IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»,  il  quale
demanda ad uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  giustizia  la
fissazione della data a decorrere  dalla  quale  le  comunicazioni  e
notificazioni di cancelleria, negli uffici diversi  dai  tribunali  e
dalle corti di  appello,  debbano  avvenire  esclusivamente  per  via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile
2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni,  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1   e   2,   del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,  convertito  nella  legge  22
febbraio 2010, n. 24»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Roma,  come
da  comunicazione  del  responsabile  per   i   sistemi   informativi
automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice  di
pace di Roma, con riguardo ai procedimenti civili; 
  Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il  Consiglio  nazionale
forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma; 
 
                                Emana 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, recante «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del  Paese»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2013)»   presso
l'Ufficio del giudice di pace di Roma; 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  comunicazioni  e
notificazioni di  cancelleria  nel  settore  civile  sono  effettuate
esclusivamente   per   via   telematica   secondo   le   disposizioni
dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;