IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.
160,  che  stabilisce:  «Al  fine  di  garantire  la   sostenibilita'
economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto  finanziario
dei comuni, e' istituito presso il Ministero  dell'interno  un  fondo
denominato "Fondo per i contenziosi  connessi  a  sentenze  esecutive
relative a calamita' o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai
comuni  che,  a  seguito  di  sentenze  esecutive   di   risarcimento
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate,  sono  obbligati  a  sostenere
spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti  approvati.  Le  calamita'   naturali,   o   i   cedimenti
strutturali di cui al precedente periodo, devono  essersi  verificati
entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»; 
  Visto il successivo comma 2 del richiamato art. 4 del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato  con  la
legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che recita:  «I  comuni
di cui al comma 1 comunicano  al  Ministero  dell'interno,  entro  il
termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto per  l'anno
2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,  ed
entro il 20 dicembre 2019  per  l'anno  2019,  la  sussistenza  della
fattispecie  di  cui  al  comma  1,  ivi  incluse  le  richieste  non
soddisfatte  negli  anni  precedenti,   con   modalita'   telematiche
individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte
per l'intero importo. La ripartizione del fondo avviene  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste.
Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare  annuo
complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite
proporzionalmente»; 
  Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno  2016,
il contributo in esame a fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5
settembre  2016,  conseguenti  a  calamita'  naturali   o   cedimenti
strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate  verificatesi
entro il 25 giugno  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto-legge n. 113 del 2016; 
  Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del  Ministero  dell'interno  del  14  febbraio
2017, il  contributo  in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora
sostenute derivanti da  sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  6
settembre  2016  (giorno   successivo   alla   scadenza   del   primo
certificato) al 31 marzo 2017 (data  ultima  di  presentazione  della
richiesta  per  l'anno  2017)  conseguenti  a  calamita'  naturali  o
cedimenti strutturali, o ad accordi  transattivi  ad  esse  collegate
verificati entro il 25 giugno 2016, data di  entrata  in  vigore  del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, spese di ammontare  complessivo
superiore al 50% della spesa corrente sostenuta come risultante dalla
media degli ultimi tre rendiconti approvati; 
  Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base  delle  disposizioni
normative richiamate, hanno richiesto, attraverso  la  certificazione
approvata con decreto del Ministero dell'interno del 5 marzo 2018, il
contributo in  esame  a  fronte  delle  spese  non  ancora  sostenute
derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal  1°  aprile  2017
(giorno successivo alla scadenza del precedente  certificato)  al  31
marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta  per  l'anno
2018) conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali, o  ad
accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti approvati; 
  Ritenuto che per l'anno  2019  i  comuni  che  hanno  trasmesso  le
certificazioni richiamate hanno la facolta' di richiedere la quota di
contributo erariale non assegnata  nell'anno  2016,  2017  e  2018  a
seguito del riparto  proporzionale  del  medesimo  trasferimento  per
insufficienza dei fondi assegnati nello stesso  anno,  corrispondente
alla differenza tra il 100 per cento della  spesa  certificata  e  il
contributo erogato a tale titolo; 
  Ritenuto, altresi', che per l'anno 2019 i comuni possono richiedere
il contributo in esame per le spese non ancora sostenute a seguito di
sentenze  di  risarcimento  esecutive  dal  1°  aprile  2018  (giorno
successivo alla scadenza del precedente certificato) al  20  dicembre
2019 (data ultima di presentazione della richiesta per  l'anno  2019)
conseguenti a  calamita'  naturali  o  cedimenti  strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate verificati entro il  25  giugno
2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.  113  del
2016, spese di ammontare complessivo superiore  al  50%  della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti approvati; 
  Considerate  le  esigenze  di  celerita'  e   semplificazione   del
procedimento; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella definizione delle modalita' informatizzate di
acquisizione delle richieste i cui contenuti hanno natura prettamente
gestionale; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Enti destinatari della misura finanziaria 
 
  Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono
legittimati alla richiesta per  l'ottenimento  per  l'anno  2019  del
contributo previsto dal citato art. 4 i soli comuni che, a seguito di
sentenze di risarcimento esecutive dal 1° aprile 2018 al 20  dicembre
2019 conseguenti a calamita' naturali o cedimenti strutturali,  o  ad
accordi transattivi ad esse collegate,  sono  obbligati  a  sostenere
spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della  spesa
corrente sostenuta come  risultante  dalla  media  degli  ultimi  tre
rendiconti  approvati.  Le  calamita'   naturali,   o   i   cedimenti
strutturali, devono essersi verificati entro il 25 giugno 2016,  data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016.  Sono,
altresi', legittimati, alla trasmissione del  modello  i  comuni  che
hanno trasmesso  le  certificazioni  approvate  con  il  decreto  del
Ministero dell'interno del 30 giungo 2016 e del 14  febbraio  2017  e
del 5 marzo 2018, per la quota di contributo erariale  non  assegnata
negli anni 2016, 2017 e 2018 a seguito del riparto proporzionale  del
medesimo trasferimento per insufficienza dei  fondi  assegnati  nello
stesso anno, corrispondente alla differenza  tra  il  100  per  cento
delle spesa certificata e il contributo erogato a tale titolo.