Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, come modificato ed integrato  dal  decreto-legge  9  febbraio
2017, n. 8, recante «Nuovi interventi  in  favore  delle  popolazioni
colpite dagli  eventi  sismici  del  2016  e  2017»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal  decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e - segnatamente: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo
II, Capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  vice  commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    c) l'art. 2,  comma  5,  lettera  d),  il  quale  prevede  che  i
Vice-Commissari, nell'ambito dei territori di rispettiva  competenza,
sono responsabili dei  procedimenti  relativi  alla  concessione  dei
contributi per gli interventi di ricostruzione  e  riparazione  degli
immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6; 
    d) l'art. 3, comma 3, primo periodo, il  quale  prevede  che  gli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  curano  la   pianificazione
urbanistica  connessa  alla  ricostruzione,  l'istruttoria   per   il
rilascio  delle  concessioni  di  contributi  e   tutti   gli   altri
adempimenti relativi alla ricostruzione privata; 
    e) l'art. 5  il  quale  prevede:  -  al  comma  1  che,  ai  fini
dell'applicazione dei benefici e del  riconoscimento  dei  contributi
nell'ambito dei  territori  di  cui  all'art.  1,  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario
provvede, tra  l'altro,  a  definire  criteri  di  indirizzo  per  la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli  interventi
di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di
ripristino con miglioramento sismico degli  edifici  danneggiati,  in
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la  tutela
degli aspetti architettonici, storici e  ambientali,  anche  mediante
specifiche  indicazioni  dirette  ad  assicurare   una   architettura
ecosostenibile e  l'efficientamento  energetico.  Tali  criteri  sono
vincolanti per tutti i soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  nel
processo di ricostruzione;  -  al  comma  2  che,  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, in  coerenza  con  i  criteri
stabiliti  nel  decreto-legge  n.   189   del   2016   e   successive
modificazioni e integrazioni, sulla  base  dei  danni  effettivamente
verificatisi, i  contributi,  fino  al  100  per  cento  delle  spese
occorrenti, sono erogati per far fronte, tra gli altri, alle seguenti
tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici,  nei
comuni di cui all'art. 1: - riparazione, ripristino  o  ricostruzione
degli immobili di edilizia  abitativa  e  ad  uso  produttivo  e  per
servizi  pubblici  e  privati,  e  delle  infrastrutture,   dotazioni
territoriali e attrezzature pubbliche  distrutti  o  danneggiati,  in
relazione al danno effettivamente subito; - gravi danni  a  scorte  e
beni  mobili  strumentali  alle  attivita'  produttive,  industriali,
agricole,   zootecniche,   commerciali,   artigianali,    turistiche,
professionali,  ivi  comprese   quelle   relative   agli   enti   non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo  fine  solidaristico  o  sindacale,  e  di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa
presentazione di perizia asseverata; - danni alle  strutture  private
adibite ad  attivita'  sociali,  socio-sanitarie  e  socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;  -  danni  agli  edifici
privati  di  interesse  storico-artistico;  -  oneri  sostenuti   dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita',
per  l'autonoma  sistemazione,  per  traslochi,   depositi,   e   per
l'allestimento di alloggi temporanei; - al comma 3 che  i  contributi
di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati,
con le modalita' del finanziamento agevolato, sulla base di stati  di
avanzamento  lavori  relativi   all'esecuzione   dei   lavori,   alle
prestazioni  di  servizi  e  alle  acquisizioni  di  beni   necessari
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; -  al  comma  7
che il Commissario straordinario definisce, con propri  provvedimenti
adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  i
criteri e le modalita' attuative del  presente  articolo,  anche  per
garantire uniformita'  di  trattamento  e  un  efficace  monitoraggio
sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei
limiti di spesa allo scopo autorizzati; 
    f) l'art. 6, il quale detta criteri e modalita' generali  per  la
concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione  privata
e prevede, al comma 13, che la selezione dell'impresa  esecutrice  da
parte del beneficiario dei contributi e' compiuta mediante  procedura
concorrenziale  intesa  all'affidamento  dei  lavori  alla   migliore
offerta. Alla selezione  possono  partecipare  solo  le  imprese  che
risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6,  in
numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale,
completi della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo; 
    g) l'art. 7, il quale prevede che i contributi per la riparazione
o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento
sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente
verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e  3  quando
ricorrano le condizioni  per  la  concessione  del  beneficio,  a:  -
riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata
ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad
uso agricolo e per i servizi  pubblici  e  privati,  compresi  quelli
destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dall'evento  sismico.
Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,  per  tali
immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve
conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile  in  termini
tecnico-economici con la tipologia dell'immobile,  asseverata  da  un
tecnico abilitato; la capacita' massima o minima di  resistenza  alle
azioni sismiche, diversificata  in  base  alle  zone  sismiche,  alla
classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, e' individuata  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  su
proposta del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici;  -  riparare,
ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di
cui al decreto del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre   2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252  del  29  ottobre  2003  e
quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico.
Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico
ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; - riparare,
o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42,  e  successive  modificazioni,  danneggiati  dall'evento
sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di  miglioramento  sismico
deve conseguire il massimo livello di sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso; 
    h) l'art. 14 il quale stabilisce: - al comma  4-bis,  che,  ferme
restando le previsioni dell'art. 24 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione
degli  atti  di  pianificazione  e  programmazione  urbanistica,   in
conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario  ai
sensi dell'art. 5, comma 1,  lettera  b),  del  medesimo  decreto,  i
soggetti di cui al comma 4 dello stesso  art.  14  possono  procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori  economici
indicati all'art. 46 del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,
purche'  iscritti  nell'elenco  speciale  di  cui  all'art.  34   del
decreto-legge, e che in tale ipotesi l'affidamento degli incarichi e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita'  di  personale,
dipendente ovvero reclutato secondo le modalita' previste  dai  commi
3-bis e seguenti dell'art.  50-bis  del  medesimo  decreto-legge,  in
possesso della necessaria professionalita' e, per importi inferiori a
quelli di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  e'  attuato  mediante  procedure  negoziate  con  almeno  cinque
professionisti iscritti nel predetto elenco speciale; - al  comma  5,
che  il  Commissario  straordinario,  previo   esame   dei   progetti
presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruita'
economica  degli  stessi,  acquisito  il  parere   della   Conferenza
permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta  il
decreto di concessione del contributo; 
    i) l'art. 16, comma 4, il quale prevede che  per  gli  interventi
privati e per quelli attuati dalle regioni  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 1, lettera a) del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  e  dalle
Diocesi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2,  che  necessitano  di
pareri ambientali, paesaggistici, di  tutela  dei  beni  culturali  o
ricompresi in  aree  dei  parchi  nazionali  o  delle  aree  protette
regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali,  presiedute
dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un
rappresentante di ciascuno  degli  enti  o  amministrazioni  presenti
nella Conferenza permanente di cui al comma 1; 
    l) l'art. 30 il quale prevede: al comma  1  che,  ai  fini  dello
svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della
criminalita'  organizzata  nell'affidamento  e  nell'esecuzione   dei
contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione
pubblica, aventi ad oggetto lavori,  servizi  e  forniture,  connessi
agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1, e'
istituita,  nell'ambito  del  Ministero  dell'interno,  una  apposita
Struttura di missione, diretta da un prefetto  collocato  all'uopo  a
disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge  29  ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  dicembre
1991, n. 410; al comma 6 che gli operatori  economici  interessati  a
partecipare, a qualunque  titolo  e  per  qualsiasi  attivita',  agli
interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei  comuni  di  cui
all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco,
tenuto  dalla  Struttura  e  denominato  Anagrafe   antimafia   degli
esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe».  Ai  fini  dell'iscrizione  e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee
guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure  rafforzate  che
consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri; 
    m) l'art. 31 il quale prevede: - al comma 1  che,  nei  contratti
per le  opere  di  ricostruzione  stipulati  tra  privati  e'  sempre
obbligatorio   l'inserimento   della   clausola   di   tracciabilita'
finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art.
1341,  secondo  comma,  del  codice  civile.   Con   detta   clausola
l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13  agosto  2010,
n. 136, e successive modificazioni, nonche' quello di dare  immediata
comunicazione  alla  Struttura  di  cui  all'art.  30  dell'eventuale
inottemperanza  dei  propri  subappaltatori  o   subaffidatari   agli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari; - al  comma  2  che
l'eventuale inadempimento dell'obbligo  di  tracciamento  finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane S.p.a.
per il pagamento, in tutto  o  in  parte,  agli  operatori  economici
incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'art. 34  per  gli
incarichi di  progettazione  e  direzione  dei  lavori,  delle  somme
percepite a titolo  di  contributo  pubblico  per  la  ricostruzione,
determina la perdita totale del contributo erogato; - al comma 3 che,
nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli  ulteriori
obblighi di cui all'art. 6, comma 2, della legge 13 agosto  2010,  n.
136, e'  disposta  la  revoca  parziale  del  contributo,  in  misura
corrispondente all'importo della transazione effettuata; - al comma 4
che, nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di  diritto.
A carico dell'operatore economico interessato,  oltre  alle  sanzioni
indicate all'art. 6 della citata legge n. 136 del 2010,  e'  altresi'
disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art.
30, comma 6, per un periodo non superiore a  sei  mesi.  In  caso  di
reiterazione, e' disposta la cancellazione della predetta iscrizione.
I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile  della
Struttura di cui all'art. 30; - al comma 5,  che  nei  contratti  tra
privati di cui al comma 1, si applicano,  in  caso  di  cancellazione
dall'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6,  dell'operatore  economico
interessato  a  qualunque  titolo  ai  lavori  di  ricostruzione,  le
disposizioni  di  cui  all'art.  94,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i  contratti,
e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, e' apposta
una clausola risolutiva espressa, di cui  all'art.  1456  del  codice
civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullita'
del contratto, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile; - al  comma
6  che,  nei  contratti  fra  privati,  e'   possibile   subappaltare
lavorazioni speciali,  previa  autorizzazione  del  committente,  nei
limiti consentiti  dalla  vigente  normativa.  In  tale  ipotesi,  il
contratto deve contenere  la  dichiarazione  di  voler  procedere  al
subappalto, con  l'indicazione  della  misura  e  dell'identita'  dei
subappaltatori,  i  quali  devono  a  loro  volta   essere   iscritti
nell'Anagrafe di cui all'art.  30,  comma  6.  Sono  nulle  tutte  le
clausole che dispongono il subappalto al di  fuori  dei  casi  e  dei
limiti sopra indicati;  -  al  comma  7  che  gli  amministratori  di
condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai  sensi  dei
provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione  o  la
ricostruzione  delle  parti  comuni  degli  immobili  danneggiati   o
distrutti dagli  eventi  sismici  di  cui  all'art.  1,  assumono  la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art.  358
del codice penale; 
    n)  l'art.  34  il  quale,  al  fine  di  assicurare  la  massima
trasparenza nel  conferimento  degli  incarichi  di  progettazione  e
direzione dei lavori, prevede l'istituzione di  elenco  speciale  dei
professionisti abilitati (denominato «elenco speciale») e,  al  comma
5, stabilisce che il contributo massimo,  a  carico  del  Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la
ricostruzione pubblica e privata, e' stabilito nella misura, al netto
dell'IVA  e  dei  versamenti  previdenziali,  del   10   per   cento,
incrementabile fino al  12,5  per  cento  per  i  lavori  di  importo
inferiore ad euro 500.000, che per i lavori di importo  superiore  ad
euro 2 milioni il contributo massimo e' pari al 7,5 per cento, e  che
con provvedimenti adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  sono
individuati i criteri e le modalita'  di  erogazione  del  contributo
previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione
del contributo che tenga  conto  della  tipologia  della  prestazione
tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2 per cento, al netto dell'IVA  e  dei  versamenti
previdenziali; 
    o) l'art. 35 il quale prevede: - al comma 1 che la  realizzazione
degli interventi relativi alla  riparazione,  al  ripristino  o  alla
ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi
sismici, per i quali e' concesso un contributo ai sensi  dell'art.  6
del presente decreto, e' assoggettata alle disposizioni previste  per
le  stazioni  appaltanti  pubbliche  relativamente  alla   osservanza
integrale  del  trattamento  economico  e  normativo  stabilito   dai
contratti collettivi nazionali e territoriali, nonche'  con  riguardo
al possesso del documento unico di regolarita' contributiva (DURC); -
al comma 2 che la richiesta del DURC, per le  imprese  affidatarie  o
esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli
uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.   3   con
riferimento ai lavori eseguiti  e  al  periodo  di  esecuzione  degli
stessi; al comma 3 che le  imprese  affidatarie  o  esecutrici  delle
opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di
immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione
e  di  versamento  degli   oneri   contributivi   presso   le   Casse
edili/Edilcasse provinciali o regionali  riconosciute  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e  regolarmente  operanti  nelle
Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo,  Macerata,  Perugia,  Terni,
L'Aquila e Teramo; al comma 4 che le imprese di cui al comma  3  sono
obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa  dei
propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai  sindaci  dei  comuni
ove sono ubicati i cantieri interessati dai  lavori  ed  ai  comitati
paritetici territoriali per  la  prevenzione  infortuni,  l'igiene  e
l'ambiente di lavoro (CPT) le modalita' di sistemazione  alloggiativa
dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e  quant'altro
ritenuto  utile;  al  comma  5  che  le  organizzazioni  datoriali  e
sindacali presenti  sul  territorio  possono  definire  gli  standard
minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4;  al  comma  6
che le imprese di cui al comma 3 sono altresi' tenute  a  fornire  ai
propri dipendenti un  badge,  con  un  ologramma  non  riproducibile,
riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in  particolare
di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, e dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi; al comma 7  che,
presso i centri  per  l'impiego  e  le  casse  edili  delle  province
interessate  sono  istituite  apposite  liste  di  prenotazione   per
l'accesso al lavoro.  Dette  liste  si  articolano  in  due  distinte
sezioni, una per i lavoratori  residenti  nei  territori  interessati
dagli eventi sismici e un'altra per  i  lavoratori  residenti  al  di
fuori;  al  comma  8  che,  presso  le  prefetture  interessate  sono
stipulati appositi protocolli di legalita', al fine  di  definire  in
dettaglio le procedure  per  l'assunzione  dei  lavoratori  edili  da
impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresi'  l'istituzione  di
un tavolo permanente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal decreto legislativo  19
aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, e in particolare: 
    a) l'art. 23, comma  16,  in  base  al  quale  «per  i  contratti
relativi a lavori, servizi  e  forniture,  il  costo  del  lavoro  e'
determinato annualmente,  in  apposite  tabelle,  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  sulla  base  dei  valori  economici
definiti   dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra   le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni  dei  datori  di  lavoro
comparativamente  piu'  rappresentativi,  delle  norme   in   materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi  settori  merceologici  e
delle  differenti  aree  territoriali.  In  mancanza   di   contratto
collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in
relazione al  contratto  collettivo  del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti  relativi  a
lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle  lavorazioni
e'  determinato  sulla  base  dei   prezzari   regionali   aggiornati
annualmente. Tali prezzari cessano di avere validita' il 31  dicembre
di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al  30
giugno dell'anno successivo, per i progetti a base  di  gara  la  cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza
da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono  aggiornati,  entro   i
successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le regioni
interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al  presente
comma, si applica l'art. 216, comma 4.  Nei  contratti  di  lavori  e
servizi la stazione appaltante,  al  fine  di  determinare  l'importo
posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara  i
costi della manodopera sulla base di  quanto  previsto  nel  presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo
assoggettato al ribasso»; 
    b) l'art. 24, comma 8,  in  base  al  quale  «Il  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni e delle attivita' di cui al presente articolo e  all'art.
31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle  stazioni
appaltanti  quale  criterio   o   base   di   riferimento   ai   fini
dell'individuazione  dell'importo   da   porre   a   base   di   gara
dell'affidamento»; 
    c) l'art. 30, comma 4, in base al quale «al  personale  impiegato
nei lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti  pubblici  e
concessioni  e'  applicato  il  contratto  collettivo   nazionale   e
territoriale in vigore per il settore e per la zona  nella  quale  si
eseguono le prestazioni di lavoro stipulato  dalle  associazioni  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di
applicazione  sia  strettamente  connesso  con  l'attivita'   oggetto
dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera
prevalente»; 
    d) l'art. 30, comma 5, in base al quale «in caso di  inadempienza
contributiva  risultante   dal   documento   unico   di   regolarita'
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario  o  del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,  la  stazione
appaltante  trattiene  dal   certificato   di   pagamento   l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento  diretto
agli enti previdenziali e  assicurativi,  compresa,  nei  lavori,  la
cassa edile»; 
    e) l'art. 30, comma  5-bis,  in  base  al  quale  «in  ogni  caso
sull'importo netto  progressivo  delle  prestazioni  e'  operata  una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere  svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o  di  verifica
di conformita', previo rilascio del documento  unico  di  regolarita'
contributiva.»; 
    f) l'art. 30, comma 6, in base al quale «in caso di  ritardo  nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al  comma  5,
il  responsabile  unico  del  procedimento  invita  per  iscritto  il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,  a  provvedervi
entro i successivi quindici giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della  richiesta  entro  il
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche  in  corso
d'opera  direttamente  ai  lavoratori  le   retribuzioni   arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario  del
contratto ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi  dell'art.
105.»; 
    g) l'art. 95, comma 10, in base al quale «nell'offerta  economica
l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia  di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture
senza posa in opera, dei servizi  di  natura  intellettuale  e  degli
affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a).  Le  stazioni
appaltanti,  relativamente   ai   costi   della   manodopera,   prima
dell'aggiudicazione procedono a  verificare  il  rispetto  di  quanto
previsto all'art. 97, comma 5, lettera d)»; 
    h) l'art. 97, comma 5, in base al quale «la  stazione  appaltante
richiede per iscritto,  assegnando  al  concorrente  un  termine  non
inferiore a quindici giorni, la presentazione,  per  iscritto,  delle
spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo  se  la  prova  fornita  non
giustifica sufficientemente il basso livello di  prezzi  o  di  costi
proposti, tenendo conto degli elementi di cui al  comma  4  o  se  ha
accertato, con le modalita' di cui al primo periodo, che l'offerta e'
anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta  gli  obblighi  di  cui
all'art. 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi  di  cui  all'art.
105; c) sono incongrui gli oneri aziendali  della  sicurezza  di  cui
all'art. 95, comma 10 rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del  personale  e'
inferiore ai minimi salariali  retributivi  indicati  nelle  apposite
tabelle di cui all'art. 23, comma 16»; 
    i) l'art. 105, comma 16, in base al quale «al fine di contrastare
il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico  di
regolarita'  contributiva  e'  comprensivo   della   verifica   della
congruita' della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico
contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili e' verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra
le  parti  sociali  firmatarie  del  contratto  collettivo  nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore  edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;  per  i  lavori
non edili e' verificata in comparazione con  lo  specifico  contratto
collettivo applicato»; 
    l) l'art. 216, comma 4, secondo periodo in base  al  quale  «fino
all'adozione delle tabelle di cui all'art. 23, comma  16,  continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui  ai  decreti  ministeriali  gia'
emanati in materia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008; 
  Vista con l'ordinanza  n.  7  del  14  dicembre  2016,  recante  la
«Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante  «Approvazione
del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno
scolastico 2017-2018»; 
  Vista l'ordinanza n. 18  del  3  aprile  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante:  "Approvazione  del
programma straordinario per la riapertura  delle  scuole  per  l'anno
scolastico 2017-2018"»; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, recante «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 27 del  9  giugno  2017,  recante  «Misure  in
materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico  suscettibile
di destinazione abitativa»; 
  Vista l'ordinanza n. 28  del  9  giugno  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 19  del  7  aprile  2017,  recante  "Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016",  misure  di
attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 189  del  2016,
modifiche all'ordinanza commissariale n. 14 del 2016 e determinazione
degli oneri economici relativi agli interventi di cui all'allegato n.
1 dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017»; 
  Vista l'ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017, recante  la  disciplina
della «Messa in  sicurezza  delle  chiese  danneggiate  dagli  eventi
sismici iniziati il 24  agosto  2016  con  interventi  finalizzati  a
garantire  la  continuita'  dell'esercizio  del  culto.  Approvazione
criteri e secondo programma interventi immediati». 
  Vista l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, recante  «Approvazione
del programma  straordinario  per  la  riapertura  delle  scuole  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016;
disciplina della qualificazione dei professionisti, dei  criteri  per
evitare la concentrazione degli incarichi  nelle  opere  pubbliche  e
determinazione del contributo relativo alle  spese  tecniche»,  e  in
particolare gli articoli 4 e 5, con i quali, in attuazione del  comma
5 dell'art.  34  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  sono  state
stabilite le percentuali costituenti il valore massimo del contributo
erogato dal Commissario straordinario per le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione pubblica; 
  Vista l'ordinanza n. 35 del  31  luglio  2017,  recante  «Modifiche
all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all'ordinanza n.  18  del  7
aprile 2017 ed all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   37   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo programma degli interventi di  ricostruzione,
riparazione e ripristino delle opere pubbliche  nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista  l'ordinanza   n.   38   dell'8   settembre   2017,   recante
«Approvazione del primo piano di interventi sui beni  del  patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
  Visto il decreto del  Ministro  della  giustizia  17  giugno  2016,
recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati  al
livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione  adottato  ai
sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; 
  Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della tutela
delle  condizioni  di  lavoro  e  delle  relazioni  industriali   del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2017, n.  23,
recante «Determinazione del costo medio orario del lavoro, a  livello
provinciale, per il  personale  dipendente  da  imprese  del  settore
dell'edilizia e attivita' affini, con decorrenza maggio 2016»; 
  Visto  il  «Protocollo  d'intesa  in  materia  di   regolarita'   e
congruita' negli appalti di ricostruzione post  sisma  2016»  del  22
giugno    2017,    sottoscritto    da     Confindustria     Macerata,
dall'Associazione nazionale costruttori edili - Sezione di  Macerata,
da  Confartigianato  imprese  Macerata,  da  ANAEPA   Confartigianato
Macerata, da CNA  Macerata,  dal  Portavoce  di  mestiere  della  CNA
Macerata, da CGIL Macerata, dalla Federazione italiana lavoratori del
legno e dell'edilizia ed affini  -  FILLEA  CGIL  Macerata,  da  CISL
Marche, dalla Federazione italiana lavoratori  costruzioni  edili  ed
affini - FILCA  CISL  Marche,  da  UIL  Marche  e  dalla  Federazione
nazionale edili ed affini e del legno - FENEAL UIL Ancona - Macerata; 
  Visto il testo dell'«Accordo delle parti sociali edilizia industria
sul tema della congruita' del costo della manodopera  edile  per  gli
interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016» del 6-12 luglio
2017, sottoscritto dall'Associazione nazionale  costruttori  edili  -
Sezione di Macerata, dall'Associazione nazionale costruttori edili  -
Sezione di Ascoli  Piceno,  dall'Associazione  nazionale  costruttori
edili - Sezione di Perugia, dall'Associazione  nazionale  costruttori
edili - Sezione di  Terni,  dall'Associazione  nazionale  costruttori
edili - Sezione di Teramo,  dall'Associazione  nazionale  costruttori
edili - Sezione di L'Aquila, e dalla Federazione italiana  lavoratori
del legno e dell'edilizia ed affini -  FILLEA  CGIL  Macerata,  dalla
Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini -
FILLEA CGIL Ascoli Piceno, dalla Federazione italiana lavoratori  del
legno  e  dell'edilizia  ed  affini  -  FILLEA  CGIL   Fermo,   dalla
Federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini -
FILLEA CGIL Perugia, dalla Federazione italiana lavoratori del  legno
e dell'edilizia ed affini -  FILLEA  CGIL  Terni,  dalla  Federazione
italiana lavoratori del legno e dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL
Teramo  e  dalla  Federazione  italiana  lavoratori   del   legno   e
dell'edilizia ed affini - FILLEA CGIL L'Aquila, con il quale e' stata
sollecitata l'adozione da parte  del  Commissario  straordinario  del
Governo di un'ordinanza contenente  la  disciplina  della  congruita'
dell'incidenza della manodopera edile sul  valore  dei  contratti  di
appalto pubblici e privati inerenti  all'attivita'  di  ricostruzione
nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto  il  verbale  dell'incontro  del  26  luglio  2017   tra   il
Commissario straordinario del Governo,  i  Presidenti  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed  Umbria,  in  qualita'  di  vicecommissari,
l'Associazione nazionale costruttori edili, la  Federazione  italiana
lavoratori del legno e dell'edilizia ed  affini  -  FILLEA  CGIL,  la
Federazione italiana lavoratori costruzioni edili ed affini  -  FILCA
CISL e la Federazione nazionale edili ed affini e del legno -  FENEAL
UIL e l'INAIL; 
  Ritenuto necessario, in attuazione delle  previsioni  dell'art.  35
del decreto-legge n. 189 del 2016  ed  in  considerazione  dell'avvio
degli interventi di riparazione e  di  ricostruzione  del  patrimonio
edilizio pubblico e privato come regolamentate dalle sopra richiamate
ordinanze commissariali, individuare i principi che dovranno ispirare
la disciplina uniforme di contrasto del fenomeno del lavoro  sommerso
ed  irregolare  nell'attivita'   di   ricostruzione   nei   territori
interessati dagli eventi sismici, prevedendo, in particolare: a)  che
il documento unico di regolarita' contributiva  debba  attestare  non
solo  la   regolarita'   contributiva,   ma   anche   la   congruita'
dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa  nel  cantiere
interessato  dai  lavori;  b)  che,  ai  fini   dell'erogazione   dei
contributi previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e  disciplinati
dalle ordinanze commissariali, l'impresa esecutrice debba  essere  in
regola con il documento unico attestante la regolarita'  contributiva
(DURC) ed in possesso  di  certificazione  relativa  alla  congruita'
dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa  nel  cantiere
interessato  dai  lavori  (DURC  di  congruita');  c)  l'obbligo   di
procedere  alla  verifica  della  congruita'   dell'incidenza   della
manodopera in occasione della presentazione di ciascuno  degli  stati
di avanzamento lavori ed al termine degli  stessi  e,  con  specifico
riguardo  agli  interventi  di  ricostruzione  privata,  al   momento
dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo; d) che
il calcolo dell'incidenza della manodopera, nello specifico  cantiere
interessato dai lavori, venga effettuato sulla base delle percentuali
di manodopera,  individuate  a  seguito  di  apposita  analisi  delle
lavorazioni, raggruppate per classi riferite alla classificazione del
prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7 del  2016;
e) che la determinazione dell'indice di  incidenza  della  manodopera
debba essere  effettuata,  per  ogni  intervento,  sulla  base  delle
percentuali  di  manodopera  indicate  dal  progettista  in  fase  di
progettazione e sulla base delle percentuali di  manodopera  rilevate
dal direttore dei lavori in fase di esecuzione e fine lavori;  f)  la
qualificazione del  certificato  di  congruita'  di  incidenza  della
manodopera  nel  cantiere  rilasciato  dalla  Cassa   edile/Edilcassa
territorialmente competente come parte integrante e  sostanziale  del
certificato  di  regolarita'  contributiva;  g)  l'istituzione,   ove
possibile anche attraverso l'implementazione o  l'integrazione  della
piattaforma  informatica  attualmente  utilizzata   dal   Commissario
straordinario  del  Governo,   di   un   sistema   informatizzato   e
georeferenziato che permetta il  monitoraggio  dei  cantieri  aperti,
delle imprese ivi presenti e della loro mobilita' sul territorio, dei
controlli effettuati dagli  organi  preposti  e  delle  irregolarita'
riscontrate nonche' dell'attuabilita'  delle  normative  emanate;  h)
l'uso  di  modalita'  telematiche  di  trasmissione  della   notifica
preliminare prevista dall'art. 99 del decreto legislativo n.  81  del
2008,   mediante   l'impiego   di   un   sistema   informatizzato   e
georeferenziato di cui alla precedente lettera g); 
  Vista l'ordinanza n.  41  del  2  novembre  2017,  recante  «Misure
dirette ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva  delle  imprese
operanti  nella   ricostruzione   pubblica   e   privata.   Modifiche
all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, all'ordinanza n.  21  del  28
aprile 2017, all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, all'ordinanza n.
29 del 9 giugno  2017,  all'ordinanza  n.  32  del  21  giugno  2017,
all'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017, all'ordinanza n.  37  dell'8
settembre  2017  ed  all'ordinanza  n.  38  dell'8  settembre  2017»,
segnatamente l'art. 1, secondo cui «1.  Al  fine  di  contrastare  il
fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed  irregolare  nelle  attivita'  di
ricostruzione  pubblica  e  privata,  nei  territori  delle   Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessate  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il Responsabile unico del
procedimento (RUP), relativamente  gli  interventi  di  ricostruzione
pubblica, e gli Uffici speciali per la  ricostruzione,  relativamente
agli interventi di ricostruzione privata: 
    a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia  in  regola
con il Documento unico attestante la regolarita'  contributiva  (DURC
on-line):  al  momento  dell'aggiudicazione  e   alla   stipula   del
contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica;  al  momento
dell'adozione del provvedimento  di  concessione  di  contributo,  in
attuazione  di  quanto  previsto   nelle   ordinanze   adottate   dal
Commissario straordinario del Governo ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,  per  gli
interventi di ricostruzione privata; 
    b) in occasione della presentazione degli  stati  di  avanzamento
lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice
dei lavori sia  in  regola  con  il  Documento  unico  attestante  la
regolarita' contributiva (DURC on-line)  ed  acquisisce  dalla  Cassa
Edile/Edilcassa   territorialmente   competente   la   certificazione
relativa alla congruita' dell'incidenza  della  manodopera  impiegata
dall'impresa  nel  cantiere   interessato   dai   lavori   (DURC   di
congruita'). 
  2. Mediante apposito accordo sottoscritto,  entro  sessanta  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,  dal
Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti  di  regione  -
Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
dalla  Struttura  di   missione   istituita   presso   il   Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016,
dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle
parti  sociali  firmatarie   del   Contratto   collettivo   nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile,
verranno definiti: 
    a) gli adempimenti a carico dei beneficiari degli  interventi  di
ricostruzione privata, ammessi a contributo ai sensi dell'art. 6  del
decreto-legge n. 189 del 2016, e dei direttori dei lavori; 
    b) gli adempimenti, le condizioni e le modalita' di  rilascio  da
parte della Cassa  edile/Edilcassa  territorialmente  competente  del
certificato di congruita' di incidenza della manodopera nel  cantiere
(DURC  di  congruita')  le  modalita'  calcolo  dell'incidenza  della
manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato
sulla base delle percentuali di manodopera che saranno  indicate  nel
prezzario unico del cratere approvato con l'ordinanza n. 7  del  2016
oppure individuate, in caso di prezzi mancanti, a seguito di apposita
analisi; 
    c) le modalita' calcolo dell'incidenza della mano  d'opera  nello
specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle
percentuali di manodopera che saranno indicate  nel  prezzario  unico
del  cratere  approvato  con  l'ordinanza  n.  7  del   2016   oppure
individuate, in caso  di  prezzi  mancanti,  a  seguito  di  apposita
analisi; 
    d) i criteri di congruita' della  incidenza  della  mano  d'opera
nell'effettuazione dei lavori afferenti l'attivita' di  ricostruzione
pubblica e privata nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016; 
    e) le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  monitoraggio
finalizzata a verificare l'adeguatezza degli  indici  di  congruita',
anche in relazione  alle  specifiche  caratteristiche  dei  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
    f) le  modalita'  di  effettuazione  del  monitoraggio  di  tutti
cantieri aperti e delle imprese ivi presenti, nonche'  di  esecuzione
dei controlli e delle verifiche da parte degli organi preposti. 
  3. I contenuti dell'accordo previsto dal comma 2 verranno  recepiti
in un'ordinanza, emessa dal Commissario straordinario del Governo  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del  2016  entro
sessanta giorni dalla data di  sottoscrizione  del  sopra  menzionato
accordo, nella quale verranno altresi'  disciplinate  le  conseguenze
derivanti in caso di inadempienza risultante dai documenti di cui  al
comma 1. 
  4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ed all'art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
e successive modificazioni e integrazioni»; 
  Ritenuto opportuno disciplinare  compiutamente  i  requisiti  e  le
modalita' di rilascio del c.d.  DURC  di  congruita',  i  criteri  di
determinazione dell'incidenza della manodopera e di congruita'  della
stessa, le modalita'  di  verifica  della  congruita'  dell'incidenza
della   manodopera   da    parte    della    Cassa    Edile/Edilcassa
territorialmente competente, mediante una successiva ordinanza emessa
dal Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'art. 2, comma
2, del decreto-legge n. 189  del  2016  sulla  base  di  un  apposito
accordo, sottoscritto entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente ordinanza, dal  Commissario  straordinario  del
Governo, dai Presidenti di regione -  Vicecommissari,  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali,  dalla  Struttura  di  missione
istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30  del
decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale  assicurazione
infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie  del  contratto
collettivo  nazionale  comparativamente  piu'   rappresentative   per
l'ambito del settore edile; 
  Visto  l'Accordo  stipulato  in  data  7  febbraio  2018,  fra   il
Commissario straordinario del Governo, Presidenti delle  regioni-Vice
commissari, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Struttura
di missione, Istituto nazionale assicurazione infortuni  sul  lavoro,
Istituto nazionale previdenza sociale e  parti  sociali  del  settore
edile»; 
  Vista l'ordinanza n. 58 del  4  luglio  2018,  recante  «Attuazione
dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza  n.  41  del  2  novembre  2017:
misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'  contributiva  delle
imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata» con la quale
si prevedeva che: «Art. 1 - Accordo del  7  febbraio  2018  -  1.  E'
recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto, in data  7  febbraio
2018   (d'ora   innanzi   denominato   Accordo),   dal    Commissario
straordinario   del   Governo,   dai   Presidenti   di   regione    -
Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
dalla  Struttura  di   missione   istituita   presso   il   Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016,
dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle
parti  sociali  firmatarie   del   contratto   collettivo   nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile.
L'accordo di cui al precedente periodo costituisce l'Allegato 1 ed e'
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. - Art.  2  -
DURC di congruita' - 1. Le imprese  esecutrici  degli  interventi  di
ricostruzione devono essere in  possesso  del  DURC  che  attesti  la
regolarita'  contributiva  (DURC  on-line)  e  del  documento   (DURC
congruita')  rilasciato  dalla  Cassa  edile/Edilcassa  compente  per
territorio, attestanti che  l'incidenza  della  manodopera  impiegata
dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento  sia  congrua  rispetto
all'importo  delle  opere  da  eseguire  od  eseguite.  Nel  caso  di
interventi di ricostruzione privata il rilascio del  DURC  congruita'
e' richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di  contributi
superiori a 50.000 euro. 2. Le modalita' di rilascio  e  applicazione
del DURC congruita', il calcolo dell'incidenza della manodopera,  gli
adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per
la ricostruzione pubblica e privata, l'effettuazione del monitoraggio
sono  delineate,  oltre  che  nell'Accordo   di   cui   all'art.   1,
nell'Allegato 2 alla presente ordinanza,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale, denominato «Modalita' di  applicazione  del
DURC congruita'», i cui  contenuti  sono  vincolanti  al  fine  della
concessione ed erogazione dei contributi. 3. La Cassa edile/Edilcassa
rilascia il  DURC  congruita'  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta
corredata   della   documentazione   attestante   l'incidenza   della
manodopera impiegata. Ove si renda necessaria  un'integrazione  della
documentazione il termine e' sospeso per il periodo compreso  tra  la
richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni  caso
per un periodo non superiore a ulteriori dieci giorni.  Nel  caso  di
mancato  rispetto  del  termine  dei  dieci  giorni   e'   confermata
l'incidenza della manodopera dichiarata dal direttore dei lavori.  4.
Le disposizioni inerenti  l'obbligatorieta'  del  rilascio  del  DURC
congruita' si applicano per gli interventi di  ricostruzione  privata
ai progetti privati depositati successivamente al termine  di  trenta
giorni dall'entrata in vigore della  presente  ordinanza  e  per  gli
interventi di ricostruzione pubblica ai progetti esecutivi che  siano
stati acquisiti dall'ente appaltante successivamente  al  termine  di
trenta giorni all'entrata in vigore della presente ordinanza. -  Art.
3 - Costi della manodopera - 1. E' approvato l'Elenco prezzi allegato
col n. 3  alla  presente  ordinanza,  che  sostituisce  integralmente
quello approvato con ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016. 2. L'Elenco
prezzi costituisce il riferimento per  il  calcolo  del  costo  della
manodopera ai fini del rilascio del DURC  congruita'.  3.  L'  Elenco
prezzi allegato al n. 3 si applica alla  redazione  dei  progetti  di
interventi privati depositati con procedura informatica  dopo  trenta
giorni dall'entrata in  vigore  della  presente  ordinanza  e  per  i
progetti definitivi od esecutivi di  interventi  pubblici  che  siano
stati formalmente acquisiti dal soggetto appaltante  dopo  la  stessa
data. -  Art.  4  Verifica  e  monitoraggio  -  1.  Le  modalita'  di
applicazione del DURC congruita' sono sottoposte a sperimentazione ed
a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo.
Il monitoraggio e' svolto da gruppi di lavoro istituiti  in  ciascuna
regione dal Vice Commissario e composti da  un  rappresentante  della
regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle  province,
delle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  edili  maggiormente
rappresentative, delle associazioni delle  imprese,  dell'Ispettorato
del lavoro e  delle  Aziende  sanitarie  competenti  per  territorio.
L'attivita' dei gruppi di lavoro  viene  coordinata  dalla  Struttura
tecnica del Commissario. 2. I contenuti dell'Accordo sono  sottoposti
ad una prima verifica successivamente all'avvio di  cento  interventi
pubblici e privati che sono  stati  progettati  utilizzando  l'Elenco
prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi
da sottoporre a verifica  e'  affidata  alla  Struttura  tecnica  del
Commissario di concerto con gli USR  regionali,  secondo  criteri  di
rappresentativita'   delle   diverse   tipologie   di   ricostruzione
(rafforzamento  locale,  miglioramento  sismico   o   demolizione   e
ricostruzione) e di distribuzione territoriale. - Art. 5 - Entrata in
vigore -  1.  La  presente  ordinanza  entra  in  vigore  dal  giorno
successivo   alla   sua   pubblicazione   sul   sito    istituzionale
(www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del  Governo  ai
fini della ricostruzione nei territori dei comuni  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016». 
  Visto il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
(r.g. 11146/2018) proposto dall'ing. Armando Zambrano in qualita'  di
presidente  dell'associazione   denominata   Rete   nazionale   delle
professioni dell'area tecnica e scientifica, nonche'  nella  qualita'
di presidente e di  rappresentante  legale  del  Consiglio  nazionale
degli ingegneri, avverso l'ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018, recante
«Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre
2017: misure dirette ad assicurare la regolarita' contributiva  delle
imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata»; 
  Visto il verbale di causa del 13 novembre 2018 relativo al giudizio
pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per  il  Lazio
(r.g. 11146/2018) nel quale si dava atto che «il difensore  di  parte
ricorrente dichiara di rinunciare all'istanza cautelare chiedendo  la
sollecita fissazione del ricorso nel merito, per la  cui  trattazione
il Presidente fissa l'udienza pubblica del 9 luglio 2019»; 
  Ritenuta l'opportunita' di avviare  un  confronto  con  i  soggetti
interessati dall'applicazione del  DURC  congruita',  finalizzato  ad
ovviare alle criticita' sottese all'ordinanza  n.  58  del  4  luglio
2018, recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  41
del 2 novembre 2017: misure  dirette  ad  assicurare  la  regolarita'
contributiva delle imprese operanti nella  ricostruzione  pubblica  e
privata»; 
  Preso  atto  delle  comunicazioni  pervenute  dalle  organizzazioni
datoriali con nota CGRTS 007709 del 26 aprile 2019; 
  Preso atto della comunicazione  pervenuta  dalla  dell'associazione
denominata Rete  nazionale  delle  professioni  dell'area  tecnica  e
scientifica con nota CGRTS 007907 del 3 maggio 2019; 
  Preso  atto  delle  comunicazioni  pervenute  dalle  organizzazioni
sindacali con nota prot. UG 129/AG/pp dell'8 maggio 2019; 
  Preso atto delle valutazioni emerse  e  sentite  le  regioni  nella
cabina di coordinamento del 23 maggio 2019; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Accordo del 7 febbraio 2018 
 
  1. E' recepito il contenuto dell'Accordo sottoscritto,  in  data  7
febbraio 2018 (d'ora innanzi  denominato  Accordo),  dal  Commissario
straordinario   del   Governo,   dai   Presidenti   di   regione    -
Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
dalla  Struttura  di   missione   istituita   presso   il   Ministero
dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016,
dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul  lavoro  e  dalle
parti  sociali  firmatarie   del   contratto   collettivo   nazionale
comparativamente piu' rappresentative per l'ambito del settore edile.
L'accordo di cui al precedente periodo costituisce l'Allegato 1 ed e'
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.