IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il testo unico delle  Leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 misure  per  la  lotta  contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali; 
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista   la   legge   24   dicembre   2004,   n.   313   «disciplina
dell'apicoltura»; 
  Vista la O.M. 20 aprile 2004 norme per la  profilassi  dell'Aethina
tumida e del Tropilaelaps spp.; 
  Considerato che in data 12 settembre 2014 il  Centro  di  referenza
nazionale per l'apicoltura dell'IZS delle Venezie  ha  confermato  la
presenza  del  coleottero  Aethina  tumida  esotico  sul   territorio
nazionale in nuclei di api posti nel Comune di Gioia Tauro (RC); 
  Vista l'ordinanza della Regione Calabria n.  94  del  19  settembre
2014 «Ordinanza  contingibile  e  urgente  a  tutela  del  patrimonio
apistico regionale e comunitario per rinvenimento di  Aethina  tumida
in alveari del  territorio  di  Gioia  Tauro  (RC)»  che  dispone  la
distruzione  degli  apiari  infestati  da  Aethina   tumida   nonche'
l'istituzione di una zona di protezione di 20 km intorno al  focolaio
primario di Gioia Tauro nonche' una zona di sorveglianza comprendente
il rimanente territorio della Regione Calabria; 
  Visto il decreto 19 novembre  2014  del  direttore  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero  della  salute
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  19
dicembre  2014  n.  294,  relativo   a   «Misure   straordinarie   di
eradicazione e indennizzo  conseguente  all'infestazione  da  Aethina
Tumida» con il quale e' stata disposta la  distruzione  degli  apiari
infestati da Aethina tumida  nonche'  l'indennizzo  degli  apicoltori
interessati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218; 
  Tenuto conto che a partire dal 2014  e  fino  al  2018  sono  stati
accertati focolai di infestazione negli apiari, nuclei  sentinella  e
sciami selvatici presenti nella zona  di  protezione  di  20  km  del
Comune di Gioia Tauro; 
  Preso  atto  della  situazione  epidemiologica  che  ha  visto   il
persistere nonche' l'estendersi dell'infestazione oltre  la  zona  di
protezione di 20 km di Gioia Tauro negli anni compresi tra il 2014  e
il 2018 nonche' il rilevamento di Aethina tumida in sciami  selvatici
e nuclei sentinella; 
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita'  il  13  febbraio
2018,  in  risposta  al  quesito   della   DGSAF   relativamente   a:
«Applicazione di misure di eradicazione nei confronti del  coleottero
infestante Aethina  tumida  in  Provincia  di  Reggio  Calabria»,  ha
espresso  parere  favorevole  alla  sostituzione,   nella   zona   di
protezione  di  Reggio  Calabria,  delle  misure   straordinarie   di
eradicazione  e  di  indennizzo  con  altre  misure  di  contenimento
alternative  finalizzate  a  limitare  l'approccio  distruttivo   nei
confronti degli alveari; 
  Considerato che il Ministero della salute con decreto del direttore
generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari 10  settembre
2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19
settembre 2019 n. 220, ha ritenuto pertanto  necessario  rivedere  la
strategia  di  intervento  nei  confronti  di  Aethina   tumida   sul
territorio nazionale, modificando il decreto 19 novembre 2014; 
  Rilevato in particolare che con il decreto  10  settembre  2019  e'
stato inserito nel decreto 19 novembre 2014 l'Allegato 1  concernente
le  misure  sanitarie  da  applicare  nelle  zone  di  protezione   e
sorveglianza istituite a seguito di conferma  di  un  caso  o  di  un
focolaio di Aethina tumida; 
  Ritenuto tuttavia necessario modificare l'Allegato  1  a  causa  di
erronee  indicazioni  sulle  misure   sanitarie   da   attuare,   con
particolare  riferimento  alle  deroghe  sui  controlli  clinici   da
effettuare sui melari movimentati fuori dalla zona di sorveglianza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del direttore generale della sanita'  animale  e
  dei farmaci veterinari del Ministero della salute 19 novembre 2014 
  1. L'allegato 1 del decreto del direttore  generale  della  sanita'
animale e dei  farmaci  veterinari  del  Ministero  della  salute  19
novembre 2014, come modificato dal decreto del 10 settembre 2019,  e'
sostituito dall'allegato al presente decreto. 
  Il presente  decreto  dirigenziale  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 ottobre 2019 
 
                                      Il direttore generale: Borrello