IL DIRETTORE GENERALE 
                 Archeologia, belle arti e paesaggio 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368:  «Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: «Riorganizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della  legge  6
luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice  per  i
beni culturali ed il paesaggio», ai sensi dell'art. 10 della legge  6
luglio 2002, n. 137; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto  il  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.   83,   concernente
«Disposizioni urgenti per la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo
sviluppo della cultura e il rilancio  del  turismo»,  convertito  con
modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106; 
  Visto quanto gia' disciplinato con il decreto ministeriale  del  23
gennaio 2016, n. 44, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo» che  prevede  l'istituzione  delle
Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall'11
luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018,  n.  86,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo,  delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  nonche'  in
materia  di  famiglia  e  disabilita'»  (pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  160  del  12
luglio 2018), convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2018, n.
97, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i  beni  e  le
attivita'  culturali»  ha  sostituito,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente, la denominazione «Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del  turismo»,  cosi'  come  comunicato  dalla  Direzione
generale organizzazione con la circolare n. 254 del 17  luglio  2018,
prot. n. 22532; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 76, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  184  del  7
agosto  2019,  entrato  in  vigore  il  22   agosto   2019,   recante
«Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, degli uffici della  diretta  collaborazione  del
Ministro  e  dell'organismo   indipendente   di   valutazione   della
performance»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
2019, registrato alla Corte dei conti in data 30 agosto  2019  al  n.
1-2971, con il quale, a far data dal  6  agosto  2019,  e'  conferito
all'arch. Federica Galloni l'incarico  di  funzione  dirigenziale  di
livello generale della Direzione generale Archeologia  belle  arti  e
paesaggio (di seguito «Direzione generale ABAP»); 
  Visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.
104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e
per la riorganizzazione dei Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dello  sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei  trasporti  e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  nonche'  per
la rimodulazione degli stanziamenti per la  revisione  dei  luoghi  e
delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  Forze
di polizia e delle Forze armate e per la continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 222 del 21 settembre 2019), ai
sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque
presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la
denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali»,  cosi'
come  comunicato  dalla  Direzione  generale  organizzazione  con  la
circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   8   novembre   1968,   recante
«Dichiarazione di notevole interesse pubblico  della  zona  litoranea
sita nel territorio del Comune di Pisciotta»; 
  Visto l'atto di indirizzo, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, emanato dalla  Direzione
generale ABAP con prot. n. 33502 del 21 dicembre 2018; 
  Vista la nota prot. n. 217 del 3 gennaio  2019,  con  la  quale  la
Soprintendenza  Archeologia  belle  arti  e  paesaggio  (di   seguito
«Soprintendenza ABAP») per le  Province  di  Salerno  e  Avellino  ha
trasmesso la bozza  dell'integrazione  con  la  specifica  disciplina
d'uso della dichiarazione di notevole interesse pubblico  di  cui  al
decreto ministeriale 8 novembre 1968, redatta in adempimento all'atto
di indirizzo di cui sopra; 
  Vista la nota prot. n. 5317 del 21 dicembre 2019, con la  quale  la
Direzione  generale  ABAP  ha  trasmesso  alla  Regione  Campania  la
proposta di «Integrazione, ai sensi  dell'art.  141-bis  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e  del
paesaggio»,  della  vigente  dichiarazione  di   notevole   interesse
pubblico dell'area del territorio comunale di Pisciotta (SA)  di  cui
al decreto ministeriale 8 novembre 1968, con la specifica  disciplina
d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari del territorio  tutelato.  Prima  fase:
zone agricole», al fine di acquisirne il relativo parere; 
  Acquisito in data 15 marzo 2019, il parere della  Regione  Campania
prot. n.  171724  sulla  proposta  di  integrazione,  reso  ai  sensi
dell'art. 138, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Visto il riscontro al parere della regione da parte della Direzione
generale ABAP, con  nota  prot.  n.  9397  del  29  marzo  2019,  con
controdeduzioni; 
  Considerato che la Soprintendenza  competente  ha  provveduto,  con
nota prot. n. 8789 del 12 aprile 2019, a dare avvio  al  procedimento
trasmettendo tutta la documentazione al Comune di  Pisciotta  per  la
pubblicazione  all'albo  pretorio  e   che   quest'ultimo   ha   dato
comunicazione di avvenuta pubblicazione con nota prot. n. 3264 del 16
aprile 2019; 
  Visto il parere del Comitato tecnico scientifico per  il  paesaggio
(di seguito «Comitato»), reso ai sensi dell'art.  141,  comma  2  del
decreto legislativo n. 42/2004, con verbale n. 3, nella seduta del  9
ottobre 2019, acquisito al protocollo della Direzione  generale  ABAP
con n. 28865 del 15 ottobre 2019; 
  Viste le  osservazioni  presentate  da  enti  e  privati  ai  sensi
dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004; 
  Viste le controdeduzioni in merito  alle  osservazioni  di  cui  al
punto precedente, inviate dalla Soprintendenza competente in  data  9
ottobre 2019, con nota prot. n. 21902,  e  precisate  con  successiva
nota prot. n. 22084 dell'11 ottobre 2019 (il cui contenuto  e'  stato
anticipato in via breve nel corso della  seduta  del  Comitato  sopra
citato  del  giorno  9  ottobre  2019),  con  le  quali  si  accoglie
parzialmente quanto richiesto dal Comune di Pisciotta con le  proprie
osservazioni di cui alla delibera di giunta comunale  n.  81  del  12
agosto 2019, trasmesse con nota prot. n. 18319 del 20 agosto 2019; 
  Considerato che il presente provvedimento di  integrazione  origina
dalla urgente  necessita'  di  definire,  al  fine  di  salvaguardare
un'area di alto valore paesaggistico ancora pressocche' integra,  una
adeguata disciplina d'uso, ai sensi  dell'art.  141-bis  del  decreto
legislativo  n.  42/2004,  per  il   territorio   comunale   compreso
all'interno  della  perimetrazione  della  vigente  dichiarazione  di
notevole  interesse  pubblico   di   cui   al   sopracitato   decreto
ministeriale risalente all'anno 1968; 
  Considerato che la valenza paesaggistica prevalente riconosciuta al
territorio oggetto del presente provvedimento, motivo fondante  della
Dichiarazione di  notevole  interesse  pubblico  di  cui  al  decreto
ministeriale 8 novembre 1968, e' costituita  dalla  densa  e  diffusa
presenza di piante di  ulivo  uniche  in  Italia,  appartenenti  alla
cultivar dell'ulivo pisciottano, la cui coltivazione in questo tratto
di  costa  cilentana  e'  di  attestazione   plurisecolare   se   non
millenaria, e si estende dalla  spiaggia  fino  alla  sommita'  delle
colline; 
  Considerato che tali  uliveti  sono  ancora  oggi  in  buona  parte
produttivi  e  costituiscono  elemento  diffuso  e   fondante   della
configurazione  del  paesaggio  agrario   storico,   punteggiato   da
costruzioni rurali tradizionali isolate e da casali storici e  ancora
solo  sporadicamente  interessato  da  recenti   interventi   edilizi
incongrui; 
  Considerato che la disciplina d'uso prevista mira ad assicurare, in
particolare,  la  salvaguardia  delle  aree  agricole  della   fascia
costiera di Pisciotta, caratterizzate dall'esteso ammanto di  uliveti
secolari di cui sopra, dalla  macchia  mediterranea  diffusa,  da  un
susseguirsi di ripidi fronti collinari, da una fitta rete di valloni,
solcati da corsi d'acqua  a  regime  torrentizio,  alcuni  dei  quali
tutelati ai sensi dell'art. 142, comma  1,  lettera  c)  del  decreto
legislativo n. 42/2004, dalla presenza di terrazzamenti,  ciglioni  e
muri a retta del tipo a secco, onde mantenerne la qualita' distintiva
che a suo  tempo  ha  motivato  il  riconoscimento  dell'alto  valore
paesaggistico che ancora oggi la contraddistingue  e  la  conseguente
dichiarazione del notevole interesse  pubblico  della  stessa,  nelle
more della ulteriore predisposizione di specifiche disposizioni d'uso
per l'intera estensione dell'area sottoposta  a  tutela  dal  decreto
ministeriale 8 novembre 1968; 
  Considerato che l'area  distinta  dai  caratteri  sopra  descritti,
corrisponde agli ambiti  territoriali  gia'  identificati  dal  Piano
regolatore generale (approvato dalla Comunita' montana del  Lambro  e
Mingardo di Futani con decreto del 21  giugno  1993,  pubblicato  nel
B.U.R.C. n. 32 del 12 luglio 1993) e dallo stesso  identificati  come
zone agricole E3 ed E4, ivi comprese le zone E2 e D1 che il  medesimo
Piano regolatore generale  (di  seguito  «PRG»)  inserisce  entro  il
perimetro delle zone E3 (con sovrapposizione delle relative  grafie),
nonche' le  zone  E6  intercluse,  e  che  le  restanti  porzioni  di
territorio  ad  utilizzazione  agricola,  non  caratterizzate   dalla
presenza degli  uliveti,  corrispondono  a  quelle  classificate  dal
vigente  PRG  come  E1   e   ritenuto   utile   pertanto   avvalersi,
cartograficamente, dei relativi perimetri; 
  Considerata  la  presenza  nel  territorio  oggetto  del   presente
provvedimento di ulteriori  significative  componenti  del  paesaggio
pisciottano tra cui:  le  torri  costiere  costruite  alla  fine  del
cinquecento  a  difesa  delle  coste  e  dei  centri  abitati   dalle
incursioni provenienti dal mare, il tracciato della ferrovia  storica
realizzata alla fine  dell'ottocento,  i  sentieri  panoramici  e  le
significative evidenze archeologiche riferibili a eta' ellenistica  e
romana, tra cui il Cenotafio di Palinuro,  posto  sulla  costa  nella
parte meridionale del territorio comunale e  compreso  nell'area  del
presente provvedimento; 
  Considerato che delle torri citate, la Ficaiola e  dell'Acquabianca
sono   state   da   tempo   dichiarate   di   interesse    culturale,
rispettivamente con d.d.r. n. 51 del 28 marzo 2006 e  d.d.r.  n.  485
del 13 marzo 2009, che la torre Valle di Marco, realizzata sui  resti
del citato Cenotafio di Palinuro, e' stata  dichiarata  di  interesse
archeologico con D.S.R. n. 385 del 30 gennaio 2018, e che nel 2018 e'
stato avviato il procedimento di vincolo della torre Fiumicello,  che
si e' concluso con d.c.r. n. 474 del 7 novembre 2018; 
  Considerato che il territorio del Comune di Pisciotta, a  ulteriore
attestazione dei valori da esso  espressi,  e'  inserito  interamente
all'interno del perimetro del Parco nazionale del Cilento,  Vallo  di
Diano e Alburni, e  che,  insieme  ai  vicini  siti  archeologici  di
Paestum e Velia e alla Certosa di Padula, dal 1998 e'  iscritto  come
«paesaggio  culturale»  nell'elenco  dei  siti  mondiali   Patrimonio
dell'Umanita' dall'Unesco; 
  Considerato  che  i  confini   dell'area   oggetto   del   presente
provvedimento  di  integrazione  della  Dichiarazione   di   notevole
interesse pubblico, cosi' come identificati dal decreto  ministeriale
8 novembre 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  298  del  23
novembre 1968, sono i seguenti:  mar  Tirreno,  confini  comunali  di
Ascea fino alla strada regionale n. 447 (ex s.s.), detta strada  fino
al confine del Comune di Centola, confini comunali di Centola fino al
mare e che tale perimetrazione cosi' definita non  contiene  elementi
di ambiguita' e puo' essere recepita e  confermata  integralmente  ai
fini  della  imposizione  della  disciplina  d'uso   del   territorio
tutelato; 
  Ritenuto che all'interno dell'area delimitata come  da  planimetria
di cui all'allegato B - «Cartografia - Tavola unica», sia necessario,
considerato l'alto pregio paesaggistico del territorio  costiero  del
Comune di Pisciotta, come riconosciuto dalla vigente dichiarazione di
notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 8 novembre
1968, integrare la citata dichiarazione, ai sensi  dell'art.  141-bis
del decreto legislativo n. 42/2004, con  le  specifiche  prescrizioni
d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli
aspetti  e  dai  caratteri  peculiari  di  detto  territorio,   dando
priorita' alla disciplina relativa  alla  superficie  contraddistinta
nel citato PRG come «zona agricola - E», in  larga  parte  costituita
dalla sottozona «E3 -  oliveti  e  castagneti»,  coincidente  con  la
tipologia di paesaggio  agrario  che  maggiormente  connota  l'ambito
tutelato e dalla quale trovano  scaturigine  e  sostanza  le  ragioni
stesse del provvedimento di tutela, provvedimento che  esplicitamente
fa riferimento al «maestoso ammanto di ulivi secolari, che si  spinge
fin sullo arenile,  conferendo  al  paesaggio  un  singolare  aspetto
agreste spiccatamente mediterraneo»; 
  Ritenuto di  poter  procedere  con  l'accoglimento  parziale  delle
osservazioni formulate dal Comune di Pisciotta  tramite  delibera  di
giunta comunale n. 81 del 12 agosto 2019, cosi' come  indicato  dalla
Soprintendenza competente nelle note e comunicazioni gia'  richiamate
e approvato dal Comitato nella seduta del 9 ottobre 2019, provvedendo
di conseguenza a modificare come di seguito indicato l'art. 1,  commi
7 e 11, della disciplina contenuta nell'integrazione: 
    art. 1, comma 7: dopo il periodo «non e' consentita l'apertura di
nuove  strade,  salvo  eventuali  varianti  che  dovessero   rendersi
necessarie al tracciato di quelle gia' esistenti o gia' autorizzate»,
si aggiunge «sono altresi' fatti salvi due brevi  tratti  di  strada,
uno carrabile che consentira' di pedonalizzare il lungomare di Marina
di Pisciotta (collegando il vecchio tracciato ferroviario e la  parte
settentrionale  di  via  Acquabianca),  e   l'altro   pedonale,   che
permettera' sul versante ovest di riservare la  galleria  ferroviaria
al solo traffico carrabile»; 
    art. 1, comma 11: al secondo  alinea  il  periodo  «l'adeguamento
igienico delle unita' abitative  del  personale»,  e'  sostituito  da
«l'adeguamento igienico dei  servizi  centralizzati  e  delle  unita'
abitative del personale»; 
  Visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra riportato; 
 
                              Decreta: 
 
  la dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  dell'area  del
territorio comunale di Pisciotta (SA), di cui al decreto ministeriale
8 novembre 1968, e' integrata, ai sensi dell'art. 141-bis del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e  del
paesaggio»,   con   la   specifica   disciplina   d'uso,    contenuta
nell'allegato A - «Relazione generale e  disciplina  d'uso»,  che  e'
parte integrante del presente provvedimento con  l'unita  cartografia
di cui all'allegato B -  «Cartografia  -  Tavola  unica»,  intesa  ad
assicurare la conservazione  dei  valori  espressi  dagli  aspetti  e
caratteri  peculiari  del  territorio   tutelato,   con   particolare
riferimento  alla  salvaguardia  delle  aree  agricole  della  fascia
costiera di Pisciotta, nelle more della ulteriore predisposizione  di
specifiche  disposizioni  d'uso  per  l'intera  estensione  dell'area
sottoposta a tutela dal decreto ministeriale  8  novembre  1968,  che
rimane  comunque  sottoposta  a  tutte  le  disposizioni  di   tutela
contenute nel predetto decreto legislativo. 
  Sono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati: 
    allegato A - «Relazione generale e disciplina d'uso»; 
    allegato B - «Cartografia - Tavola unica». 
   La documentazione  sopraelencata  e'  consultabile  sui  siti  web
istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004. 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art.  141,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza Archeologia  belle  arti  e
paesaggio per le Province di  Salerno  e  Avellino  provvedera'  alla
trasmissione al Comune di Pisciotta (SA) del  numero  della  Gazzetta
Ufficiale contenente il  presente  decreto,  unitamente  ai  relativi
allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune  interessato,
di quanto prescritto dall'art. 140,  comma  4  del  medesimo  decreto
legislativo. 
  Avverso il presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  giurisdizionale
avanti al  T.A.R.  competente,  secondo  le  modalita'  di  cui  agli
articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8
e seguenti del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1971, n. 1199. 
 
     Roma, 17 ottobre 2019 
 
                                       Il direttore generale: Galloni 
 
 
                              -------- 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati
e della planimetria, e' pubblicato sul sito web del Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo  all'indirizzo
www.beniculturali.it    nella    sezione    avvisi    e     circolari
(www.beniculturali.it/avvisi) e in Amministrazione Trasparente e  sul
sito web della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio  per
le    Province    di     Salerno     e     Avellino     all'indirizzo
http://ambientesa.beniculturali.it