IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre  2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  dell'aggravamento  del  vasto  movimento   franoso   nel
territorio del Comune di Stigliano in Provincia di Matera, nonche' la
delibera del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2018,  con  cui  il
predetto stato di emergenza e' stato prorogato per  ulteriori  dodici
mesi; 
  Vista l'ordinanza del  16  febbraio  2018,  n.  507  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile recante: «Interventi urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza   dell'aggravamento   del   vasto
movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano in Provincia
di Matera»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto  di  criticita'  determinatosi  a   seguito   degli   eventi
richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  dirigente  dell'Ufficio
protezione civile della Regione Basilicata, gia' commissario delegato
ai sensi dell'ordinanza n. 507 del 16 febbraio 2018,  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima regione nel  coordinamento  degli  interventi
conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati,  pianificati
e non ancora ultimati. Egli e' autorizzato a porre in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la
gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso,  le  attivita'
occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative
in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna,
e provvede alla ricognizione ed all'accertamento  delle  procedure  e
dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 507  del  16  febbraio  2018  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4.  Il  dirigente  dell'Ufficio  protezione  civile  della  Regione
Basilicata, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale  delle  strutture
organizzative della Regione Basilicata, nonche' della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente dell'Ufficio protezione  civile
della  Regione  Basilicata  provvede,  fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 2,  comma  1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
507 del 16 febbraio 2018 che viene al medesimo intestata fino  al  31
ottobre 2021 salvo proroga da  disporsi  con  apposito  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, il medesimo dirigente e' autorizzato a presentare,  entro
sei mesi dall'adozione della presente ordinanza,  una  rimodulazione,
nei limiti delle risorse disponibili, del Piano degli  interventi  di
cui all'art. 1, comma  3  della  citata  ordinanza  n.  507/2018,  da
sottoporre  alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui ai commi 5
e  6,  residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,   il
dirigente di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa, di
cui al comma 5 dell'art. 27 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
n. 1. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva  approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.  Il  dirigente
di cui al comma 2 e'  tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento  della
protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di  attuazione
del Piano di cui al presente comma. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  11. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 ottobre 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli