IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia; Considerato che le suddette condizioni meteorologiche particolarmente avverse hanno determinato l'innalzamento delle acque della Laguna e del litorale marino nel territorio del Comune di Venezia, con ingressione delle acque medesime in particolare nel centro storico, interessando, altresi', le infrastrutture di trasporto; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, per consentire il soccorso e l'assistenza alla popolazione e gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera b), del richiamato del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 15 novembre 2019 con la quale lo stesso propone quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, il Sindaco di Venezia; Acquisita l'intesa della Regione Veneto; Dispone: Art. 1 Nomina Commissario delegato e piano degli interventi 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Sindaco di Venezia e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi di una apposita struttura costituita da personale del Comune di Venezia, della citta' metropolitana di Venezia, di loro societa' ed enti partecipati a capitale interamente pubblico nonche' dei consorzi di bonifica, il suddetto personale e' collocato in posizione di distacco fermo restando il trattamento economico fondamentale a carico degli enti di appartenenza. Il Commissario delegato puo' altresi' individuare soggetti attuatori, ivi compresi il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia, l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, i consorzi di bonifica e le societa' ed enti a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 8, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonche' alle attivita' di gestione dei rifiuti, del materiale vegetale, alluvionale, e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, la localita', le coordinate geografiche o l'indirizzo, l'indicazione delle singole stime di costo, nonche' il CUP ove previsto dalle vigenti disposizioni. 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.