IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze 6  giugno  2019,  n.  231  che  destina
5.000.000 di euro all'incentivazione di  interventi  a  favore  della
formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
22 luglio 2019, n. 337, registrato dalla Corte dei conti  in  data  5
agosto 2019, come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto  2019,
n. 394, registrato dalla Corte dei conti in data 12  settembre  2019,
recante contributi per iniziative  di  formazione  professionale  nel
settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019; 
  Considerata   la   sopravvenuta   impossibilita'    di    avvalersi
dell'indispensabile supporto  tecnico  del  soggetto  precedentemente
incaricato  della  implementazione  del  sistema  per   la   gestione
informatica  delle  domande  e  degli  adeguamenti  evolutivi   della
piattaforma medesima finalizzata alla gestione della misura di cui al
presente decreto; 
  Rilevato, di conseguenza, che la  presentazione  delle  domande  di
ammissione ai benefici non puo' piu' avvenire on-line e che anche  la
gestione   dell'attivita'   istruttoria   deve   adeguarsi   a   tale
circostanza; 
  Considerato, altresi', che quanto  sopra  suggerisce  di  procedere
alla revisione dei termini temporali fissati dal decreto ministeriale
n. 337 del 2019 come integrato dal  decreto  ministeriale  27  agosto
2019, n. 394 e di prevedere idonee modalita'  di  trasmissione  delle
istanze operative e di gestione dell'attivita'  istruttoria  al  fine
dell'adeguamento al mutato stato dei fatti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Ridefinizione dei termini 
 
  1. Il termine del 16 dicembre 2019 di cui all'art. 1, comma  4  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019, n.  337  quale  data  di  inizio  dell'attivita'  formativa  e'
sostituito con il termine del 18 marzo 2020. 
  2. Il termine del 3 giugno 2020 di cui  all'art.  1,  comma  4  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019, n. 337, quale termine di ultimazione  dell'attivita'  formativa
e' sostituito con il termine del 31 luglio 2020. 
  3. Il termine del 4 novembre 2019 di cui all'art. 3,  comma  3  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019,  n.  337,  quale  data  a  partire  dalla  quale  e'  possibile
presentare la domanda di ammissione ai contributi e'  sostituito  con
la data di pubblicazione del presente decreto. 
  4. Il  termine  del  10  dicembre  2019  quale  termine  finale  di
presentazione delle domande medesime, di cui all'art. 3, comma 3  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019, n. 337 e' sostituito con il termine del 13 dicembre 2019. 
  5. Con riferimento all'art. 3, comma 3  del  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio  2019,  n.  337,  la
disposizione normativa avente ad oggetto la  pubblicazione  sul  sito
dell'Amministrazione  delle  modalita'  tecniche  specifiche  per  la
trasmissione delle domande e' abrogata. 
  6. Il termine del 29 novembre 2019 di cui all'art. 4, comma  4  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019, n. 337, quale data entro  la  quale  operare  la  verifica  dei
requisiti di ammissibilita' delle domande da parte della  Commissione
ministeriale e' sostituito con il termine dell'11 marzo 2020. 
  7. Il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla conclusione
di ciascun progetto formativo, disposto  dall'art.  4,  comma  2  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  22  luglio
2019, n. 337, cosi' come modificato dal decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 394, e'  sostituito
dalla data del 16 settembre 2020,  quale  termine  ultimo  entro  cui
inviare specifica rendicontazione dei  costi  sostenuti,  secondo  le
modalita' descritte all'art. 2, comma 3 del presente decreto.