IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 23 dicembre 1992,  n.  498,  che,  all'art.  11,  ha
demandato  a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per   la
concessione della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione  degli
strumenti  convenzionali  e,  a  decorrere  dall'anno  1994,  per  la
revisione delle tariffe autostradali; 
  Vista la legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  che,  all'art.  10  ha
dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema  di  concessioni
autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione
del settore; 
  Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
data 27 gennaio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione
dei servizi pubblici»; 
  Vista la delibera  20  dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 1996, con  la
quale questo Comitato ha definito lo schema  regolatorio  complessivo
del  settore  autostradale  e  in  particolare  viene   indicata   la
metodologia del  price-cap  quale  sistema  di  determinazione  delle
tariffe, nonche' stabilita in  cinque  anni  la  durata  del  periodo
regolatorio; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  24  aprile  1996,  n.  65,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  118
del 1996, recante linee guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed  in  materia
di determinazione  delle  tariffe,  che  ha  previsto  l'istituzione,
presso  questo  stesso  Comitato,  del  Nucleo  di   consulenza   per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (NARS), istituzione poi disposta con la delibera  8
maggio  1996,  n.  81,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 138 del 1996; 
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15  aprile  1997,
n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del  bilancio
e della programmazione economica e  relativo  allo  schema  di  piano
economico-finanziario   da   adottare   da   parte   delle   societa'
concessionarie autostradali; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  che  ha
confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e
i principi comuni per le amministrazioni che esercitano  funzioni  in
materia di  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',  ferme
restando le competenze delle autorita' di settore; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
dicembre 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del  1999  -
supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge  11  luglio  1995,  n.
273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione
della carta dei servizi pubblici del settore trasporti  (Carta  della
mobilita')»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che,  all'art.
11, stabilisce ulteriori principi in tema  di  qualita'  dei  servizi
pubblici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, riguardante le disposizioni legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 2007, con la quale questo Comitato detta criteri
in materia di regolazione economica del settore autostradale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre  2008  e  successive  modificazioni,  con  il  quale  si  e'
proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art.  1,  comma  1,
prevede  che,  su  richiesta  di  questo  Comitato  o  dei   Ministri
interessati, lo stesso nucleo esprima parere in materia tariffaria  e
di regolamentazione economica dei settori di pubblica  utilita',  tra
cui il settore autostradale; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  cosiddetto
«Codice antimafia» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto-legge  del  6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei
trasporti» istituisce l'Autorita' di regolazione dei trasporti  (ART)
con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali,  ed
in particolare relativamente alle nuove concessioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228,  concernente
il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci
Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che,  all'art.
36, comma 6-ter, recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', ed in  particolare
conferma  le  competenze  di  questo  Comitato  in  materia  di  atti
convenzionali, con particolare  riferimento  ai  profili  di  finanza
pubblica, e le diverse attribuzioni all'ART; 
  Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha  istituito,  nell'ambito  del
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  e   il
personale,   la   struttura   di   vigilanza   sulle   concessionarie
autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui  al  comma
2, dell'art. 36, del  decreto-legge  n.  98  del  2011  e  successive
modificazioni; 
  Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha  integrato
la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie  esistenti
alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalita'
di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari; 
  Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale  questo  Comitato
ha approvato il  documento  tecnico  intitolato  «Integrazione  della
delibera n. 39 del  2007  relativa  alla  regolazione  economica  del
settore   autostradale:   requisiti   di   solidita'   patrimoniale»,
disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione  alle
quali, alla data di adozione della delibera medesima, non  sia  stato
pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui e' previsto,  non
si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito; 
  Visto il Trattato fondamentale dell'Unione  europea  (TFUE)  ed  in
particolare gli articoli 3, 14 e 170; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete trans-europea dei trasporti (TEN-T) e che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che  istituisce  il  «Meccanismo  per
collegare l'Europa»; 
  Vista la direttiva n.  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti  in
concessione  ed  in  particolare  gli  articoli  2  e  17   relativi,
rispettivamente,  ai  principi  di   libera   amministrazione   delle
autorita'  pubbliche  e  agli  accordi  di  cooperazione   tra   enti
nell'ambito del settore pubblico; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
  Visto in particolare l'art. 178 del decreto legislativo n.  50  del
2016 concernente «norme in  materia  di  concessioni  autostradali  e
particolare regime transitorio»; 
  Viste  le  delibere  adottate  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti  in  materia  di  concessioni  di  cui  all'art.   43   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201  e  successive  modificazioni,
come richiamato dall'art. 37 del medesimo decreto, ed in  particolare
la delibera 18 febbraio 2019, n. 16, e 23 giugno 2016, n. 70; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  68,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 300, del 28 dicembre 2018, con la quale  questo
Comitato ha approvato lo schema di accordo di  cooperazione  relativo
all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero  -  Modena  ed
evidenziato la necessita' di individuare, in sintesi, le modalita' di
calcolo  degli  eventuali  benefici  netti  tra  la  scadenza   della
concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n.  79  del  2019,  concernente  il  «regolamento
interno  del  Comitato  interministeriale   per   la   programmazione
economica»; 
  Vista la delibera 17 gennaio 2019, n. 3, in corso di esame da parte
della Corte dei conti, riguardante «Aggiornamento e attuazione  della
delibera n. 68 del 28 novembre 2019 relativa alla tratta autostradale
A22 Brennero-Modena. Modalita' di calcolo  degli  eventuali  benefici
netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di  un
nuovo concessionario», con la quale questo Comitato  ha  approvato  i
criteri di tale calcolo per la sola autostrada A22 Brennero - Modena,
evidenziando comunque la necessita' di individuare  «una  regolazione
unitaria per tutte le societa' concessionarie scadute», ma  rinviando
ad  un  momento  successivo  tale  determinazione,  a   causa   della
necessita' di effettuare  adeguati  approfondimenti  da  parte  delle
amministrazioni interessate; 
  Considerato che la sopra citata delibera n. 3 del  2019  stabiliva,
per il calcolo degli eventuali benefici netti tra la  scadenza  della
concessione e l'effettivo subentro di  un  nuovo  concessionario,  le
seguenti regole: 
    «4.1.1 al fine della  quantificazione  degli  eventuali  benefici
netti registrati nel periodo compreso tra la data di  scadenza  della
concessione e  la  data  di  effettivo  subentro,  il  concessionario
scaduto predispone un Piano finanziario transitorio d'intesa  con  il
concedente secondo  lo  schema  previsto  dalla  delibera  di  questo
Comitato n. 39 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    4.1.2 nel predetto Piano finanziario devono essere considerati  i
valori a  consuntivo  delle  grandezze  economico  finanziarie  e  la
proiezione dei valori stimati sino alla data di presunto subentro; 
    4.1.3 nella determinazione del tasso di congrua remunerazione del
capitale investito (WACC) il parametro relativo al premio di  rischio
(ERP) e' fissato pari a zero.» 
  Visto il rilievo formulato dalla Corte dei  conti,  del  31  maggio
2019, riguardante la delibera CIPE 17 gennaio  2019,  n.  3,  con  il
quale l'organismo di controllo rileva: 
    1. un patologico protrarsi della concessione scaduta; 
    2.  la  necessita'  di  introdurre  un  criterio   generale,   di
definizione  del  periodo  transitorio,  per  tutte  le   concessioni
autostradali scadute; 
    3. di sottoporre tale criterio generale all'esame del NARS; 
  Vista la nota del MIT 26 aprile 2019, prot. n. 10642, inoltrata  al
DIPE dal MIT con nota 8 maggio 2019, prot. n. 11496, con la quale per
altro il Ministero dava un resoconto delle audizioni  effettuate  con
le concessionarie autostradali; 
  Considerato  che  dalle  audizioni  effettuate  emerge  un   quadro
eterogeneo delle concessioni in essere, sia  come  sistemi  tariffari
applicati che come regole in corso per  la  definizione  del  periodo
transitorio; 
  Considerata  la  necessita'  espressa  dal  MIT  di  introdurre  un
elemento  di  discontinuita'  fra  il  periodo   di   vigenza   della
concessione scaduta e il periodo transitorio successivo alla scadenza
della concessione medesima; 
  Considerato che occorre procedere per tutte  le  societa'  scadute,
nel suddetto  periodo  transitorio,  alla  definizione  dei  rapporti
economici sulla base di regole certe ed omogenee; 
  Considerata,  pertanto,  l'opportunita'  di  adottare  un  criterio
generale  per  l'accertamento  e  per  la  definizione  dei  rapporti
economici  riferibili  alle  societa'   concessionarie   autostradali
limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza  della
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario
(periodo transitorio); 
  Valutata l'esigenza da parte del Ministero istruttore di effettuare
una proposta di criterio generale per il periodo transitorio; 
  Vista la proposta MIT 14 giugno 2019, prot. n. 24142, del  Capo  di
Gabinetto del Ministero  che  trasmetteva  la  nota  della  Direzione
generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali -  DGVCA,
12 giugno 2019, prot. n. 14840, diretta al Nucleo per  la  consulenza
per l'attivazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita'  (NARS),  al  fine  di  esaminare  e  valutare  una
possibile deliberazione CIPE di carattere  generale  e  nello  stesso
tempo facendo salve specifiche esigenze, finalizzate ad assicurare la
continuita' degli interventi in corso; 
  Vista la nota 1° luglio 2019, prot. DIPE n. 3605, con la  quale  il
NARS rimette al MIT l'opportunita' di proporre una nuova versione  di
proposta di delibera, che tenga conto da un lato  delle  osservazioni
della Corte dei conti, e dall'altro degli esiti delle riunioni  NARS,
in  particolare  sulla  salvaguardia  delle  specifiche   pattuizioni
convenzionali in essere e sulla piena applicazione della delibera  n.
39 del 2007 e successive modificazioni da applicarsi ratione temporis
per gli investimenti resisi necessari; 
  Vista  la  nota  presentata  e  illustrata   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti durante la riunione  preparatoria  del
CIPE del 3 luglio 2019, prot. DIPE n. 3684, con  la  quale  sottopone
alla deliberazione del CIPE, una proposta  regolatoria  che  prevede,
per  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di   scadenza   della
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo  concessionario
(periodo transitorio), 
    la necessita' di fare salve specifiche pattuizioni  convenzionali
vigenti; 
    di regolare i rapporti intercorrenti dalla data di scadenza della
concessione sino alla data di effettivo subentro da parte  del  nuovo
concessionario; 
    la redazione di  un  piano  finanziario  transitorio  secondo  lo
schema della delibera CIPE n.  39/2007  e  successive  modificazioni,
assumendo i dati a consuntivo per il periodo  pregresso  e  i  valori
previsionali sino  alla  data  presunta  di  effettivo  trasferimento
dell'infrastruttura. 
  Visto il parere NARS n. 4 del 10 luglio 2019, che, preso atto della
esigenza rimarcata dal Ministero proponente di far emergere espliciti
elementi di discontinuita' nei rapporti economici  tra  concedente  e
concessionario a valle della scadenza della concessione e  stante  la
necessita' che le attivita' finalizzate ai  nuovi  affidamenti  delle
concessioni siano intraprese e concluse in tempo  utile  al  fine  di
evitare l'emergere di situazioni patologiche, suggerisce tra  l'altro
di: 
    introdurre una clausola generale di salvaguardia che faccia salve
specifiche pattuizioni convenzionali vigenti; 
    specificare che l'applicazione  della  delibera  in  oggetto  sia
finalizzata «ai  soli  fini  della  quantificazione  degli  eventuali
benefici netti  registrati  nel  periodo  compreso  tra  la  data  di
scadenza della concessione e la data di effettivo subentro»; 
    nell'ottica di semplificare e garantire la massima  celerita'  ed
efficacia  nelle  nuove  procedure  di  affidamento   con   immediato
superamento delle criticita'  palesate  che  ne  precludono  l'avvio,
costituendo i piani transitori in oggetto, di fatto, una ricognizione
del periodo intercorrente tra la  scadenza  della  concessione  e  il
subentro del nuovo concessionario, i piani stessi  potrebbero  essere
sottoposti alla sola approvazione di MIT e MEF e cio' anche  al  fine
di non aggravare i procedimenti rispetto alle finalita' perseguite. 
  Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, posta  a  base  dell'odierna
seduta del Comitato e che precisa tra l'altro che per il tasso BCE il
MIT fara' riferimento al  tasso  di  interesse  sulle  operazioni  di
rifinanziamento  principali  durante  la  fase  di  applicazione  del
presente criterio; 
  Considerato, che, a seguito del dibattito svoltosi nel corso  della
seduta odierna, si e' convenuto di approvare la presente delibera con
la massima urgenza; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;  
 
                              Delibera: 
 
  E' approvato il «criterio generale  per  l'accertamento  e  per  la
definizione  dei  rapporti   economici   riferibili   alle   societa'
concessionarie autostradali limitatamente  al  periodo  intercorrente
tra la data di scadenza della concessione  e  la  data  di  effettivo
subentro del nuovo concessionario  (periodo  transitorio)»,  allegato
alla presente delibera, cosi'  come  presentato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e integrato a seguito del parere  NARS
n. 4 del 2019 e della istruttoria per il CIPE.  
 
    Roma, 24 luglio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Giorgetti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1318