Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in  particolare
l'art. 39, il quale  prevede  che  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che
subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per
la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la   ripresa
economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016 (comma 1) e che al Commissario
si applicano le disposizioni del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, come modificato dal medesimo decreto-legge n. 109  del  2018,  e
ogni altra disposizione vigente concernente  gli  interventi  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 (comma 2); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  31
dicembre 2018, con il quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
confermato fino al 31 dicembre 2019 Commissario straordinario per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e in particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario
straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di
ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui  al  titolo  II
capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189  che  all'art.  8
«Interventi di immediata esecuzione» comma 4 recita  «Entro  sessanta
giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei
commi 1 e 3 e comunque non oltre la data  del  30  giugno  2019,  gli
interessati  devono  presentare   agli   Uffici   speciali   per   la
ricostruzione  la  documentazione  richiesta  secondo  le   modalita'
stabilite negli appositi provvedimenti  commissariali  di  disciplina
dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata  ai
sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  2,  comma  2,  il  Commissario
straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto  dal
primo periodo, comunque non  oltre  il  31  dicembre  2019.  Per  gli
edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art.  5,  comma  1,
lettera   e),   qualora   l'intervento   non    sia    immediatamente
autorizzabile,  la  documentazione  richiesta  va  depositata   entro
centocinquanta giorni dalla  data  di  approvazione  degli  strumenti
urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione
della deperimetrazione con deliberazione della Giunta  regionale.  Il
mancato rispetto dei termini e delle modalita'  di  cui  al  presente
comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei
soli  casi  di  inosservanza  dei  termini  previsti  dai  precedenti
periodi,  anche  la   decadenza   dal   contributo   per   l'autonoma
sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato»,  cosi
come modificato con il decreto-legge 9 febbraio  2017,  n.  8  (nella
Gazzetta  Ufficiale  9  febbraio  2017,  n.  33)  ,  convertito   con
modificazioni dalla legge  7  aprile  2017,  n.  45  (nella  Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2017, n. 84),  con  il  decreto-legge  20  giugno
2017, n. 91 (nella Gazzetta Ufficiale  20  giugno  2017,  n.  141)  ,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (nella
Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2017, n. 188), con il  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148 (nella Gazzetta Ufficiale 16  ottobre  2017,  n.
242), convertito con modificazioni dalla legge 4  dicembre  2017,  n.
172 (nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre  2017,  n.  284),  con  il
decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55  (nella  Gazzetta  Ufficiale  29
maggio 2018, n. 123), convertito con modificazioni  dalla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  legge  24  luglio  2018,  n.  89  (nella
Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2018, n. 170), con il  decreto-legge  25
luglio 2018, n. 91 (nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2018, n. 171),
convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; 
  Preso atto di quanto scaturito nel Tavolo tecnico con  i  direttori
degli Uffici speciali ricostruzione delle quattro regioni del cratere
del 18 giugno 2019 in merito alla necessita' di prorogare il  termine
di presentazione dei progetti  ai  sensi  dell'art.  8  comma  4  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, rappresentata  la  limitatezza
del numero delle domande di contributo pervenute per  gli  interventi
di immediata esecuzione, rispetto al numero  complessivo  di  edifici
danneggiati; 
  Preso atto che i Vice commissari - Presidenti delle regioni, Uffici
la ricostruzione hanno rappresentato al Commissario l'esiguita' delle
domande di contributo  pervenute  per  gli  interventi  di  immediata
esecuzione, rispetto al numero complessivo di edifici danneggiati, ai
fini di ogni valutazione di competenza in ordine ai termini di cui al
citato comma 4 dell'art. 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189
(cfr.  la  nota  CGRTS-11024-A-20.06.2019  pervenuta  dalla   Regione
Marche, cfr. la nota CGRTS-11223-A-24.06.2019 pervenuta dalla Regione
Umbria, cfr. la nota CGRTS-11101-A-21.06.2019 pervenuta dalla Regione
Lazio, cfr. la nota CGRTS-11265-A-25.06.2019 pervenuta dalla  Regione
Abruzzo), pertanto appare evidente la necessita' di una  proroga  dei
termini  in  considerazione   del   progressivo   superamento   delle
criticita' che  ad  oggi  hanno  impedito  un  efficace  avvio  delle
procedure per gli interventi di immediata esecuzione e  dell'esigenza
di assicurare l'effettiva entrata a regime delle stesse; 
  Ritenuto  necessario  alla  luce  di   quanto   rappresentato,   la
necessita'  di  disporre  una  proroga  dei  termini  stabiliti   dal
decreto-legge con ordinanza adottata  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 2, comma 2 per la presentazione delle domande di contributo
per gli interventi di immediata esecuzione, e che allo stato il nuovo
termine puo' essere fissato al 31 dicembre 2019; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 27 giugno 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la
provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della
trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai
sensi  delle  disposizioni  suindicate,  al  fine  di  consentire  la
continuazione dell'attivita', senza soluzione  di  continuita'  nelle
quattro regioni interessate; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Proroga interventi di immediata esecuzione 
 
  1. Il termine di presentazione della domanda di contributo per  gli
interventi  di  immediata  esecuzione,  di   cui   all'art.   8   del
decreto-legge n. 189/2016, e' fissato al 31 dicembre 2019; 
  2. entro il 30 settembre 2019 i soggetti legittimati  a  presentare
domanda di contributo per gli  interventi  di  immediata  esecuzione,
trasmettono tramite PEC, al  Commissario  straordinario  ed  ai  vice
Commissari, il conferimento dell'incarico al  professionista  per  la
presentazione della pratica relativa  agli  interventi  di  immediata
esecuzione; 
  3. Alla domanda di contributo, nel solo caso di schede FAST, per le
quali non sia stata presentata la  scheda  AEDES,  quest'ultima  puo'
essere presentata contestualmente al progetto entro  il  31  dicembre
2019; 
  4. In caso di mancata presentazione della domanda entro il  termine
previsto dal punto 1 si applica quanto previsto dall'ultimo capoverso
del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016.