IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determina n. 1160/2018  del  25  luglio  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  187  del  13
agosto 2018, relativa alla classificazione del  medicinale  «Rubraca»
(rucaparib) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n.
189  di  medicinali   per   uso   umano   approvati   con   procedura
centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2019 con  la  quale
la   societa'   Clovis   Oncology   Ireland   Ltd   ha   chiesto   la
riclassificazione  delle  confezioni  con  A.I.C.  nn.   046645014/E,
046645026/E e 046645038/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 giugno 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 23-25 luglio 2019; 
  Vista la  deliberazione  n.  23  in  data  16  settembre  2019  del
consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del
direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle  specialita'
medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale RUBRACA (rucaparib) nelle confezioni  sotto  indicate
e' classificato come segue: 
    indicazione  terapeutica  rimborsata   dal   Servizio   sanitario
nazionale: «Rubraca e' indicato come monoterapia per  il  trattamento
di mantenimento di pazienti adulte con recidiva platino sensibile  di
carcinoma ovarico epiteliale ad alto grado, delle tube di Falloppio o
peritoneale primario, in risposta (risposta completa o parziale) dopo
chemioterapia a base di platino»; 
    indicazione terapeutica autorizzata e non rimborsata dal Servizio
sanitario  nazionale:   «Rubraca   e'   indicato   come   trattamento
monoterapico di pazienti adulte con carcinoma ovarico  epiteliale  di
alto grado, delle  tube  di  Falloppio  o  peritoneale  primario  con
mutazione di BRCA (germinale e/o  somatica),  platino  sensibile,  in
recidiva o progressione, precedentemente  trattate  con  due  o  piu'
linee chemioterapiche a base di platino  e  che  non  sono  idonee  a
tollerare ulteriore chemioterapia a base di platino». 
  Confezione: 200 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
flacone (HDPE) - 60 compresse - A.I.C. n. 046645014/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.598,85. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.590,00. 
  Confezione: 250 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
flacone (HDPE) - 60 compresse - A.I.C. n. 046645026/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.598,85. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.590,00. 
  Confezione: 300 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -
flacone (HDPE) - 60 compresse - A.I.C. n. 046645038/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4.598,85. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.590,00. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.