IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016; Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti; Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo; Visto l'art. 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio; Visto l'art. 1, comma 479, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28; Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilita' di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP); Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento; Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»; Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo; Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti: a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che, per l'anno 2019, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2019 al 2023 investimenti nuovi, la cui realizzazione e' certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475; b) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici; Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilita' di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni - indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge n. 145 del 2018 - con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresi' la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti; Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalita' del monitoraggio e della certificazione; Visto il comma 841 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale, fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 834 e 836, il concorso alla finanza pubblica delle medesime regioni, per il settore non sanitario, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, e' realizzato nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 833, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 6 allegata alla citata legge; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui ai commi 469 e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a statuto ordinario; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 17 ottobre 2019 ha espresso parere favorevole; Decreta: Articolo unico 1. Per l'esercizio 2019, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali e alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge 28 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. 3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2019 Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta