IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del
Comune di Venezia; 
  Considerato   che    le    suddette    condizioni    meteorologiche
particolarmente avverse hanno determinato l'innalzamento delle  acque
della Laguna e del litorale  marino  nel  territorio  del  Comune  di
Venezia, con ingressione delle  acque  medesime  in  particolare  nel
centro  storico,  interessando,  altresi',   le   infrastrutture   di
trasporto; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti finalizzati  a  fronteggiare  l'emergenza  in  rassegna,  per
consentire  il  soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  e   gli
interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera  b),  del  richiamato
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del  15  novembre
2019 con la quale lo stesso propone quale Commissario delegato per il
superamento dell'emergenza, il Sindaco di Venezia; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Nomina Commissario delegato 
                      e piano degli interventi 
 
  1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi
meteorologici di cui in premessa, il Sindaco di Venezia  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi di una  apposita  struttura  costituita  da  personale  del
Comune di Venezia, della citta' metropolitana  di  Venezia,  di  loro
societa' ed enti partecipati a capitale interamente pubblico  nonche'
dei consorzi di bonifica,  il  suddetto  personale  e'  collocato  in
posizione  di  distacco  fermo  restando  il  trattamento   economico
fondamentale a carico degli  enti  di  appartenenza.  Il  Commissario
delegato puo' altresi' individuare soggetti attuatori,  ivi  compresi
il Provveditorato  interregionale  per  le  opere  pubbliche  per  il
Veneto,  il  Trentino-Alto  Adige  ed   il   Friuli-Venezia   Giulia,
l'Autorita' di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale,  i
consorzi di bonifica e le societa' ed  enti  a  capitale  interamente
pubblico partecipate dagli  enti  locali  interessati,  che  agiscono
sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  8,  entro   quaranta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine: 
    a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre
che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; 
    b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della
funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle  infrastrutture  nonche'
alle attivita' di  gestione  dei  rifiuti,  del  materiale  vegetale,
alluvionale,  e  alle  misure  volte  a  garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascuna misura con  la  relativa  durata,  la
localita', le coordinate  geografiche  o  l'indirizzo,  l'indicazione
delle singole stime di costo,  nonche'  il  CUP  ove  previsto  dalle
vigenti disposizioni. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui all'art. 8,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto  dall'art.
24, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  ivi  comprese
quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)  dell'art.  25,
comma  2  del  citato  decreto,  ed  e'  sottoposto  alla  preventiva
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione
comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della
sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi  in  rassegna.  Su
richiesta dei soggetti attuatori  degli  interventi,  il  Commissario
delegato puo' erogare anticipazioni  volte  a  consentire  il  pronto
avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve  essere  supportata
da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare
al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11
settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al
comma 7, il Commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti
attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali
espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli
interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale
di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di
due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e
prescindendo da ogni altro adempimento.