducili ai»; 
      3) al  comma  7,  lettera  b)  le  parole  «del  settore»  sono
eliminate; 
    d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  5  (Piani  d'impresa  e  spese  ammissibili).  -   1.   Sono
ammissibili alle agevolazioni di cui  al  presente  decreto  i  piani
d'impresa: 
    a) caratterizzati da un  significativo  contenuto  tecnologico  e
innovativo, ovvero; 
    b) mirati allo sviluppo di  prodotti,  servizi  o  soluzioni  nel
campo dell'economia digitale,  dell'intelligenza  artificiale,  della
blockchain e dell'internet of things, ovvero; 
    c) finalizzati alla valorizzazione economica  dei  risultati  del
sistema della ricerca pubblica e privata. 
  2. Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  del  presente
decreto, i piani d'impresa di cui al comma 1 devono  prevedere  spese
ammissibili, al netto dell'IVA,  di  importo  non  superiore  a  euro
1.500.000,00  (unmilionecinquecentomila)  e  non  inferiore  a   euro
100.000,00 (centomila), inclusi gli  importi  di  cui  al  successivo
comma 7. 
  3. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese relative a: 
    a)  immobilizzazioni  materiali  quali  impianti,  macchinari   e
attrezzature  tecnologici,  ovvero  tecnico-scientifici,   nuovi   di
fabbrica, purche'  coerenti  e  funzionali  all'attivita'  d'impresa,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo  dell'iniziativa
agevolata; 
    b) immobilizzazioni immateriali necessarie all'attivita'  oggetto
dell'iniziativa agevolata; 
    c) servizi funzionali alla  realizzazione  del  piano  d'impresa,
direttamente correlati alle  esigenze  produttive  dell'impresa,  ivi
compresi i servizi di incubazione  e  di  accelerazione  d'impresa  e
quelli relativi al marketing ed al web-marketing; 
    d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi
i requisiti indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del
decreto-legge  n.  179/2012,  nella  misura  in  cui  sono  impiegati
funzionalmente nella realizzazione del piano d'impresa. 
  4. I piani d'impresa devono: 
    a)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione di cui all'art.  7.  Per  data  di  avvio  si
intende la data del primo titolo di spesa ammissibile; 
    b) essere realizzati entro ventiquattro mesi  dalla  stipula  del
contratto di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, pena la revoca
delle  agevolazioni  concesse.  Su  richiesta  motivata  dell'impresa
beneficiaria, il soggetto gestore  puo'  autorizzare,  per  una  sola
volta, una proroga del predetto termine di ultimazione per una durata
non superiore a sei mesi. 
  5. Non sono ammissibili  alle  agevolazioni  le  spese  riferite  a
investimenti  di  mera  sostituzione  di   impianti,   macchinari   e
attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte,  mediante  il
cosiddetto  «contratto  chiavi  in  mano»,  le   spese   relative   a
macchinari, impianti  e  attrezzature  usati,  le  spese  relative  a
imposte e tasse. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma  3  devono
essere  contabilizzate  nel  rispetto  delle  normative  contabili  e
fiscali di riferimento. I beni d'investimento  di  cui  al  comma  3,
lettere a) e b), devono  essere  utilizzati  esclusivamente  ai  fini
dello svolgimento dell'attivita' d'impresa  ed  essere  acquistati  a
condizioni di mercato nel rispetto delle  indicazioni  fornite  dalla
circolare di cui al comma 8. Le spese di cui al comma 3 devono essere
pagate tramite il conto corrente di cui all'art. 9, comma  3,  ovvero
utilizzando uno o piu' conti corrente ordinari dedicati, anche in via
non  esclusiva,  alla  realizzazione  del  piano  d'impresa,  con  le
modalita' indicate nella circolare di cui al comma 8. 
  7. E'  altresi'  ammissibile  al  finanziamento  agevolato  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera a) un importo a copertura delle esigenze
di capitale circolante nel limite  del  20%  (venti  percento)  delle
spese di cui al comma 3  complessivamente  ritenute  ammissibili.  Le
esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal  piano
d'impresa valutato dal soggetto gestore e possono  essere  utilizzate
ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 
    a) materie prime, ivi compresi  i  beni  acquistati  soggetti  ad
ulteriori  processi  di  trasformazione,  sussidiarie,  materiali  di
consumo e merci; 
    b) servizi, diversi da quelli compresi  nelle  spese  di  cui  al
comma 3, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; 
    c) godimento di beni di terzi. 
  8. Il Ministero, con  propria  circolare  esplicativa,  provvede  a
fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti  dei  piani  e
delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui
al presente decreto.»; 
    e) all'art. 6: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
un finanziamento agevolato, senza  interessi,  per  un  importo  pari
all'80% (ottanta percento) delle spese ammissibili di cui all'art. 5,
commi 3 e 7, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.  22,  comma  3,
lettera a), del regolamento di esenzione. Per le start-up  innovative
localizzate nelle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia  il  finanziamento  agevolato  e'
restituito dall'impresa  beneficiaria  in  misura  parziale,  per  un
ammontare  pari  al  70%   (settanta   percento)   dell'importo   del
finanziamento agevolato concesso calcolato a valere  sulle  spese  di
cui all'art. 5, comma 3. La quota  del  finanziamento  agevolato  non
soggetta a rimborso, da ricondurre alle  spese  di  cui  all'art.  5,
comma 3, rappresenta un  contributo  concesso  all'impresa  ai  sensi
dall'art. 22, comma 3, lettera c), del regolamento di esenzione e nei
limiti di  quanto  previsto  dal  medesimo  art.  22,  comma  4,  del
regolamento di esenzione;»; 
      2) al comma 2, le  parole  «all'80%  (ottanta  percento)»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 90% (novanta percento)»; 
      3) al comma 3, lettera a), le parole «8 anni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10 (dieci) anni»; 
      4) al comma 5, lettera b), sono eliminate  le  seguenti  parole
«Per tali imprese, l'erogazione  dei  servizi  di  cui  al  comma  1,
lettera b), e' posta a carico dei  costi  della  convenzione  di  cui
all'art. 3, comma 2.». 
    f) all'art. 8: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
adeguatezza delle competenze  tecniche,  organizzative  e  gestionali
richieste dall'attivita' imprenditoriale;»; 
      2) al comma 1, la lettera c) e' soppressa; 
      3) al comma 1, alla lettera d) dopo le  parole  «e  finanziaria
dell'iniziativa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  tenuto  conto
delle prospettive del  mercato  di  riferimento  al  quale  l'impresa
proponente rivolge la propria offerta, ovvero  del  potenziale  nuovo
mercato individuato»; 
      4) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:  «e)
fattibilita' tecnologica ed operativa del piano d'impresa.»; 
      5) al comma 2, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    «c) che nella realizzazione del piano d'impresa  prevedono  forme
di collaborazione con organismi di ricerca, incubatori o acceleratori
di impresa. Con la  circolare  di  cui  all'art.  5,  comma  8,  sono
definite le forme di collaborazione e di coinvolgimento dei  soggetti
di cui al presente paragrafo; 
    d) gia' operanti nelle regioni del centro-nord che promuovono  la
realizzazione  di  un  piano   d'impresa   nelle   Regioni   Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.»; 
      6) il comma 3 e' soppresso; 
      7) al comma 5, le  parole  «i  programmi  d'investimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «i piani d'impresa»; 
    g) all'art. 9: 
      1) al comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente paragrafo: «Con
il contratto di finanziamento sono recepite  le  spese  ammesse,  ivi
comprese quelle connesse alle esigenze di capitale  circolante,  come
eventualmente rideterminate sulla base delle verifiche istruttorie di
cui all'art. 8 e l'ammontare delle agevolazioni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Per  le  spese
riferite alla realizzazione del piano di  impresa,  l'erogazione  del
finanziamento agevolato di cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  a),
avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non piu' di  cinque
stati di avanzamento lavori di importo non inferiore  al  10%  (dieci
percento) delle spese ammesse. Ciascuna richiesta di erogazione  deve
essere  presentata  unitamente  ai  titoli  di   spesa,   anche   non
quietanzati purche' nel limite del 30% (trenta percento) delle  spese
ammesse alle agevolazioni, dai quali deve  risultare  la  sussistenza
dei  requisiti  di  ammissibilita'  delle  spese  esposte.   Ciascuna
erogazione,  ad  eccezione   della   prima,   e'   subordinata   alla
dimostrazione dell'effettivo  pagamento,  mediante  esibizione  delle
relative  quietanze,  dei  titoli  di  spesa   presentati   ai   fini
dell'erogazione   precedente   e   deve   contenere    altresi'    la
documentazione giustificativa ai fini dell'ammissibilita' delle spese
di cui all'art. 5, comma  3,  lettera  d).  Al  soggetto  gestore  e'
riservata la facolta'  di  richiedere  al  soggetto  beneficiario  la
documentazione attestante l'avvenuto pagamento  delle  spese  di  cui
all'art. 5, comma 3, decorsi sei mesi dalla richiesta  di  erogazione
del SAL ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione  pervenute
da parte del soggetto beneficiario. La richiesta  di  erogazione  del
saldo, ovvero la richiesta di erogazione delle agevolazioni in  unica
soluzione, deve essere presentata unitamente alla  documentazione  di
spesa  consistente  nelle  fatture  d'acquisto   e   nelle   relative
attestazioni di avvenuto pagamento. E' fatta  salva  la  possibilita'
per il soggetto  beneficiario  di  richiedere  al  soggetto  gestore,
previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria  a  prima
richiesta,  l'erogazione  della  prima  quota  di  agevolazione,  non
superiore al 40% (quaranta percento) dell'importo  complessivo  delle
agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalita'  e
le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8,  e
nel contratto di finanziamento.»; 
      3) al comma 3,  le  parole  «programmi  di  investimenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «piano d'impresa»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. In sede di richiesta di erogazione di cui al comma 2, l'impresa
beneficiaria richiede la proporzionale erogazione delle  agevolazioni
commisurate al capitale  circolante  di  cui  all'art.  5,  comma  7,
riconosciuto  come   ammissibile   nell'ambito   del   contratto   di
finanziamento di cui al comma 1.»; 
      5) al comma 5 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  paragrafo:
«Eventuali variazioni riguardanti il piano  d'impresa,  la  compagine
societaria dell'impresa  beneficiaria  nonche'  la  sede  dell'unita'
produttiva oggetto di intervento devono essere comunicate al soggetto
gestore secondo le modalita' indicate dalla circolare di cui all'art.
5, comma 8.»; 
      6) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «Con
la medesima circolare sono altresi' definite le modalita' di verifica
dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, dell'importo delle
agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 4.»; 
    h)  all'art.  11,  comma  1,  le  parole  «concesse  al  soggetto
beneficiario,  anche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «che   si
configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse»; 
    i) all'art. 12, comma 1: 
      1) alla lettera a) dopo le parole  «start-up  innovativa»  sono
aggiunte le seguenti: «,  fatte  salve  le  circostanze  dovute  alla
scadenza del termine di cui al comma 2,  lettera  b)  del  richiamato
art. 25 o del diverso termine indicato dal secondo periodo del  comma
3 del medesimo art. 25, ovvero al superamento della soglia di  valore
della produzione annua di cui al comma 2,  lettera  b)  dello  stesso
art. 25»; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla  seguente:  «b)  l'impresa
beneficiaria  non  abbia  rispettato  i   tempi   previsti   per   la
realizzazione del piano d'impresa, salvo i casi di forza maggiore;»; 
      3) la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  l'impresa
beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi  da
quelli  previsti  nel  piano  d'impresa  beni  mobili  ed  i  diritti
aziendali ammessi alle agevolazioni prima  che  siano  trascorsi  tre
anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazione;»; 
      4) la lettera e-bis) e' soppressa; 
    l) all'art. 13: 
      1)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Per   la
concessione delle  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  sono
utilizzate le risorse residue gia' stanziate con appositi decreti del
Ministero dello sviluppo economico a valere sul  Programma  operativo
nazionale "Imprese e  competitivita'"  2014-2020  FESR,  Asse  III  -
Competitivita' PMI, sul Fondo per  la  crescita  sostenibile  di  cui
all'art. 23 del decreto-legge n.  83  del  2012  nonche'  le  risorse
derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi ai  sensi  dell'art.
6, comma 1. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da
eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione  nazionale
e comunitaria.»; 
      2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.